Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/1998, n. 2704
CASS
Sentenza 5 febbraio 1998

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In tema di protezione delle bellezze naturali l'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art.1 sexies legge 431 del 1985 è quella fissata dalla lettera c) dell'art. 20 della legge 47 del 1985. L'argomento cardine resta quello della differente sostanza e valenza del paesaggio rispetto all'urbanistica, poiché tale diversità rende oggettivamente impraticabile ogni trasposizione, negli illeciti penali paesistici, degli istituti tipici dell'attività di trasformazione del territorio attraverso interventi urbanistico-edilizi. La legge n.1497 del 1939 ed il relativo regolamento di esecuzione, con le integrazioni introdotte dalla legge n. 431 del 1985, individuano le ipotesi in cui è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. In tutte queste ipotesi ogni intervento effettuato in carenza di tale provvedimento o in difformità di esso, purché abbia una oggettiva possibilità di impatto sul paesaggio, pone in pericolo il bene tutelato. Estremamente logica è, dunque, la previsione di un unico regime sanzionatorio, correlato all' integrità ambientale quale bene unitario di rilevante entità sociale e qualificato da una pena edittale certamente consistente nel minimo della sua componente pecuniaria, ma che ha margini assai ampi di adattabilità alle più svariate peculiarità dei casi concreti, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Conf cass. sez III n.9703114 in corso di massimazione; cfr. Corte Cost. n.269/1993 e n.247/1997).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/1998, n. 2704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2704
    Data del deposito : 5 febbraio 1998

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