Sentenza 6 giugno 2006
Massime • 1
La mancata rimozione di un'opera edilizia precaria allo spirare del termine stagionale configura il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato art. 44 e dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., per la mancata ottemperanza all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento autorizzatorio temporaneo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2006, n. 29871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29871 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2006 |
Testo completo
M Sentenza n.985 41 Udienza pubblica del 6.6.2006 Registro Generale n. 48003/2005
2987 1/0 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Presidente Dott. Claudio VITALONE
Consigliere Dott. Guido DE MAIO
Consigliere Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere Dott. Claudia SQUASSONI
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VI OR, nato a [...] l'[...],
avverso la sentenza resa il 30.3.2005 dalla corte di appello di Lecce.
ид Vista la sentenza denunciata e il ricorso.
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato, Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere i reati estinti per prescrzione,
Udito il difensore della parte civile, avv.
Udito il difensore dell'imputato, avv.==
Osserva:
In fatto e in diritto
Con sentenza del 30.3.2005 la corte d'appello di Lecce ha integralmente confermato 11
quella resa il 6.2.2004 dal tribunale monocratico di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, che, con i doppi benefici di legge, aveva condannato OR LL alla pena di un mese di aresto ed euro 18.000 di ammenda, con ordine di demolizione del manufatto abusivo e di remissione in pristino dello stato dei luoghi, avendolo giudicato colpevole dei seguenti reati: a) art. 20 lett. c) legge 47/1985 (poi art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001) per aver realizzato un box in struttura metallica, adibito a chiosco-bar, in zona sottoposta a vincolo ambientale (entro la fascia dei trenta metri dal demanio marittimo), inizialmente autorizzata come opera stagionale e poi mantenuta in via permamente, senza la necessaria concessione edilizia (ora permesso di costruire);
b) art. 163 D.Lgs. 490/1999 per aver realizzato l'opera predetta in zona vincolata senza la necessaria autorizzazione ambientale.
In Fasano sino all'8.1.2001; con permamenza. La corte territoriale ha rilevato che il box metallico era stato autorizzato, in data 10.3.2000, come “struttura precaria stagionale" da adibire a chiosco-bar, al servizio del ristorante "Dal
Moro", per il periodo intercorrente dal 1 aprile al 31 ottobre;
che però durante un sopralluogo dell'8.1.2001 i vigili urbani avevano accertato che il box non era stato rimosso dallo LL.
Tanto premesso, il giudice d'appello ha osservato che lo LL, non ottemperando all'implicito ordine di rimozione dopo il 31 ottobre, aveva trasformato l'opera precaria e stagionale in opera permanente, per la quale era necessaria una preventiva concessione edilizia e un ulteriore nulla osta ambientale.
2 Lo LL, col ministero del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in sostanza due motivi.
Col primo denuncia inosservanza e falsa applicazione dell'art. 1 c.p., dell'art. 44 D.P.R.
380/2001 e dell'art. 5 Allegato E della legge 20.3.1865 n. 2248. Sostiene che punire la mancata rimozione di un'opera edilizia precaria allo spirare del termine stagionale imposto, in mancanza di una espressa norma incriminatrice, configura una illegittima applicazione analogica della norma dell'art. 44 D.P.R. 380/1001 (prima art. 20 legge 47/1985), che punisce soltanto la condotta commissiva di colui che realizza un intervento edilizio senza il titolo abilitativo.
Aggiunge che comunque l'opera era stata autorizzata dal Comune e dalla competente autorità tutoria, sicché l'atto amministrativo non poteva essere disapplicato dal giudice in base a una diversa valutazione del regime amministrativo applicabile alla fattispecie. Col secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza e falsa applicazione dell'art. 42, comma 4, c.p., giacché l'autorizzazione ottenuta, che non esplicitava l'obbligo di rimozione entro il 31 ottobre, aveva radicato nell'imputato la convinzione di agire secondo legge.
3 Il primo motivo è manifestamente infondato.
-
Il giudizio di responsabilità in ordine al reato urbanistico per aver mantenuto in opera come permanente una struttura edile autorizzata come precaria, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è pienamente legittimo. Anzitutto quel giudizio rispetta pienamente il principio di legalità consacrato nell'art. 1 c.p., giacché la condotta suddetta è punita dal combinato disposto dell'art. 44 D.P.R. 380/2001 (già art. 20 legge 47/1985) e dell'art. 40 cpv. c.p.. In altri termini, secondo il combinato disposto di queste norme, l'imputato, come titolare di permesso di costruire e mantenere un box per la stagione turistica dal 1 aprile al 31 ottobre del 2001, era punibile per non aver ottemperato all'obbligo consequenziale di smantellarlo dal 1 novembre 2001.
In secondo luogo, il giudice che ha condannato l'imputato in base a tale complessa norma incrminatrice, non ha affatto disapplicato il permesso amministrativo a costruire il box a titolo precario, giacché era lo stesso provvedimento amministrativo che obbligava implicitamente il destinatario a smantellare l'opera precaria alla fine del periodo previsto. 3
5 Come hanno insegnato le sezioni unite di questa corte, l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (sent. n. 32 del 21.12.2000, De Luca, rv. 217266). Nel caso di specie non può dichiararsi la prescrizione del reato, maturata sicuramente dopo la sentenza impugnata.
6 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
la corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.6.2006.
Il presidente
(Claudio(Claudio Vitalone) Il consigliere estensore
(Pierluigi Onorato) Pushingi amor Il cancelliere
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
1 1 SET 2006 7 ASAZIONE FUNZIONARIO DI CANCELLERIA 5 dott For Donati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 42, comma 4, c.p.p. per mancanza dell'elemento soggettivo delle contravvenzioni contestate. E' infatti un motivo che non era stato dedotto in sede di appello - come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p..
In secondo luogo è una censura manifestamente infondata, giacché proprio il permesso amministrativo a costruire l'opera precaria, e a mantenerla solo per il periodo stabilito, non poteva indurre il destinatario nella convinzione di mantenerla oltre detto periodo, se non per errore colpevole.