Sentenza 17 luglio 2008
Massime • 2
L'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'espressione "l'onorario e le spese agli avvocati" di cui all'art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio).
L'assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del giudice, pur non essendo conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, non dà luogo ad alcuna nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. proc pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge bensì con modalità diverse da quelle prescritte.
Commentario • 1
- 1. Art. 416 c.p.p. - Presentazione della richiesta del pubblico ministerohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2008, n. 38271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38271 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/07/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 3306
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 015721/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON MA N. IL 17/03/1933;
avverso SENTENZA del 21/02/2008 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Salzano F. che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione ON IA avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 21 febbraio 2008 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la sua responsabilità in ordine ai reati di ingiuria e lesioni in danno di Busico Ida, fatti del 30 novembre 2000. Deduce:
1) la erronea applicazione dell'art. 499 c.p.p., comma 6, art. 506 c.p.p., comma 2, art. 549 c.p.p. e art. 555 c.p.p., comma 5 in riferimento all'avere, il giudice di prime cure, condotto direttamente l'esame della teste principale e degli imputati invece di rendersi garante della cross examination ad opera delle parti;
2) la inosservanza dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 180 e 182 c.p.p., per avere, la Corte di merito, affermato che semmai il comportamento del giudice fosse stato qualificabile come motivo di nullità, si sarebbe trattato comunque di una nullità di ordine generale, deducibile dalla parte presente, al più tardi immediatamente dopo il suo compimento. Invece, secondo la ricorrente, la nullità, proprio perché di ordine generale, avrebbe dovuto in primo luogo essere rilevata di ufficio dal giudice procedente e, in secondo luogo, era destinata ad essere fatta valere fino al grado successivo a quello nel quale si era prodotta, così stabilendo l'art. 180 c.p.p.;
3) la violazione dell'art. 129 c.p.p. e art. 27 Cost. per avere, la stessa Corte, ritenuto di non dovere valutare il merito, non avendo, la parte, formulato motivi di appello su tale tema. Invece, a parere della difesa, proprio la esistenza di norme come quelle indicate comportava comunque la devoluzione del tema della colpevolezza, con l'obbligo anche di rilevare la prescrizione del reato, ormai maturata.
4) La violazione del D.P.R. n. 115 del 2002 per essere stata condannata, la imputata che era stata ammessa al gratuito patrocinio, al pagamento delle spese legali della parte civile, spese oltretutto liquidate in violazione ai massimi previsti dal tariffario forense. Alla odierna udienza il difensore di fiducia, avv. Foti, ha dedotto il vizio della notifica dell'avviso di udienza al ricorrente, non effettuata al domicilio eletto presso l'avv. Martella, avvocato non cassazionista.
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente rilevare, sulla eccezione relativa all'avviso della udienza, che la elezione di domicilio evocata dal difensore non risulta effettuata nel rispetto delle modalità previste dall'art.162 c.p.p.. In più, deve sottolinearsi che, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni unite di questa Corte (rv 229539, Palumbo), il mancato rispetto delle formalità previste per la notificazione dell'avviso di udienza non da luogo a nullità assoluta, ma soltanto a nullità di ordine generale, che rimane sanata quando vi sia in atti la prova della conoscenza dell'avviso stesso da parte dell'interessato il quale abbia dato anche dimostrazione di aver accettato gli effetti dell'atto.
Nella specie tale prova è data dal fatto che la ricorrente ha nominato per l'odierna udienza il difensore cassazionista. Passando al merito del ricorso, si rileva che il primo motivo è inammissibile.
La prima osservazione da formulare è che, alla stregua dell'art. 606 c.p.p., lett. c), la inosservanza di norma processuale è deducibile con ricorso per cassazione quando sia prevista a pena di inutilizzabilità, nullità e altre sanzioni espressamente previste. Nella specie non solo la inosservanza dell'art. 499 c.p.p. o dell'art. 506 c.p.p. non è sanzionata espressamente nei termini appena indicati ma, in più, si tratta di iniziativa - quella del giudice che conduce direttamente l'esame delle parti - che,a mente dell'art. 599 c.p.p., nel dibattimento dinanzi al Tribunale monocratico è addirittura prevista ed ammessa, sia pure alle condizioni poste dalla legge.
La giurisprudenza costante di questa Corte ha rilevato in proposito che l'assunzione della prova direttamente a cura del presidente, e mediante la semplice richiesta se il teste confermi o meno le dichiarazioni già rese in una precedente fase del dibattimento, pur non potendosi dire conforme alle regole che disciplinano la prova stessa (perché non si articola con domande su fatti specifici (art.499 c.p.p., comma 1), tende a suggerire la risposta (art. 499 c.p.p., commi 1 e 2), e comunque viola la disposizione per la quale - salvi alcuni casi particolari - le domande sono rivolte al testimone direttamente dalle parti processuali (art. 498 c.p.p., comma 1), tuttavia non da luogo ad alcuna sanzione di nullità, posto che la deroga alle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 c.p.p.; del pari non ricorre alcuna inutilizzabilità (art. 191 cod. proc. pen.), posto che non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge bensì di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte (rv 227360; conf. ASN 199206922 RIV. 190574; conf. ASN 200133718 RIV. 219824).
In conclusione, si tratta di inosservanza di norma processuale non deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione.
Gli argomento posti a fondamento del secondo motivo restano assorbiti, escludendosi la configurazione di qualsivoglia nullità. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La ricorrente lamenta che il giudice avrebbe violato le norme che lo obbligavano a rilevare una evidente causa di proscioglimento nel merito: ma a tanto si determina in maniera del tutto generica e in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1. Quanto alla prospettazione della questione in riferimento al dovere di rilevazione della causa di prescrizione del reato, si osserva che è indubbio che i giudici dell'appello, se ne fossero ricorsi i presupposti, una volta investiti di un gravame non inammissibile, avrebbe dovuto rilevare la causa di estinzione maturata. Tuttavia, posto che i reati sarebbero stati commessi il 30 novembre 2000, il relativo termine di prescrizione non poteva essere decorso, salvo sospensioni, prima del 30 maggio 2008, con la conseguenza che lo stesso non era certamente interamente consumato al momento della pronuncia della sentenza impugnata (21 febbraio 2008). A ciò va aggiunto che il termine non è decorso nemmeno allo stato attuale, essendo da computare le cause di sospensione che ammontano a più di cento giorni.
Il quarto motivo è infondato.
In ordine alla questione sulla presunta idoneità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a tenere indenne l'imputata anche rispetto alle spese legali della parte civile in ipotesi vittoriosa, si osserva che correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 107, nel riferirsi all'"onorario e spese degli avvocati", non contempla altri avvocati che quelli officiati della difesa del soggetto ammesso al beneficio. Questa Corte in proposito ha già osservato che lo Stato è tenuto a corrispondere solo le spese necessarie alla difesa dell'imputato o dell'altra parte ammessa al beneficio, in quanto si sostituisce a questi - considerate le loro precarie condizioni economiche - per garantirne un diritto primario previsto dall'art. 24 Cost., comma 3. L'obbligo dello Stato, invece, non si estende alla tutela di diritti ulteriori.
Va aggiunto, a conferma dell'assunto, che la tutela degli interessi civili, in ogni forma diversa da quella propria del danneggiato o persona offesa che intenda costituirsi parte civile, è riconosciuta come meritevole del patrocinio a spese dello Stato, a mente dell'art. 74, comma 2, D.P.R. cit., ma non in ogni caso, bensì col filtro della previa valutazione della non manifesta infondatezza delle ragioni azionate.
Per quanto infine concerne la contestazione dell'ammontare liquidato, valgano le osservazioni della Corte di merito che, con giudizio non ulteriormente sindacabile da questa Corte, ha individuato il presupposto giustificativo di fatto della statuizione del giudice, nell'art. 1, comma 2 della Tariffa penale di cui al D.M. n. 127 del 2004: tale norma consente di aumentare fino al quadruplo dei massimi previsti, i compensi relativi a fatti giudicati, ritenuti "complessi" e nella specie tale evenienza è stata ravvisata alla luce della corposa motivazione del Tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008