Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
In tema di reati paesaggistici, le modifiche apportate all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dall'art. 3 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"), confermano che l'unica sanzione penale applicabile in caso di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, eseguiti in assenza d'autorizzazione o in difformità da essa è quella prevista dall'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2008, n. 35903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35903 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/05/2008
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1365
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 9822/1998
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 8 1.1998 della Corte di Appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricordo
Udita, in udienza pubblica, la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo sollecitarsi la risposta alla richiesta di informazioni avanzata al Comune di Eboli il 6.12.2007. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza dell'8.1.1998, in parziale riforma della sentenza 11.12.1996 del Pretore di Salerno - Sezione distaccata di Eboli, ribadiva Faffermazione della responsabilità penale di LO RI in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, per avere installato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, un prefabbricato delle dimensioni di mt. 12 x 2,50, sormontato da una tettoia di ferro - acc. in Eboli, loc. Campolongo, il 16.5.1992 è con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in mesi uno, giorni dieci di arresto e lire 20 milioni di ammenda, confermando l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la LO, la quale ha eccepito: ~ la prescrizione del reato, che sarebbe maturata in data anteriore alla pronuncia della decisione di appello;
- l'estinzione del reato per condono edilizio, ai sensi della L. n.47 del 1985, art. 39: ella aveva esperito, infatti, la procedura di condono di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39, in relazione alla quale avrebbe pagato integralmente l'oblazione dovuta, sicché assume che "la mancata presentazione di richiesta per il nulla-osta ambientale alle competenti autorità, non comporta alcuna condanna";
- la erronea applicazione della pena di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), laddove la fattispecie accertata avrebbe dovuto essere sanzionata ai sensi della lettera a) del medesimo articolo. Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dalla ricorrente, della L. n. 724 del 1994, ex art. 39, questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985. L'ufficio legale del Comune di Eboli - con nota del 5.2.2008 - ha comunicato che la domanda di condono in oggetto è carente di documentazione tecnica ed amministrativa (sostanziale), richiesta con note del 23.11.2006 e del 6.12.2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Il reato - accertato il 16.5.1992 - non era prescritto alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, poiché il corso della prescrizione, già sospeso ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 44, era ancora sospeso, a quella data, in seguito all'intervenuta presentazione della domanda di condono edilizio, ai sensi dell'art. 38 della stessa legge.
2. Il condono edilizio di cui alla L. n. 724 del 1994, non può essere concesso - per gli interventi realizzati in zona vincolata - in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica che, nella vicenda in esame, non risulta intervenuta.
Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l'effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria. La L. n. 724 del 1994, art. 39, (che aveva modificato la formulazione originaria della L. n. 47 del 1985, art. 32), infatti, venne a sua volta modificato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 44, e tale norma previde che "Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle L. 1 giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione". Nella fattispecie in esame non risulta rilasciato provvedimento sanante ed è la stessa ricorrente ad attestare "la mancata presentazione di richiesta per il nulla-osta ambientale alle competenti autorità".
3. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte Suprema -condivisa e ribadita da questo Collegio - l'unica sanzione applicabile alle violazioni della L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, (poi D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, comma 1, ed ora D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1), qualunque sia la condotta violatrice concretamente accertata, è quella fissata della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), attualmente riprodotta dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c), T.U. per l'affermazione di tale principio vedi Cass. Sez. 3^: 8.5.1990, n. 6672, Giovannoni;
1.3.1991, n. 2695, Ventura;
21.4.1994, P.M. in proc. Morrea;
23.5.1994, n. 5878, P.M. in proc Solla;
9.3 1995, n. 2351, P.M. in proc. Ceresa;
27.11.1997, a 2357, Zauli ed altri;
3.3.1998, a 2704, Cattalini;
28.2.2001, n. 8359, IA (in relazione al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163. comma 1);
15.6.2001, n. 30866, Visco ed altro;
28.9.2004, a 38051, TT (in relaz. al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 4211, art. 181, comma 1. Attualmente il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, - come integrato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, art. 3, (pubblicato nella G.U. n. 84 del 9.4.2098) - dispone testualmente che "Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, è punito con le pene previste dal D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c)".
4. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto:
a) della domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente. Tale domanda, comunque, deve ritenersi divenuta improcedibile ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, in quanto l'Amministrazione comunale ha richiesto all'interessata, con nota del 23.11.2006, l'integrazione sostanziale della documentazione (certificazione di idoneità statica;
dimostrazione della presentazione della domanda di accatastamento;
perizia giurata sulle dimensioni dell'opera) senza che detto adempimento sia stato compiuto.
b) della prescrizione del reato venuta eventualmente a scadere (computati i periodi di sospensione di cui della L. n. 47 del 1985, artt. 44 e 38) in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi Cass. Sez. Unite, 21.12.2000, a 32, ric. De Luca).
5. Alla stregua della sentenza 13.6.2000, a 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la MA "abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art.616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.. dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008