Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2014, n. 50620
CASS
Sentenza 18 giugno 2014

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L'art. 4 ter della legge reg. 2 ottobre 2008, n. 24, emanata dalla Regione Puglia - secondo cui, "a parziale modifica dell'articolo 3.07.4 punto 4.1. lett. b, del piano urbanistico tematico paesaggistico, tutte le strutture funzionali all'attività balneare, purchè di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno" - è una norma di carattere generale della quale il giudice deve tenere conto ai fini dell'applicazione delle disposizioni incriminatrici in materia urbanistica, paesaggistica e di tutela delle bellezze naturali, non solo con riferimento alle opere realizzate in aree demaniali, ma anche in relazione alle opere realizzate in aree private.

Non sussiste concorso apparente di norme fra la fattispecie prevista dall'art. 81, comma primo, del D. Lgs., n. 42 del 2004 e quella di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non ricorre identità di materia fra la disciplina relativa alla tutela del paesaggio e quella riguardante l'urbanistica.

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, vi è piena equivalenza ai fini della contestazione dei reati previsti dagli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380 del 2001 e 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, tra la condotta di colui che edifica un manufatto in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche e colui che, realizzando un'opera di tipo precario compatibile con il territorio per un limitato periodo di tempo, non la rimuove in spregio delle indicazioni dell'autorità amministrativa. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice, quando afferma, a fronte di una imputazione relativa alla realizzazione di un'opera abusiva, la sussistenza di un comportamento omissivo di mancata rimozione, lungi dal violare il principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto giudicato, si limita a dare all'addebito una veste giuridica diversa).

Quando i reati previsti dagli artt. 181, comma primo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e 44 lett. c), D.Lgs. n. 389 del 2001 sono integrati dalla mancata rimozione entro il termine prescritto di un'opera precaria, il "dies a quo" ai fini del computo della prescrizione decorre per entrambi non dal giorno in cui l'opera avrebbe dovuto essere rimossa, ma dalla data in cui la costruzione precaria venga effettivamente rimossa, trattandosi di illeciti di natura permanente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2014, n. 50620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50620
    Data del deposito : 18 giugno 2014

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