Sentenza 13 maggio 1993
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La contravvenzione di deturpamento o alterazione di bellezze naturali (nella specie sistemazione di un cartellone pubblicitario stradale) ha natura di reato permanente, poiché la condotta non si esaurisce con la sistemazione dell'ostacolo alle bellezze naturali, ma perdura fino alla sua rimozione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/1993, n. 6200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6200 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1993 |
Testo completo
Манілничій 0 6201 0 2 6 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 13 -5 -93 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE -III- SENTENZA
N. 912 Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Corollari Giovaniді ані Presidente
Nicola1. Dott. Малосо REGISTRO GENERAL Consigliere
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1. 3913/93 N.
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Allogie Aniol's CORTE SUPREMA DI CASSAZION
4. UFFICIO COPIE
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Rilasciata copla studi ha pronunciato la seguente al SIG. CELT 1. 1050 par diritti SENTENZA
11 _ __ sul ricorso proposto da GO RE, nato a [...]
Donà di Pia ve 1'8 marzo 1951.-
avverso la sentenza 277 ott.92 del Pretore di Belluno,
Sezione distaccata di Pieve di Cadore.-
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
dr.Nicola Monaco
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale M eréuscielle che ha concluso per rifetos all ricase.
Udit i difensor
-Svolgimento del processo.-Con sentenza 27 ott.92
il Pretore di Belluno, Sezione distaccata di Pieve di
Cadore, affermava la responsabilità di GO N'
zo in ordine al reato di cui all'art.734 cod.pen.
"perche, quale rappresentante della ditta "Compass
Pubblicità", poneva in opera lungo la SS.51 di Ale=
magna, al& Km.51 480, un cartellone pubblicitario col messaggio "L.B.Mobili Centro Vendita Del Tongo Industria per l'Arredamento", così alterando le bellez= ze naturali dei luoghi soggetti a speciale prote=
z ione dell'Autorità". --
Avverso tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione, col quale chiedeva l'annullamento del'
la stessa per estinzione del reato-da considerarsi istantaneo e non, come sostenuto dal Pretore, permanen'
te-per effetto dell'amnistia di cui al D.P.R.865/86
o della prescrizione, posto che il cartello pubblicitario era stato affisso nell'anno 1984.-
Motivi della decisione.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento
Invero, la censura formulata dal ricorrente trova una corretta ed esauriente motivazione della sentenza im=
pugnata, la quale pone esattamente in rilievo che il alterazione reato di istruzione e deturpamento di bellezze na=
La
turali, ritenuto dall'attuale indirizzo giurispruden'
ziale a consumazione istantanea, può eventualmente assumere forma permanente quando-come nel caso in esame-l'autore dell'offesa conservi la pos'
àsibilità di farla cessare con una autonoma inizia=
tiva, quale può essere quella della rimozione degli
"ostacoli che dissturbano la visuale dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità.-
Questa Corte, pur non ignorando il suindicato indirizzo giuridisprudenziale, ritiene giuridicamente fondate e come tali da condividersi le considerazioni addotte dal Pretore a sostegno della natura permanente del reato contestato al ricorrente.-Ne consegue che,
essendo stato accertato nell'anno 1990, non poteva il Pretore, per quanto innanzi esposto, ritenerlo estin'
to per amnistia o per prescrizione.-
Pa M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ed al versamento di lire un mil one a favore della
Cassa delle ammende.-
Roma, 13 maggio 1993.
Il Cons.rel. Il Presidente
Covo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
༡ ་ ་ན་མ་གྲག་ས་ ་ ་ DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 21 GIU 1993
COLLABORATORE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA