Sentenza 10 marzo 2011
Massime • 1
L'eccezione circa le modalità di assunzione della prova da parte del giudice nel contraddittorio delle parti deve essere proposta nel corso dell'acquisizione e non può essere sollevata per la prima volta con l'atto di impugnazione.
Commentari • 4
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- 2. domande suggestiveRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 23 settembre 2022
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 34263, udienza 27 giugno 2022, depositata il 15 settembre 2022 ha esaminato la questione relativa alla formulazione al testimone di domande suggestive e nocive da parte del giudicante. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il ricorrente evoca la violazione dell'art. 499 cod. proc. penj sotto il profilo che ai testimoni, sarebbero state rivolte, sia dal Pubblico Ministero che dal Presidente del Tribunale, domande suggestive e a suo dire nocive, comportanti la non genuinità delle testimonianze rese. Norma in esame articolo 499 c.p.p.: Regole per l'esame testimoniale 1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici. 2. …
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Il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive: sul piano logico può essere realmente suggestivo nell'esame - cioè andare oltre i limiti fisiologici della mera domanda di chiarimento nel caso di dichiarazioni equivoche - solo chi non è terzo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sent., (ud. 15/04/2015) 25-05-2015, n. 21627 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo - Presidente - Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2011, n. 13791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13791 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 10/03/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 479
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 18243/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AC RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12/01/2009 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Deantoni Luca, anche in sostituzione dell'avv. RI Baioni, che ha concluso riportandosi al ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di RI MA propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia con la quale è stata confermata la sua condanna per il delitto di tentata concussione, lamentando violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per l'intervenuta assunzione della prova testimoniale, in violazione delle regole fissate dall'art. 499 cod. proc. pen., violazione che aveva causato inutilizzabilità delle risultanze.
In particolare, con la contestuale produzione del verbale di prova, nel ricorso si tende a dimostrare la formulazione di domande suggestive o l'esercizio di pressioni sul teste che avrebbero inficiato, secondo la prospettazione difensiva, l'attendibilità della prova, per effetto delle quali deve desumersi la sua inutilizzabilità. Si contesta l'assunto contenuto nella pronuncia impugnata in argomento, che ha escluso tale vizio per effetto della mancanza di opposizione alle domande proposte, escludendo che potesse profilarsi una rinuncia alle eccezioni, non sollevate all'atto della formazione della prova anche in quanto l'esame era stato condotto dal Presidente.
Sottoposta ad esame la pronuncia si assume che, in assenza di tale risultanza, non sarebbe stato possibile pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sollecitando conseguentemente l'annullamento della pronuncia e l'assoluzione dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Costituisce dato del tutto pacifico in giurisprudenza (da ultimo Sez. 5, n. 38271 del 17/07/2008, dep. 07/10/2008, imp. Cutone, Rv. 242025) che l'assunzione della prova a cura del giudice, anche qualora non sia conforme alle regole che ne disciplinano la raccolta, non dà luogo ad inutilizzabilità, non inquadrandosi la fattispecie richiamata nella prova assunta in violazione dei divieti posti dalla legge, prevista con riferimento alla figura giuridica dell'inutilizzabilità dall'art. 191 cod. proc. pen., valutazione che consente di ritenere inammissibile in diritto l'eccezione formulata dalla difesa risulta.
2. Per esclusive esigenze di completezza si rileva che tale inammissibilità è rilevabile anche in fatto, a seguito della valutazione del verbale dell'esame testimoniale, dal quale non è dato riscontrare l'avvenuta proposizione nei confronti del teste di domande suggestive, o nocive, ma esclusivamente la sollecitazione a ricordare circostanze già in precedenze espresse, che ben potevano essere negate, con adeguata motivazione, o diversamente interpretate dal testimone, e non erano quindi idonee a suggerire risposte. Peraltro, trattandosi di una prova assunta nel contraddittorio delle parti, e condotta dal Presidente, era onere della parte presente, al più, formulare eccezioni sulle modalità di assunzione dell'atto istruttorio, in assenza delle quali non risulta neppure possibile ex post contestare la valida conduzione dell'attività di acquisizione. È del tutto pacifico infatti che l'eccezione sulle modalità di conduzione della prova debba essere proposta nel corso dell'assunzione, potendosi nei successivi gradi di giudizio sottoporre al giudice la motivazione con la quale si è decisa la relativa eccezione, non eccepire sotto tale profilo, l'inutilizzabilità della prova (da ultimo sez. 3 n. 47084, 23/10/2008, dep. 19/12/2008 imp. Perricone, Rv. 242255); in ogni caso preme rilevare in fatto che la domanda suggestiva può essere posta solo dalla parte, per sua natura interessata ad una ricostruzione che avvalori la propria lettura dei fatti, non dal giudice che, non essendo a conoscenza dello svolgimento degli eventi, di cui acquisisce nozione nel giudizio, non risulta neppure in grado, eziologicamente di sottoporre domande contenenti una risposta, e quindi idonee a suggestionare l'interlocutore.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, nonché della somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011