Sentenza 24 dicembre 2002
Massime • 2
In tema di disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per gli interventi seguiti al terremoto a Napoli del novembre 1980, il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al patrimonio dei comuni, enti o amministrazioni, per effetto dell'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341), comporta, riguardo ai giudizi in corso, promossi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, la successione tra enti a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., e con conseguente prosecuzione del processo tra le parti originarie; ne' a tale conclusione osta il comma nono - bis del citato art. 22, dovendosi esso interpretare come attribuente all'Avvocatura dello Stato la difesa degli enti, nuovi proprietari, che intendano intervenire nel giudizio, non anche come implicante la deroga al principio generale della prosecuzione del giudizio tra le parti originarie ai sensi della citata disposizione del codice di rito.
Le norme sulla interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Ne consegue che nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/06/2003 n° 9341Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2002, n. 18328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18328 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. FRANCESCO FELICE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende e rappresenta ope legis;
- ricorrente -
contro
IMPRESA PIANESE RAFFAELE COSTRUZIONI GENERALI, in persona del suo Amministratore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. GIACOMO 18, presso l'avvocato FLAUTI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARA GIOVANNI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 25/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistente l'Avvocato Ferrara che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con lodo arbitrale reso esecutivo l'11 febbraio 1997, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzionario delegato del CIPE, veniva condannata a corrispondere all'impresa di costruzioni FA NE la complessiva somma di L.
1.976.916.278 a titolo di compenso revisionale per la realizzazione di un'opera infrastrutturale affidatale a trattativa privata con convenzione del 13 luglio 1984 dal Sindaco di Napoli, quale Commissario straordinario di governo. L'impugnazione della Presidenza del Consiglio è stata rigettata dalla Corte di appello di Napoli, la quale con sentenza del 12 ottobre 1998, ha osservato (per quanto ancora interessa): a) che la legittimazione passiva del Funzionario del CIPE non era venuta meno neppure in conseguenza dell'art. 22 del d.l. 544 del 1995, che si era limitato a disporre il trasferimento di determinate opere nel patrimonio dei comuni ed il subingresso di detti enti in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, senza perciò liberare il contraente originario dell'appalto, anche perché nessuna dichiarazione in tal senso era stata emessa dall'impresa creditrice;
b) che, anche in ordine all'interpretazione della rinuncia compiuta dagli arbitri, le censure della presidenza erano da disattendere, avendo il lodo correttamente applicato la regola dell'art. 1362 cod. civ. che impone di tener conto attraverso le parole, principalmente,
della comune intenzione delle parti.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funzionario del Cipe, per tre motivi;
cui resiste l'impresa NE con controricorso. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 18 aprile 2002 n. 5558, hanno respinto il primo motivo del ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Motivi della decisione
Con il secondo motivo del ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzionario delegato del CIPE, denunciando violazione dell'art. 22 del d.l. 244 del 1995, 107, 109, 110 e 111 cod. proc. civ. lamenta che la Corte di appello abbia omesso di dichiarare il difetto di legittimazione del funzionario CIPE malgrado l'art. 22 del d.l. 244 del 1995 conv. con legge 341 del 1995, avesse trasferito le opere residenziali ed infrastrutturali per cui è causa al comune di Napoli, perciò subentrato in tutti i rapporti già facenti capo allo Stato e nella titolarità delle obbligazioni assunte, e disposto la prosecuzione delle cause nei confronti dell'ente suddetto. Il motivo è infondato.
La menzionata norma, infatti, non ha determinato l'estinzione di alcun ente od organo ne' previsto la successione del comune di Napoli in tutti i rapporti sorti ai sensi del titolo 8^ della legge 219 del 1981, in quanto il trasferimento agli enti indicati (e dunque non soltanto all'amministrazione comunale) riguarda le singole opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali dalla stessa individuate, perciò configurando, come evidenziato dalla stessa Avvocatura, una successione (tra enti) a titolo particolare nel diritto controverso.
Pertanto, siccome la norma è intervenuta quando il processo era già in corso, essendo iniziato con citazione notificata al funzionario del CIPE il 14 settembre 1994, nel caso deve trovare applicazione l'art. 111, primo comma, c.p.c., alla stregua del quale se nel corso del processo il diritto controverso si trasferisce a titolo particolare, tale trasferimento non produce alcun effetto sul rapporto processuale, il quale prosegue tra le parti originarie;
con la conseguenza che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la presidenza del Consiglio dei Ministri - funzionario delegato Cipe, avesse mantenuto la sua legittimazione ad causam, pur dopo il sopravvenire della legge 341/1995. Nè a tale conclusione osta il disposto del comma 9 bis del citato art. 22, secondo il quale "Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo 8^ della L. 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31
dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari": in quanto questa Corte ha già affermato, anche a Sezioni Unite (sent. 104 del 1999), che detta disposizione assolve alla sola funzione di conservare il ministero difensivo in capo alla detta avvocatura la quale, qualora il successore a titolo particolare si avvalga della facoltà d'intervenire o sia chiamato nel processo (art. 111, terzo comma, c.p.c.), ne assume la difesa;
ma non implica deroga al principio generale stabilito nel primo comma dello stesso art. 111, principio rispetto al quale non si pone in rapporto d'incompatibilità. D'altra parte, non è neppure esatto che la norma abbia comportato un trasferimento immediato delle opere in esame ope legis, avendo, invece, la stessa instaurato una correlazione tra il disposto trasferimento degli alloggi e delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture al Comune di Napoli, allo IACP e agli altri enti, ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto;
e condizionato quest'ultimo ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse, che l'Avvocatura non ha nel caso neppure prospettato che si sia verificata. Per cui, mancando una operatività "ipso iure" del trasferimento al momento e per effetto della sola entrata in vigore del citato D.L., esso neppure poteva determinare un'automatica estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del funzionario CIPE, dai giudizi pendenti, con la conseguente prosecuzione degli stessi nei confronti degli enti interessati patrocinati dall'Avvocatura erariale, nel una improcedibilità delle domande proposte contro l'amministrazione statale medesima;
che, dunque, del pari correttamente la sentenza impugnata ha escluso.
Con il terzo motivo, l'Amministrazione ricorrente, deducendo violazione degli art. 1362, 1363 e 1371 cod. civ., si duole che la sentenza impugnata abbia confermato l'interpretazione delle clausole contrattuali offerta dal lodo sia in ordine alla rinuncia dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, che doveva essere estesa ai lavori dell'intera opera e non limitata alle sole varianti;
sia in ordine all'entità del c.d. blocco revisionale che comportava non soltanto la sterilizzazione degli aumenti fino al 1988, ma l'intera cancellazione del periodo 1984-1988 con la conseguenza che soltanto da tale data dovevano essere calcolati gli incrementi dei costi. Questo motivo è inammissibile.
La Corte territoriale, dopo avere esattamente ricordato i limiti dell'impugnazione della sentenza arbitrale, consentita per far valere la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e non anche per censurare la ricostruzione della volontà contrattuale operata dagli arbitri, ha rilevato che il lodo aveva costruito la disciplina della revisione attenendosi al tenore letterale degli atti di sottomissione e di rinuncia sottoscritti dalla SEAC, che nel caso assumeva valenza decisiva, trattandosi di atti unilaterali che dovevano indurre a privilegiare maggiormente l'intento proprio del soggetto che li aveva posti in essere.
Ora, l'Avvocatura, senza denunciare concrete violazioni di canoni legali di ermeneutica, se non genericamente invocando gli art. 1362 e segg. cod. civ., senza specificare pretese deficienze o contraddittorietà dell'iter argomentativo della sentenza impugnata, ne censura inammissibilmente soltanto il risultato del processo interpretativo ed argomentativo;
cui contrappone il significato diverso e più favorevole già sostenuto nei pregressi gradi del procedimento. Per cui, il collegio deve ribadire che le diverse valutazioni in fatto prospettate con la doglianza non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, nel quale le valutazioni operate dal giudice del merito dei fatti e delle risultanze probatorie non sono censurabili, ove il convincimento dello stesso giudice sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici: come è avvenuto nel caso di specie in cui la sentenza impugnata ha valutato il processo interpretativo degli atti di sottomissione compiuto dagli arbitri applicando il principio ripetutamente enunciato da questa Corte che, dovendosi le norme sulla interpretazione dei contratti applicare anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli art. 1362 e ss. c.c. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi, in quelli unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio (Cass. 12908/2000; 11712/1998;
2009/1988).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della SEAC in complessivi Euro 6067,14 di cui Euro 6.000,00 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2002