Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2001, n. 30866
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Sentenza 15 giugno 2001

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In tema di protezione delle bellezze naturali il generico rinvio all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, effettuato dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 163 del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, allo scopo di individuare la sanzione applicabile alle violazioni ivi contemplate, deve intendersi a quella fissata dalla lettera c) del citato art. 20. Non è infatti possibile, attesa la differenza sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, alcuna trasposizione di istituti tra le due discipline ed, in particolare, il trasferimento di un regime sanzionatorio graduato in relazione a varie tipologie di interventi edilizi al reato ambientale, per il quale il "vulnus" all'assetto paesaggistico non è dipendente dal grado di tali interventi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2001, n. 30866
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30866
    Data del deposito : 15 giugno 2001

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