Sentenza 14 settembre 1999
Massime • 1
Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società. Peraltro, la individuazione, a tali fini, della figura del cosiddetto "amministratore di fatto " presuppone che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed occasionale.( Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la disciplina delle responsabilità degli amministratori della società di capitali a carico di un soggetto il quale, pur privo di qualsiasi qualificazione formale, si era ingerito in modo sistematico nella gestione sociale, desumendo tale circostanza dai "numerosissimi" bigliettini rinvenuti presso la sede sociale in cui costui si era qualificato come direttore generale della società, e dal fatto, ritenuto sufficientemente provato, che lo stesso "firmava per la società".)
Commentari • 7
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CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 22 aprile 2009, n. 9619 – Proto Presidente – Panzani Relatore – P.M. Destro – M.A. (avv. Forchitto) c. Fallimento Mareblu s.r.l. (avv. Armandola), P.C. (avv. Torino), V.A. (avv. Iannotta) e D.L. Cassa con rinvio App. Roma, 27 maggio 2004, n. 2537 Società di capitali – Scioglimento – Riduzione del capitale al di sotto del minimo – Automatico scioglimento – Limiti – Reintegrazione del capitale sociale o trasformazione della società – Deliberazioni relative – Mancata adozione – Responsabilità degli amministratori – Sussistenza Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2448, n. 4, c.c. (nel testo, …
Leggi di più… - 2. Amministratore di fatto persona giuridica vs. attività di direzione e coordinamento (nota a Trib. Milano, 27 febbraio 2012)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
TRIBUNALE DI MILANO, 27 febbraio 2012 – Mambriani Giudice Unico Società di capitali – Persona giuridica amministratrice – Condizioni – Amministratore di fatto – Inammissibilità (Art. 2383 c.c.) Una società può assumere la carica di amministratore di un'altra società a condizione che: a) sia designato dalla persona giuridica amministrante un “rappresentante persona fisica” che eserciti le funzioni di amministratore della società amministrata; b) la persona fisica designata sia assoggettata a tutti gli obblighi e responsabilità dell'amministratore persona fisica, in solido con la società amministratrice designante; c) siano assoggettate a formalità pubblicitarie sia la società …
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Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 19/01/2022), n.1516 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12143/2017 proposto da: P.G., e G.B., rappresentati e difesi dall'Avvocato UGO DELLA MONICA per procura in calce al ricorso; – ricorrenti – contro CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVANNI TAIANI per procura a margine del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9795 |
| Data del deposito : | 14 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere
Dott. Enrico PAPA Consigliere
Dott. IO VERUCCI Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VA LL, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 111, presso l'avv. Domenico d'Amato, che lo rappresenta e difende con il prof. avv. Niccolò Salanitro in virtù di procura margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO "S.I.C.E. S.p.a.", in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Geraci del Foro di Catania in virtù di procura a margine del;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 170/97 del 19 marzo 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 1^ novembre 1983 il curatore del fallimento della s.p.a. "S.I.C.E." conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania i signori RE DI IR, OR RÒ, IO RT, NN LA e LO LC, esponendo:
- che il primo di essi (RE DI IR) era stato l'amministratore unico della società fallita, ma che la società era stata, in linea di fatto gestita da uno dei soci (lo RÒ);
- che gli altri tre convenuti erano stati i componenti del collegio sindacale;
- che una indagine effettuata in sede fallimentare aveva permesso di accertare gravi irregolarità e negligenze nella gestione sociale concretatesi, oltre che nella irregolare tenuta dei libri sociali e nella mancata trascrizione di delibere assembleari nell'apposito libro, nella mancata stipulazione di polizze assicurative dei crediti all'esportazione nella mancata denuncia dei sinistri in presenza di polizza regolarmente stipulate, nella commistione e confusione dei rapporti personali dello RÒ e L'DI - IR con quelli della società;
- che i sindaci avevano omesso di esercitare la dovuta vigilanza sulla gestione della società;
- che tali comportamenti illegittimi avevano causato gravi danni alla società.
Tanto premesso, la curatela chiedeva che i convenuti fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in misura pari alla differenza tra l'attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, indicata, salvo più esatta quantificazione, in L. 150.000.000.
Il Tribunale condannava tutti i convenuti, ad eccezione di uno dei sindaci (il LC, che aveva fornito la prova di essersi dimesso nel 1975, subito dopo la costituzione della società), al risarcimento dei danni nella misura sopra indicata. Proponevano appello lo RÒ, il RT e l'DI-IR. Nessuno di tali gravami veniva accolto: i primi due erano infatti rigettati perché infondati, mentre l'ultimo veniva dichiarato inammissibile per tardività.
In relazione allo RÒ la Corte territoriale poneva in evidenza:
- che erano stati rinvenuti "numerosissimi" bigliettini nei quali egli si era qualificato quale "direttore generale" della società, osservando che il loro numero escludeva che essi fossero stati predisposti per una sola operazione;
- che nell'incarico espressamente conferitogli di curare la riscossione di un credito di rilevante importo erano ravvisabili gli estremi di quella investitura richiesta, secondo l'orientamento tradizionale, per il riconoscimento della figura L'amministratore di fatto.
1.1 - Lo RÒ chiede la cassazione di tale decisione con un unico motivo. La curatela resiste con controricorso. Motivi della decisione
2 - Con un unico motivo di ricorso - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2380, 2392, 2393, 2394, 2396 c.c., in relazione all'art. 146 l. fall., nonché vizio di motivazione - la sentenza impugnata viene censurata:
a) per aver qualificato lo RÒ quale amministratore (o direttore) di fatto, senza considerare che ai fini della individuazione di tale figura non è sufficiente il compimento di singoli (sporadici) atti, ma è richiesto l'esercizio di un'attività di gestione;
b) per aver quantificato il risarcimento dei danni in misura pari alla differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare, pur essendosi la sua ingerenza nella gestione sociale limitata al compimento di una sola operazione;
c) per non aver dato conto in modo adeguato delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata.
3 - Nessuna di tali doglianze può essere accolta.
Quella sopra puntualizzata alla lettera b) è stata formulata per la prima volta in questa sede e va riconosciuta quindi inammissibile. Le altre censure, che per la loro connessione vanno esaminate congiuntamente, sono chiaramente infondate.
Il ricorrente non contesta che le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) delle società di capitali siano applicabili, come è stato ritenuto dalla Corte territoriale, anche a coloro che si siano, in linea di fatto, ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società. Ma si limita a dedurre che la sentenza impugnata muove dall'erronea premessa che singoli atti di gestione bastino ad identificare la figura del c.d. amministratore di fatto.
3.1 - Orbene - fermo restando che, contrariamente a quel che si è in altra occasione affermato, i responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno individuati sulla base della loro qualificazione formale ma per il contenuto delle funzioni da essi concretamente esercitate, anche in assenza di una investitura da parte della società, così come del resto è espressamente statuito nell'ambito del diritto penale e del diritto amministrativo (artt. 135 e 136, d.lgs. 1^ settembre 1993, n.385; artt. 190 e 193, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; art. 11, d.lgs.18 settembre 1997, n. 472 - è certo esatto che l'individuazione della figura del c.d. amministratore di fatto presuppone che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura "eterogenea ed occasionale".
Ma occorre riconoscere che la Corte di merito si è fatta carico di questa esigenza, ponendo in evidenza che l'ingerenza dello RÒ non si era limitata ad un solo episodio, ma aveva assunto carattere sistematico. Tale convincimento (la cui esattezza non può essere sindacata in questa sede di legittimità) è stato desunto dai "numerosissimi" bigliettini rinvenuti presso la sede sociale nei quali lo RÒ si era qualificato come "direttore generale" della società e dal fatto, ritenuto sufficientemente provato, che egli "firmava per la società".
Non vi è dubbio che tali circostanze siano, in linea astratta, sufficienti a giustificare, sotto tale profilo, la decisione adottata (nella sentenza si ha cura di precisare che l'alto numero dei "bigliettini" rinvenuti escludeva che essi fossero stati predisposti per una sola operazione) escludendo l'esistenza denunziato vizio di motivazione. E deve altresì riconoscersi che il riferimento alla figura del "direttore generale" era sufficiente ad evidenziare che le funzioni gestorie venivano esercitate con ampi poteri decisionali e, quindi, con modalità tali da giustificare l'assimilazione delle norme che regolano la responsabilità degli amministratori (art. 2396 c.c.).
4 - Il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in L. 72.900=, liquidando gli onorari in L. 5.000.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 1999