Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B IN NOME / 0110 3 067 / 0 REPUBBLICA ITALIANA " LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.4248/00 Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron. 6376 Dott. Paolo STILE BALLETTI Consigliere Rep. Dott. Bruno MAMMONE Cons. Relatore C.C. 19/12/00 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso per regolamento di competenza n. 4248/00 proposto da: PEGASO S.r.l., in persona del suo amministratore delegato dott. Giuseppe Tatarella, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende con l'avv. Marco De Bellis e l'avv. Enzio Volli per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
GERMANI MARIO, - intimato Que nonchè 5570 sul ricorso per regolamento di competenza n. 4249/00 proposto da: IP - Cooperativa Edizioni Ippiche a r.1., in persona del suo presidente dott. Fabio Fanni, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende con l'avv. Marco De Bellis e l'avv. Enzio Volli per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
GERMANI MARIO, - intimato sul ricorso per regolamento di competenza n. 4251/00 proposto da: Editrice Trotto Italiano s.r.l., in persona -E.T.I. del suo amministratore delegato dott. Giuseppe domiciliata in Roma, Corso Tatarella, elettivamente 326, presso l'avv. Renato Vittorio Emanuele I I n. Scognamiglio, che la rappresenta e difende con l'avv. Marco De Bellis e l'avv. Enzio Volli per procura a margine del ricorso;
- ricorrente · contro in Roma, presso la GERMANI MARIO, domiciliato 214 2 Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo Longo e Franco Berti, giusta procura a margine della memoria prodotta ex art. 47 c.p.c.; - resistente avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 39/00 del 15.11.99 (in causa n. 1153/99 r.g.), depositata in data 18.1.00. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2000 dal Relatore cons. Giovanni Mammone;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per la riunione dei ricorsi ed il loro accoglimento. Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Trieste in funzione di giudice del lavoro, MA RI, premesso di essere stato dipendente del giornale "Trotto Sportsman" dal settembre 1964 e di essere stato licenziato oralmente in data 1°.5.99, chiedeva l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale redattore o collaboratore fisso e la condanna della soc. ETI- Editrice Trotto Italiano, proprietaria di detto giornale fino alla primavera del 1998, e della IP- ом 3 SO s.r.l., ad essa subentrata, al pagamento della somma di £ 1.314.835.604 a titolo di retribuzione. Chiedeva, inoltre, che, dichiarata l'illegittimità del recesso, dette convenute fossero condannate a riassumerlo ed a risarcirgli il danno. Si costituiva in giudizio la SOC. ETI, la quale eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito giudice in favore del Tribunale di MI, località ove era ivi concluso ilposta la sua sede, essendo stato contratto con l'attore, e chiedeva il rigetto della domanda nel merito. Intervenivano separatamente in giudizio anche le società SO s.r.l. e IP coop. a r.l., come in epigrafe identificate, rilevando che non esisteva la SOC. PE r.l. convenuta in giudizio e che esse, pur operando nel campo dell'editoria specializzata per il settore ippico, non avevano mai avuto rapporti con la soc. ETI e con il MA. La SOC. SO precisava di svolgere attività editoriale autonoma e di essere estranea alle vicende della SOC. ETI e del giornale "Trotto Sportsman"; la SOC. IP, inoltre, affermava di svolgere anch'essa attività editoriale e di curare la pubblicazione della testata "Cavalli e corse" di proprietà della SO. Entrambe le intervenienti aderivano all'eccezione di 4 Em incompetenza territoriale proposta dalla soc. ETI. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Trieste dichiarava la propria competenza territoriale e disponeva la prosecuzione del giudizio. Rilevava il giudicante che il contratto era stato stipulato nell'ottobre 1964, a seguito di un colloquio telefonico in cui il MA (da Trieste) aveva offerto la sua prestazione al Vice Direttore del giornale edito dalla ETI (che si trovava a MI). In tale colloquio il MA, secondo la ricostruzione in diritto delineata nella pronunzia impugnata, si limitò solo a sollecitare una proposta contrattuale, che gli fu trasmessa formalmente per iscritto con lettera 1°.10.64, con cui la direzione del giornale si dichiarava soddisfatta di alcuni articoli già pervenuti e specificava i caratteri che la prestazione avrebbe dovuto avere per il futuro. Questa proposta fu accettata dal MA a mezzo non di esplicita dichiarazione, ma di esecuzione della prestazione a lui facente carico. Ai sensi dell'art. 1327 c.c., pertanto, concludeva il giudice, l'accettazione doveva ritenersi avvenuta in Trieste, di modo che l'ufficio giudiziario triestino risultava territorialmente competente in forza del criterio del luogo in cui è sorto il rapporto dedotto in causa. h Qu 5 S Avverso questa sentenza propongono separatamente ricorso per regolamento di competenza le società ETI, IP e SO. Ha prodotto unica memoria il MA nei confronti della soc. ETI. Il Pubblico Ministero, con le sue conclusioni scritte, chiede la riunione dei ricorsi ed il loro accoglimento. Motivi della decisione Preliminarmente deve procedersi a riunione dei ricorsi, essendo gli stessi attinenti alla medesima questione ed essendo formulati in termini coincidenti. Procedendo dal ricorso iscritto a ruolo per primo (a cura della SOC. SO, n. 4248/2000 r.g.), deve rilevarsi che il difetto di competenza del giudice adito viene dedotto per tre motivi. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 413, C. 2, c.p.c. e dell'art. 1327 C.C. Compito del giudicante era quello di verificare se parte attrice avesse correttamente individuato il giudice competente per territorio in base al criterio di determinazione prescelto (luogo ove è sorto il rapporto, ex art. 413, C. 2, c.p.c.). Egli, tuttavia, da un lato ha erroneamente qualificato quale proposta contrattuale la lettera 1°.10.64, non considerando che a quella data il rapporto era già in atto, e, d'altro canto, ha fatto 6 qu erronea applicazione dell'art. 1327 C.C. Per tale norma, infatti, il contratto può considerarsi concluso nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, solo quando, a richiesta del proponente о per la natura dell'affare о secondo gli usi, l'esecuzione debba avvenire prima che al proponente sia giunta l'esplicita accettazione. Essendo nella specie mancanti detti usi, natura presupposti (richiesta del proponente, dell'affare), avrebbe dovuto farsi applicazione del principio generale secondo cui il contratto è concluso nel luogo in cui l'accettazione è giunta a conoscenza del soggetto che ha effettuato la proposta. Nella sostanza, dunque, il MA avrebbe fallito l'onere di provare il luogo in cui era stato stipulato il contratto (o, il che è lo stesso, in cui era sorto il rapporto); il giudice avrebbe dovuto ricorrere agli altri criteri di collegamento previsti dall'art. 413 c.p.c. e, non esistendo una dipendenza dell'azienda cui far riferimento, avrebbe dovuto ritenere competente il giudice del luogo ove ha sede l'azienda, ovvero il Tribunale di MI. Con il secondo motivo è dedotta l'erroneo ricorso all''art. 1327 C.C. Trattasi, infatti, di norma avente carattere di specialità, per la quale il contratto deve ritenersi concluso nel tempo e nel luogo in cui ne ha 7 que avuto inizio l'esecuzione, solo nelle ipotesi tassativamente indicate dal primo comma (richiesta del proponente, natura dell'affare, usi). Con il terzo motivo, si deduce che il giudice sarebbe incorso in ulteriore violazione di legge ritenendo necessaria l'accettazione scritta, senza considerare che la proposta dell'editore avrebbe potuto essere accettata anche in maniera tacita. Di modo che, a voler considerare che la proposta fosse intervenuta in data 1°.10.64, l'accettazione del MA sarebbe intervenuta con l'invio del primo articolo successivo a quella lettera. Essendo l'articolo pervenuto presso la sede dell'azienda, in MI, sarebbe questa la località in cui sarebbe sorto il rapporto. Con il quarto motivo è dedotta violazione degli artt. 413 e 38, c. 2, c.p.c. Il giudicante, per questa ultima norma, avrebbe dovuto porre a fondamento della sua decisione non solo le allegazioni contenute nella domanda, ma anche le difese della parte convenuta, accertando in maniera dialettica e sulla base delle reciproche prospettazioni la situazione giuridica esistente tra le parti. La prospettazione della parte convenuta SOC. ETI, invece, non risulta presa in considerazione, atteso che il giudice si è attenuto esclusivamente alla ricostruzione del rapporto fornita 8 Zu dall'attore in sede di libero interrogatorio. I ricorsi proposti dalla soc. IP e dalla soc. ETI ripropongono in termini analoghi gli stessi motivi appena indicati. Il ricorso è fondato. Procedendo all'esame congiunto dei due primi motivi per l'evidente connessione tra gli stessi esistente, deve rilevarsi che il giudice ha erroneamente fissato in Trieste il luogo della stipula del contratto e, quindi, dell'insorgenza del rapporto. Tra tre criteri di collegamento fissati dall'art. 413, C. 2, c.p.c. per l'individuazione del giudice competente per territorio, l'attore ha scelto quello del luogo in cui è sorto il rapporto, in quanto, se avesse scelto il luogo della sede dell'azienda, avrebbe dovuto ricorrere al giudice di MI (ove aveva pacificamente sede l'editore del giornale). Inoltre, non è nella specie prospettabile (nè sostenuto dall'interessato) la tesi che in Trieste avesse sede una dipendenza dell'azienda. Di fronte alla contestazione di parte convenuta pertanto, compito del giudice verificare se il era, rapporto fosse effettivamente sorto in Trieste, con riferimento ad un momento che ricomprendesse tutto il lasso temporale di riferimento della domanda. Dato che Qu l'attore, con il ricorso introduttivo, chiede che sia accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tale compito implicava che il momento di insorgenza del rapporto fosse fissato in maniera compatibile e non in contrasto con quanto richiesto. La pronunzia impugnata, invece, non segue questo criterio orientativo in quanto, a fronte di una richiesta di declaratoria di rapporto di lavoro subordinato decorrente dal settembre 1964, riferisce l'inizio del rapporto a data successiva al 1° ottobre dello stesso anno, quando, secondo la ricostruzione qui contestata, il MA dette esecuzione alla "proposta del 1°.10.64. In altre parolecontrattuale" l'accertamento è diretto in una direzione sbagliata e non è in grado di risolvere il punto controverso di individuare la competenza territoriale in relazione alla domanda. I dati acquisiti al processo, anzi, consentono di affermare che il rapporto di collaborazione era già 1 ° ottobre 1964. E' infatti, sorto alla data del acclarato che, dopo il colloquio telefonico con cui il MA aveva offerto la sua prestazione e l'invio di alcuni articoli alla redazione (eventi risalenti al mese di settembre), la direzione del giornale con la lettera in pari data esprimeva soddisfazione per gli 10 qu articoli e dava istruzioni per il prosieguo della collaborazione. La circostanza che fossero già stati inviati degli articoli e che, pertanto, il contratto avesse già avuto esecuzione, spinge a ritenere che alla data del 1° ottobre il rapporto fosse già in atto. Parimenti erroneo si rivela il criterio del luogo in cui fu eseguito il contratto di collaborazione editoriale, atteso che detto criterio, con riferimento non solo alla data del 1°.10.64 ma anche ai momenti precedenti, non può trovare applicazione nel caso di specie. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, precisato che la norma dell'art. 1327 C.C. non può essere applicata ad altre ipotesi che non siano quelle specificamente indicate;
il contratto, quindi, si intende concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto l'esecuzione soltanto nei tre casi ivi previsti: espressa richiesta del proponente, natura dell'affare o uso, che impongano l'esecuzione della prestazione senza risposta (cfr. ex multis Cass. 21.3.2000 n. 3296 e 24.7.1999 n. 8927). In particolare, non è sufficiente la possibilità di immediata esecuzione del contratto, ma è necessario che a questa il proponenente abbia uno specifico interesse, che prevalga su quello alla preventiva risposta, il che è riscontrabile solo in presenza della particolare natura dell'affare dedotto 11 qu in obbligazione (Cass. 13.11.70 n. 2401). Quello dell'esecuzione del contratto nel caso di specie non costituisce, dunque, criterio utilizzabile per fissare il momento della nascita del rapporto obbligatorio, non essendo riscontrabili (e non assumendosi neppure dalla parte interessata che esistano) le condizioni necessarie per la sua operatività. Di conseguenza, ai fini della soluzione della questione controversa, è ininfluente che la prestazione sia stata eseguita in Trieste. Dalle valutazioni superiormente svolte emerge che non esistono elementi per far ritenere che il rapporto di lavoro sia sorto in Trieste. Debbono, dunque, essere accolti i primi due motivi, con conseguente assorbimento del terzo e del quarto. Non essendo applicabile, invero, il criterio del luogo in cui è sorto il rapporto e, meno che mai, quello della dipendenza cui è addetto il lavoratore, dunque, deve farsi ricorso al terzo criterio nella specie applicabile, e cioè a quello della sede dell'azienda. Avendo sede in MI tanto la convenuta SOC. ETI che le intervenute società SO e DI, in accogliemnto dei ricorsi riuniti, deve essere fissata la competenza territoriale del Tribunale della stessa 12 Ди città in funzione di giudice del lavoro. Le spese della presente fase del giudizio, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte riunisce ricorsi e li accoglie. Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di MI in funzione di giudice del lavoro, assegnando alle parti termine di mesi quattro per la riassunzione del giudice dinanzi al giudice designato. Condanna il MA al rimborso delle spese in lire59000 ed agli onorari in lire 1.500.000 in favore di ciascuna delle ricorrenti. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000 Vincenzo Tressa Il Presidente Il Consigliere estensore Одопани пиатном Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 2 MAR. 2001 oggi, ILON 133333