Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2002, n. 8442
CASS
Sentenza 13 giugno 2002

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In relazione alla rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, il principio che il giudice ha l'obbligo di accertare, anche d'ufficio e in sede di impugnazione, la legittimazione processuale, comporta che egli deve verificare se il soggetto che agisce per l'ente dichiara di agire in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza del giudizio, non anche che il giudice è tenuto, di sua iniziativa, a svolgere accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, avendo quest'ultimo l'onere di provare la qualità allegata solo in caso di contestazione della controparte; la tempestività di tale contestazione va valutata in relazione al momento in cui la suddetta controparte ha avuto certezza della carenza di prove in ordine alla qualità di rappresentante allegata dal suo contraddittore. (Nella specie la Corte ha ritenuto non tempestiva la contestazione intervenuta per la prima volta in sede di conclusioni in appello).

La clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario stipulato anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina sull'usura (legge n. 108 del 1996) e con la quale siano siano stati pattuiti interessi divenuti superiori a quelli consentiti da detta normativa, è priva di effetto quanto alla misura degli interessi anteriormente convenuti ed essi possono essere rinegoziati.

Le clausole di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, hanno fonte nelle c.d. norme bancarie uniformi, le quali non costituiscono uso normativo, ma uso negoziale e, quindi, non danno luogo al fenomeno dell'inserzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1374 cod. civ..

È legittima ed efficace la fideiussione prestata per un'obbligazione condizionale e futura senza la previsione dell'importo massimo garantito, purché contratta in epoca precedente all'entrata in vigore dell'art.10 della legge n. 154 del 1992 di modifica dell'art. 1938 cod. civ. (sent. Corte cost. n. 204 del 1997); peraltro, la Corte di giustizia della Comunità europea ha dichiarato che l'applicazione delle norme bancarie uniformi elaborate dall'Associazione bancaria italiana sulla fideiussione "omnibus" a garanzia delle aperture di credito in conto corrente "non sono atte, nel loro complesso, a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato" (sent. 21 gennaio 1999, cause nn. C-215 e C-216).

Non è nulla la sentenza per vizio di costituzione del giudice in caso di cambiamento del giudice istruttore originariamente designato, se sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 174 cod. proc. civ., secondo il quale la sostituzione del giudice può essere disposta nei casi di impedimento assoluto o di gravi esigenze di servizio, che possono ravvisarsi, come nella specie, nella situazione venuta a verificarsi negli uffici giudiziari allorquando si è trattato di dare un nuovo assetto all'organizzazione interna dei tribunali per l'entrata in vigore del nuovo rito per le controversie civili, come disposto dall'art.90 legge n.353 del 1990; in tale situazione, pertanto, la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori di procedimento di variazione tabellare, costituisce mera irregolarità in quanto il procedimento di tramutamento è uno strumento di attuazione della distribuzione dei giudici tra i vari uffici di uno stesso tribunale e, quindi, rappresenta una regola organizzativa interna all'ordine giudiziario che non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2002, n. 8442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8442
Data del deposito : 13 giugno 2002

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