Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2008, n. 38271
CASS
Sentenza 17 luglio 2008

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L'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'espressione "l'onorario e le spese agli avvocati" di cui all'art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio).

L'assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del giudice, pur non essendo conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, non dà luogo ad alcuna nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. proc pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge bensì con modalità diverse da quelle prescritte.

Commentario1

  • 1Art. 416 c.p.p. - Presentazione della richiesta del pubblico ministero
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2008, n. 38271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38271
Data del deposito : 17 luglio 2008

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