Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2006, n. 29871
CASS
Sentenza 6 giugno 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La mancata rimozione di un'opera edilizia precaria allo spirare del termine stagionale configura il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato art. 44 e dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., per la mancata ottemperanza all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento autorizzatorio temporaneo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2006, n. 29871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29871
    Data del deposito : 6 giugno 2006

    Testo completo