Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
In tema di protezione delle bellezze naturali il generico rinvio all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, effettuato dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 163 del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, allo scopo di individuare la sanzione applicabile alle violazioni ivi contemplate, deve intendersi a quella fissata dalla lettera c) del citato art. 20. Non è infatti possibile, attesa la differenza sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, alcuna trasposizione di istituti tra le due discipline ed, in particolare, il trasferimento di un regime sanzionatorio graduato in relazione a varie tipologie di interventi edilizi al reato ambientale, per il quale il "vulnus" all'assetto paesaggistico non è dipendente dal grado di tali interventi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2001, n. 30866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30866 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA UMBERTO - Presidente - del 15/06/2001
1. Dott. ZUMBO ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ACCATTATIS VINCENZO - Consigliere - N. 2235
3. Dott. SQUASSONI CLAUDIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO CARLO - Consigliere - N. 4857/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CO NZ n. Foggia 18.3.1942
UG NE n. Roma 15.7.1944
avverso la sentenza 20.9.2000 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Squassoni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Udito il difensore Avv. De Gregorio Maddaleno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione del Pretore, la Corte di Appello di Palermo ha, con la sentenza in epigrafe precisata, ritenuto CO NZ e UG NE responsabili del reato di cui all'art. 1 sexies L. 431/1985 e li ha condannati alla pena di giustizia.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha rilevato che il manufatto edificato dagli imputati, pur da qualificarsi pertinenza e sottratto al regime concessorio, avesse inciso in modo significativo sulla zona protetta.
Per l'annullamento della sentenza gli imputati ricorrono in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che hanno errato i Giudici a riferire la pena all'ipotesi di cui all'art. 20 c. 1^ lett. c) L. 47/1985 mentre, nel caso, era applicabile l'ipotesi sub a) con la conseguenza che il reato è estinto per prescrizione;
- che l'intervento non era idoneo ad alterare le caratteristiche del luogo protetto sicché la fattispecie non è configurabile;
- che illegittimamente i Giudici non hanno convertito la pena detentiva nella pecuniaria corrispondente.
Il Collegio ritiene che le deduzioni dei ricorrenti pur elaborate e motivate, non siano meritevoli di accoglimento.
Deve, innanzi tutto, precisarsi come l'art. 1 sexies L. 431/1985 (ora art. 163 del DLvo 490/1999) rinvia per la individuazione della pena all'art. 20 L. 47/1985 senza indicare la lettera corrispondente. In tale contesto, la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che l'unica sanzione applicabile sia quella di cui all'art.20 c. 1^ lett. c) L. 47/1985 qualunque sia la violazione concretamente accertata.
Una differente interpretazione del testo normativo, del tutto minoritaria, ritiene che il richiamo quoad poenam effettuato dall'art. 1 sexies genericamente all'art. 20 L. 47/1985 possa ritenersi riferito anche alla lettera a) nel caso di inosservanza delle "norme" poste dalla L. 431/1985 o delle "prescrizioni e modalità" previste dalla autorizzazione paesaggistica. Per la risoluzione del problema in esame, le numerose decisioni della Consulta, che più volte si è interessata all'art. 1 sexies (sempre affermando la determinatezza della fattispecie e della sanzione), offrono una chiave significativa.
Le sentenze della Corte Costituzionale n^. 67/1992 n^. 122/1993 n^. 269/1993 ritengono che l'unico referente sanzionatorio sia l'art. 20 c. 1^ lett. c) L. 47/1985; la sentenza interpretativa di rigetto n^.
247/1997 non è decisiva in quanto conclude per l'applicabilità di tutte le previsioni della norma incidenter tantum, in modo meramente esplicativo, tenuto conto della diversità della questione sottoposta al suo vaglio.
In questo panorama interpretativo, il Collegio ritiene optare per la tesi secondo la quale l'unica pena comminata per la violazione dell'art. 1 sexies L. 431/1985 sia quella fissata dall'art. 20 c. 1^ lett. c) L. 47/1985 (conf. Sez. 3^ PU 9.2.1990 imp. Serraglini;
Sez.
3^ PU. 28.3.1990 imp. Giovannoni;
Sez. 3^ PU 7.1.1991 imp. Ventura;
Sez. 3^ CC 9.2.1994 imp. Morrea;
Sez. 3^ PU 26.4.1994 imp. Solla;
Sez. 3^ PU 1.2.1995 imp. Ceresa;
Sez. 3^ PU 21.11.1997 imp. Zauli;
Sez. 3^ TU 5.2.1998 imp. Cattalini;
Sez. 3^ PU 16.1.2000 imp. Giannone).
A sostegno di tale conclusione, il primo argomento è quello della differenza sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di scopi, di presupposti, di oggetto dei due complessi normativi.
Consegue che non è possibile alcuna trasposizione di istituti tra le due discipline ed, in particolare, non è ragionevole il trasferimento di un regime sanzionatorio graduato in relazione a varie tipologie di interventi edilizi al reato ambientale per il quale il vulnus all'assetto paesaggistico prescinde da tali interventi.
In altre parole, il commisurare la previsione punitiva concernente il pericolo di compromissione del paesaggio in relazione alle varie tipologie delle violazioni edilizie, significa utilizzare parametri impraticabili o incompleti.
Le scansioni delle tre lettere dell'art. 20 propongono condotte diversificare a lesività crescente, ma l'unica riconducibile dal punto di vista della tipicità al reato ambientale è quella sub c), che prevede le attività in zone vincolate ed il cui contenuto è il solo che aderisce alle esigenze di tutela delle aree di particolare interesse ambientale;
è logica la previsione di una unitaria sanzione in quanto ogni intervento, che si realizza in assenza del previo controllo, pone in pericolo l'integrità paesaggistica quale bene unitario di primario valore sociale. Tale conclusione non annulla la differente rilevanza dei tipi interventi in quanto la sanzione di cui all'art. 20 c. 1^ lett. c) L. 47/1985 ha margini assai ampi di escursione che la rendono adattabile alle svariate peculiarità dei casi concreti.
Per quanto concerne la seconda censura, deve rilevarsi come, per raggiungere il risultato di un equilibrato sviluppo degli interventi sui territori ed evitare danni all'ambiente, l'art. 1 sexies L.431/1985 stabilisca che le modifiche su di esso si svolgano secondo le linee preordinate dall'autorità amministrava: pertanto il reato si realizza con l'impedimento del previo controllo che, secondo la comune esperienza, pone in pericolo il paesaggio che è il bene tutelato in via mediata.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel rilevare che l'illecito, avendo funzione prodromica alla tutela del territorio, non richieda, per la sua consumazione, il danneggiamento, il deturpamento o l'alterazione dei luoghi protetti.
Tuttavia la condotta, per il principio di necessaria lesività sotteso ad ogni tipo di illecito, deve essere tale da porre in pericolo l'interesse tutelato;
si deve, quindi, escludere dagli interventi penalmente rilevanti quelli che si prospettano, pure in astratto, inidonei a compromettere o alterare il paesaggio. Anche la Corte Costituzionale (sentenza 247/1997) ha ribadito che sia necessaria, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 1 sexies L. 431/1985, una condotta incidente sull'assetto ambientale territoriale.
Così inquadrata la questione di diritto, il fulcro del problema si incentra nello stabilire se fosse necessaria la autorizzazione ambientale in rapporto all'entità dell'intervento. Tale controllo, per il limite cognitivo del giudizio di Cassazione che non deve estendersi ad una rinnovata ponderazione delle risultanze probatorie va effettuato avendo come punto di riferimento gli accertamenti dei Giudici di merito al fine di verificare se la loro conclusione sia in connessione logica con le premesse fattuali. Ora il Pretore ha precisato ed il tema non è oggetto di contestazione, che il vano creato dagli imputati, parzialmente interrato, avesse una estensione di ml 3,25 per ml 1,85; di conseguenza l'intervento non si presentava di irrilevante entità, anche in rapporto al peculiare ambiente in cui era il manufatto era inserito, e la conclusione della Corte di Appello in merito alla sua incidenza sull'assetto territoriale (e, quindi, alla offensività della condotta) si prospetta logica e coerente e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Esaminando l'ultima censura, il Collegio osserva che l'art. 60 L.689/1981 stabilisce la non applicabilità delle sanzioni sostitutive alle "leggi in materia edilizia ed ambientale" senza richiamare le disposizioni che determinano l'esclusione dal beneficio;
la formulazione del testo normativo ha creato difficoltà di interpretazione per le disposizioni che regolano la materia entrate in vigore dopo il 1981.
Sul punto si deve ritenere, in base ai criteri sistematici e storici dell'ermeneutica, che il Legislatore del 1981, quando ha menzionato i reati previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia per escluderli dalla depenalizzazione e dalla applicabilità delle pene sostitutive, si è riferito alla disciplina allora vigente ed, in particolare, al DPR 616/1977. Tale testo ha adottato una nozione ampia di materia urbanistica coincidente con l'assetto complessivo del territorio al riguardo è decisivo il tenore dell'art. 80 secondo il quale le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi, e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.
È chiaro, pertanto, che il Legislatore del 1977 e, di conseguenza, quello del 1981, ha ricompreso nella materia urbanistica tutta la salvaguardia del territorio e la protezione dell'ambiente a nulla rilevando che il Legislatore successivo abbia differenziato la disciplina urbanistica in senso stretto (L. 47/1985) da quella della tutela ambientale (L. 431/1985). Pertanto, si deve ritenere che il reato previsto dall'art. 1 sexies L. 431/1985, rientrando nella nozione di materia urbanistica così
come intesa dal Legislatore del 1981, sia annoverabile tra quelli per i quali è inibita la sostituzione della sanzione detentiva (conf. Sez. 3^ CC 27.4.1993 imp Ben;
Sez. 3^ PU 10.11.1994 imp. Ramoni;
Sez. 3^ PU 28.5.1998 imp. Colombini;
).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2001