Sentenza 18 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori.
Commentari • 2
- 1. Nella bancarotta documentale il danno dev’essere valutato in relazione ai creditoriDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 24 giugno 2021
- 2. Principi di diritto in tema di bancarotta fraudolenta documentalehttps://www.dirittobancario.it/ · 20 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2013, n. 19304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19304 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2013 |
Testo completo
19 304/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/01/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.161 Dott. GENNARO MARASCA - Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO BEVERE -N. 21362/2012 - Consigliere - Dott. STEFANO PALLA - Consigliere - Dott. GERARDO SABEONE Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN CI N. IL 16/04/1977 avverso la sentenza n. 2842/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 28/02/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. face Pictro che ha concluso per nam issibilite Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Jacomo Monica FATTO E DIRITTO Con sentenza 28.2. 2012, la corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza 11.2.2010 del tribunale di Palermo, con la quale MI LA è stato condannato,previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva,alla pena di tre anni di reclusione e alle connesse pene accessorie, perché ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commessa in qualità di titolare dell'impresa Max Moda, dichiarata fallita il 18.7.06. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla affermata sussistenza della fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale : non è emersa la prova che egli abbia diretto l'impresa nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento e abbia quindi avuto in custodia la documentazione contabile;
dalle sue dichiarazioni e da quelle della madre è emerso invece che il ricorrente aveva cessato l'attività tre anni prima della dichiarazione di fallimento;
non è emersa comunque la prova che egli abbia agito con l'intenzione di impedire ai creditori la conoscenza della situazione patrimoniale e del movimento degli affari,pertanto il fatto va qualificato come bancarotta semplice: la cessazione dell'attività nel 2003, la costituzione di nuova impresa, nello stesso anno, poi ceduta alla madre D'LO RI, dimostrano incerte e precarie vicende che rendono possibili profili di colpa nella regolare tenuta delle scritture contabili;
2. violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 L.F. ai fini della concessione di questa attenuante, deve tenersi conto non solo dei pregiudizi economici arrecati ai creditori, ma anche della dimensione dell'impresa, del movimento degli affari, dell'ammontare di attivo e passivo. Nel caso di specie, tenuto conto dell'ammontare del passivo, dell'assenza di proprietà immobiliare in capo al MI o di qualsiasi bene di pertinenza del fallimento, della dimensione dell'impresa, il danno cagionato ai creditori può essere qualificato di speciale tenuità. In assenza della possibilità di accertate l'entità del danno, secondo il principio del favor rei, l'attenuante va comunque riconosciuta;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla facoltatività della recidiva e della giustificazione del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche : il primo giudice ha applicato automaticamente e in maniera eccessivamente gravosa la recidiva, senza spiegare su quali basi i nuovi fatti contestati appaiano oggettivamente espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale;
4. violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla durata delle pene accessorie. Il ricorso non merita accoglimento, in quanto i motivi propongono,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni della corte di merito. Con esse,in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame: la struttura razionale della motivazione - facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico- - giuridiche della sentenza di primo grado ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell'istruttoria dibattimentale (atti della procedura fallimentare, relazione e dichiarazioni del curatore, dichiarazioni dell'imputato),alla luce dei quali è emerso che : a) il MI è stato protagonista di una congerie di iniziative, intraprese nel medesimo settore commerciale (capi di abbigliamento all'ingrosso), ma sotto diversa denominazione e servendosi anche della collaborazione della madre, in modo da generare confusione patrimoniale e documentale;
b) in questo contesto, razionalmente, i giudici di merito hanno considerato che l'omissione di deposito delle scritture contabili sia stata deliberata al fine di frodare i creditori e recare loro pregiudizio;
c) la precisa determinazione di celare la documentazione o comunque di renderne impossibile la conoscenza è stata ritenuta confermata dalla dichiarazione resa in dibattimento, secondo cui i documenti erano da lui stati affidati a un non reperibile “ragionier Coffaro". Alla luce di questi dati storici è assolutamente non censurabile la conclusione dei giudici di merito,in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, tenuto anche conto del consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, per la fattispecie di bancarotta documentale in esame, secondo cui la legge prevede solo il dolo generico, consistente nella consapevole rappresentazione, da parte dell'autore, di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari, intenzione che di per sé configura e contiene lo scopo pratico di danneggiare i creditori;
d) correttamente la sentenza impugnata, ha rilevato che in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., deve essere posto in relazione al danno direttamente cagionato alla massa dei creditori dalla distruzione o dall'occultamento della prescritta contabilità: da tale comportamento deriva l'impossibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni a tutela degli interessi dei creditori.. Solo in caso di palese insussistenza di tale danno, è legittima la concessione dell'attenuante. Alla luce delle dichiarazioni del curatore sul mancato rinvenimento delle scritture e sulla conseguente impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari,nonché di soddisfare anche in parte le pretese dei creditori, è da ritenere corretta e insindacabile la conclusione sulla sussistenza di un evidente danno, valutabile in modo globale, tale da essere incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante.. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (sent. n. 12087 del 10.10.2000, rv 217403). Quanto al riconoscimento della recidiva e del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., la corte di merito, da un lato, ha riconosciuto correttamente l'inapplicabilità - ratione temporis- della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva;
dall'altro - ad integrazione di quanto rilevato dal primo giudice sulla natura dei reati di cui alle numerose condanne riportate( per truffa, falso, violazione di norme sul diritto di autore, ricettazione) - ha fatto specifico riferimento alla consistente valenza di pericolosità sociale,emergente dallo specifico capitolo della biografia giudiziaria del MI (la bancarotta per cui si è proceduto),facilitato dai reati commessi poco prima della consumazione della bancarotta in esame. Nessuna censura è quindi proponibile in relazione al trattamento sanzionatorio, fissato, sia in relazione alla pena principale, sia in relazione alle pene accessorie, con corretto, razionale e insindacabile, esercizio,da parte della corte di appello, del potere discrezionale riconosciuto ai giudici di merito. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000, in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 18-1-2013 B Il consigliere estenso Depositata in Cancelleria Il presidente Roma, It 8 MAG 2013 Gennaro Morasca Antonio Bevere