Sentenza 5 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di protezione delle bellezze naturali l'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art.1 sexies legge 431 del 1985 è quella fissata dalla lettera c) dell'art. 20 della legge 47 del 1985. L'argomento cardine resta quello della differente sostanza e valenza del paesaggio rispetto all'urbanistica, poiché tale diversità rende oggettivamente impraticabile ogni trasposizione, negli illeciti penali paesistici, degli istituti tipici dell'attività di trasformazione del territorio attraverso interventi urbanistico-edilizi. La legge n.1497 del 1939 ed il relativo regolamento di esecuzione, con le integrazioni introdotte dalla legge n. 431 del 1985, individuano le ipotesi in cui è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. In tutte queste ipotesi ogni intervento effettuato in carenza di tale provvedimento o in difformità di esso, purché abbia una oggettiva possibilità di impatto sul paesaggio, pone in pericolo il bene tutelato. Estremamente logica è, dunque, la previsione di un unico regime sanzionatorio, correlato all' integrità ambientale quale bene unitario di rilevante entità sociale e qualificato da una pena edittale certamente consistente nel minimo della sua componente pecuniaria, ma che ha margini assai ampi di adattabilità alle più svariate peculiarità dei casi concreti, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Conf cass. sez III n.9703114 in corso di massimazione; cfr. Corte Cost. n.269/1993 e n.247/1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/1998, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente del 5/2/1998
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N. 380
3. " Olindo SCHETTINO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 25518/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TA GR, n. a Cecina il 2.3.1943 avverso la sentenza 4.4.1997 della Corte di Appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 4.4.1997 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 17.1.1996 del Pretore di Pisa-Sezione distaccata di Pontedera confermava l'affermazione della penale responsabilità di LI GR in ordine al reato di cui all'art 1 sexies legge n.431/1985, in relaz. all'art.20, lett.c), legge n.47/1985 (trasformazione non autorizzata in terreno seminativo di un terreno boschivo assoggettato a vincolo paesaggistico - acc. in territorio di Pomarance l'8.4.1994) e, con le già concesse attenuanti generiche, determinava la pena per tale contravvenzione, in giorni cinque di arresto e lire 20 milioni di ammenda, con i doppi benefici di legge.
Dichiarava estinti per prescrizione il reato di cui all'art.734 cod.pen., contestato in relazione all'intervento dianzi specificato,
nonché altra violazione dell'art. 1 sexies della legge n. 431/1985, accertata il 9.9.1992.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il TA, eccependo, sotto il profilo della violazione di legge:
a) che l'attività da lui posta in essere non aveva compromesso in alcun modo il patrimonio ambientale, sicché non poteva configurarsi la ravvisata contravvenzione di cui all'art. 1 sexies della legge n.431/1985, che ha natura di reato di danno e non di pericolo;
b) che, nella specie, non doveva essere applicata la sanzione di cui alla lettera c) dell'art.20 della legge n.47/1985, bensì quella prevista dalla lettera a) della stessa disposizione normativa, essendo stato realizzato un intervento non riconducibile al regime della concessione edilizia;
c) che la pronuncia di insussistenza dei reati, stante l'assoluta carenza di qualsiasi effetto dannoso, avrebbe dovuto riguardare anche le contravvenzioni dichiarate estinte per prescrizione.
MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato poiché tutte le anzidette doglianze sono infondate.
A) Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (vedi, tra le tante pronunzie, Cass., Sez.III: 12.5.1994,n. 5655;
27.9.1995, n.9879),il reato previsto dall'art.1 sexies della legge n.431/1985 ha carattere formale e di pericolo e per la consumazione di esso non si richiede il danneggiamento, il deturpamento o l'alterazione dei luoghi, restando esclusi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quegli interventi che non pongono neppure astrattamente in pericolo il paesaggio.
B) Pur in presenza di qualche decisione discorde (vedi Cass., Sez.III: 5.5.1992, ric. Ferrero;
31.1.1994, ric. Capparelli;
15.2.1994, ric. Fanelli;
14.4.1995, ric. Cerruti, ed altro;
13.11.1995, ric. Romano ed altri), questo Collegio ritiene di dover ribadire il principio secondo il quale l'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art.1 sexies della legge n.431/1985 è quella fissata dalla lettera c) dell'art.20 della legge n.47/1985. Valgono, in proposito le diffuse argomentazioni svolte nelle sentenze 1.2.1995, ric. P.M. in proc. Ceresa e 27.11.1997, ric. Zauli ed altri, di questa III Sezione, e l'argomento-cardine resta quello della differente sostanza e valenza del paesaggio (globalmente valutato dalla legge n.431/1985) rispetto all'urbanistica poiché tale diversità rende oggettivamente impraticabile ogni trasposizione, nella disciplina degli illeciti penali "paesistici", degli istituti tipici dell'attività di trasformazione del territorio attraverso interventi urbanistico-edilizi.
La legge n. 1497 del 1939 ed il relativo regolamento di esecuzione, con le integrazioni introdotte dalla legge n.431/1985, individuano le ipotesi in cui è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. In tutte queste ipotesi ogni intervento effettuato in carenza di tale provvedimento o in difformità da esso, purché abbia una oggettiva possibilità di impatto sul paesaggio, pone in pericolo il bene tutelato.
Estremamente logica è, dunque, la previsione di un unico regime sanzionatorio, correlato all'integrità ambientale quale bene unitario di rilevante entità sociale e qualificato (in considerazione della gravità del vulnus) da una pena edittale certamente consistente nel minimo della sua componente pecuniaria ma che ha margini assai ampi di adattabilità alle più svariate peculiarità dei casi concreti, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. C) Tenuto conto della natura di reato di pericolo della contravvenzione di cui all'art. 1 sexies legge n.431/1985 e della tutt'altro che evidente insussistenza di un'alterazione delle bellezze naturali, appare assolutamente corretta, infine la declaratoria di estinzione dei restanti reati.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1998