Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
La recidiva prevista dall'art. 99, comma secondo, n. 3, cod. pen. assorbe, in quanto comporta un aumento di pena maggiore, la circostanza aggravante comune dell'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui il soggetto è ammesso ad una misura alternativa alla detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 52545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52545 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 52545 /16 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1478 Giovanni Conti Presidente - Anna Criscuolo UP 07/10/2016 Ersilia Calvanese - Relatore - R.G.N. 25238/2016 Gaetano De Amicis Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. PE DR, nato a [...] il [...] 2. AK OR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2015 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Andrea Maria Tomaselli, anche in sostituzione degli avv. Luigi Colaleo e Antonio Ranieli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2015, la Corte di appello di Milano, sull'appello degli imputati e del Pubblico Ministero, riformava parzialmente la sentenza pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza да preliminare del Tribunale di Milano, dichiarando DR PE e OR AK responsabili del reato di cui agli art. 74 (capo A) e 73 (capo I) d.P.R. n. 309 del 1990 e confermando le restanti statuizioni. In primo grado, PE era stato condannato per varie imputazioni di detenzione illecita di cocaina (capi B, B-1, G, H) e AK per la cessione illecita continuata di cocaina (capo M), tutte commesse tra il 2013 e il gennaio 2014, mentre entrambi erano stati assolti dall'imputazione di aver fatto parte il primo quale capo, promotore ed organizzatore ed il secondo quale partecipe -di un sodalizio criminale dedito al narcotraffico (capo A), nonché della detenzione illecita di due chili di cocaina (capo I). Secondo il primo Giudice, gli elementi raccolti - formati essenzialmente dagli esiti dei servizi di intercettazione e di osservazione di p.g. - avevano rivelato un quadro frammentario e non concludente quanto alla sussistenza, struttura e composizione della ipotizzata associazione, difettando in particolare la prova del pactum sceleris ed emergendo a contrario lo svolgimento di attività criminali da parte degli imputati, frutto di accordi occasionali ed estemporanei. Quanto capo I), il Giudice dell'udienza preliminare aveva altresì ritenuto insufficiente l'unica prova raccolta, consistente nella conversazione captata in cui PE aveva fatto riferimento all'invio del «OR» con due chili». La Corte di appello valutava al contrario provata la sussistenza del sodalizio criminale, evidenziando che l'attività delittuosa si era protratta senza soluzione di continuità (e con cadenza quotidiana) per un periodo certamente non breve, con la costante progettazione e programmazione di ampio respiro dell'attività di narcotraffico (con la ricerca di nuovi e più vantaggiosi canali di rifornimento, e l'acquisizione di nuova clientela), neppure rallentata dagli intervenuti arresti, e la commissione dei reati contestati e con la preparazione di altre analoghe attività illecite, che solo per lo scarso materiale investigativo e per l'arresto dei partecipi non si erano tradotte in autonome imputazioni. Quanto ai mezzi a disposizione dell'associazione, la Corte di appello evidenziava come la stessa disponesse di una struttura organizzativa consistente, potendo contare su luoghi dove custodire la droga (due individuati nei box del sodale ER ER;
altri non identificati ma la cui esistenza era emersa dalle conversazioni captate), su mezzi finanziari (certamente esistenti per supportare gli affari emersi dalle indagini), sulla disponibilità di corrieri e mezzi di trasporto, sulla disponibilità di consolidate e stabili relazioni con i fornitori (che consentivano al gruppo la continuità negli approvvigionamenti e nelle condotte di traffico), su una rete stabile di clienti, gestiti anche singolarmente dai sodali, sulla disponibilità di telefoni cellulari (spesso intestati a terze persone o alle società del sodale RL FE) per gestire i traffici illeciti e 2 ял 4 di luoghi sicuri (con particolare riferimento ai due soggetti di vertice PE e ER). L'organizzazione criminale, secondo la Corte territoriale, era gerarchica con la ripartizione di ruoli: a capo di essa vi era PE, che curava personalmente i rapporti con i fornitori della droga e veniva costantemente informato dai sodali di qualunque vicenda relativa all'associazione, facendo leva sulla sua carriera criminale che gli conferiva un'aura di indiscusso predominio all'interno del gruppo;
mentre AK fungeva da deputato alla gestione dello stupefacente in fase di stoccaggio e di distribuzione, sotto la direzione di PE e del sodale ER, risultando uomo di fiducia del primo che lo utilizzava per i compiti più delicati (come anche da interprete nelle trattative con gli slavi), venendo altresì delegato per custodire lo stupefacente. Dell'associazione facevano parte altresì ER ER, in una posizione apicale, ma subordinata al PE, dimostrando competenze specifiche;
nonché gli altri sodali, RL FE (che aveva costituito una società al solo scopo di consentire a PE, che doveva scontare la pena dell'ergastolo, di poter uscire dal carcere e riprendere le attività criminali), il figlio di PE, CR (con ruoli meramente esecutivi e coinvolto dal padre nella fase di contatto con gli acquirenti all'ingrosso), AN GL e ZI MI. La Corte territoriale riteneva inoltre provata la penale responsabilità di PE e AK anche per il reato di cessione di cocaina contestato al capo I), risultando chiaro il tenore delle conversazioni intercettate (che dimostravano da un lato che PE stava trattando con altri una nuova fornitura, dall'altro il coinvolgimento del AK, che era stato contattato da chi era interessato ad avere informazioni sulla partita e dallo stesso PE per avere notizie sull'arrivo della droga e poi delegato da questi alla consegna ad un cliente). La stessa Corte non accoglieva i gravami degli imputati che avevano mosso contestazioni in ordine alla prova dei reati per i quali erano stati condannati in primo grado, nonché sul trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione i difensori di DR PE e di OR AK con atti distinti, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito illustrati.
2.1. Con un atto di ricorso presentato nell'interesse di PE, si deducono dieci motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 187 e 192 cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe offerto una motivazione idonea a scardinare l'impianto argomentativo della decisione assolutoria e superare quei profili critici individuati dal primo giudice, limitandosi a riproporre i 3 де medesimi elementi già valutati e ritenuti insufficienti e a presentare una generica ed inidonea elencazione di elementi fattuali. Quanto ai suddetti elementi, il ricorrente evidenzia che trattasi di dati o non decisivi o meramente assertivi. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 187 e 192 cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe in modo erroneo attribuito all'imputato il ruolo apicale all'interno all'associazione, facendo leva su alcune captazioni dalle quali emergeva unicamente il rispetto riservatogli per la sua carriera delinquenziale, mentre gli elementi indiziari raccolti dimostrerebbero lo svolgimento da parte del medesimo di attività assolutamente materiali. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 e 59 cod. pen., per aver la sentenza impugnata applicato la suddetta aggravante in relazione alla partecipazione del figlio CR Di AO PE e di RL FE, giudicati separatamente con rito ordinario, senza tuttavia motivare sulla loro condizione di tossicodipendenti o di semplici occasionali utilizzatori e sulla consapevolezza da parte dei sodali di tale loro condizione. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 187 e 192 cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata, quanto alla decisione di riforma per il capo I), esplicitato gli elementi indiziari rilevanti, bensì soltanto riportato gli stralci di conversazioni captate dal contenuto criptico e difficilmente intelligibile. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 187 e 192 cod. proc. pen., per aver la sentenza impugnata erroneamente ritenuto, in ordine al capo H), la disponibilità da parte dell'imputato della sostanza oggetto della presunta offerta. Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver erroneamente e senza adeguata motivazione respinto la richiesta di assorbimento delle condotte di cui ai capi B-1), G) e H), relative al possesso di non precisati quantitativi di droga, in quella contestata al capo B). Con il settimo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 81 cod. pen., per aver trascurato le doglianze versate nell'atto di appello, ritenendole erroneamente assorbite dalla mutata situazione processuale e non fornendo sul punto una motivazione in particolare sulla dosimetria degli aumenti per la continuazione;
inoltre erroneo risulterebbe il calcolo degli aumenti (cinque anni di reclusione in luogo dei quattro indicati). Con l'ottavo motivo, si denuncia mancanza di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 132 cod. pen., per non aver preso in considerazione il gravame in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4 дя Con il nono motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., per non aver motivato l'applicazione della recidiva reiterata, ex art. 99, quinto comma, cod. pen., come richiesto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale n. 185 del 2015. Con il decimo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, secondo comma, n. 3, 61, primo comma, n. 11-quater cod. pen., avendo applicato entrambe le circostanze aggravanti, aventi ad oggetto la medesima situazione (nuovo reato commesso dopo l'esecuzione della pena), senza applicare la regola dell'assorbimento prevista dall'art. 68 cod. pen. Con altro atto di ricorso, presentato nell'interesse di PE, si articolano due motivi di annullamento, ribadendosi le censure già esaminate con il primo e sesto motivo.
2.2. Per OR AK si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per due motivi. Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza di appello per manifesta illogicità in relazione alla affermazione di responsabilità al capo A), in quanto basata su dati indimostrati (la sudditanza dell'imputato nei confronti di ER) o mere supposizioni (la collocazione del nascondiglio offerto dal AK e il riferimento allo stupefacente), risultando provato al contrario che questi si rapportava al solo PE e non ad altri. Illogica sarebbe anche la risposta fornita dalla Corte territoriale alla prodotta sentenza con la quale erano stati assolti il RA e gli altri correi dal reato associativo con rito ordinario, ipotizzando un bagaglio conoscitivo рій limitato contrariamente all'approfondimento probatorio che quel rito assicura e dando luogo per le posizioni giudicate in via definitiva ad un contrasto di giudicati. Con il secondo motivo, si lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell'escludere la rilevanza, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, dello stato di tossicodipendenza, ritenendo sufficiente l'esclusione dell'aggravante riferita al reato associativo (art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990), in realtà mai contestata. La motivazione sarebbe illogica anche per non aver valutato per la dosimetria della pena il comportamento processuale dell'imputato, che aveva con l'ammissione dei fatti dimostrato segni di resipiscenza. Del tutto mancante risulterebbe infine la motivazione in ordine alla quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi possono essere accolti nei limiti di seguito indicati. い 5 2. Relativamente al ricorso di PE si devono ritenere infondati i seguenti motivi.
2.1. Il primo motivo relativo alla tenuta della motivazione in ordine alla ritenuta ipotesi delittuosa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non ha fondamento. Le critiche contenute nel ricorso del 4 aprile 2016 si risolvono in una generica critica al ragionamento probatorio della Corte territoriale, volta soltanto a contrastare la sussistenza degli indici rivelatori del sodalizio criminale, definendo non «tranqulizzanti» le prove utilizzate, senza peraltro illustrare le specifiche ragioni poste a fondamento della censura e quindi impedendo l'esercizio del controllo di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 16851 del 02/ 03/2010, Cecco, Rv. 2469809. Va rigettata anche la censura sviluppata nel ricorso del 15 aprile 2016, relativa alla violazione della regola che impone al giudice della riforma del giudizio assolutorio una motivazione «rinforzata». La sentenza impugnata ha infatti fatto buon governo dei principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in motivazione). La sentenza di primo grado, pur avendo desunto dal compendio probatorio con ottima evidenza» la prova della dedizione degli imputati alle attività di narcotraffico (come dimostravano i rapporti illeciti intessuti sin dal 2012 tra gli imputati, con la creazione di una società-schermo, che durante il periodo di indagine si erano rivelati di intensità quotidiana), aveva ritenuto che l'accordo criminale tra costoro era da ritenersi «occasionale e limitato» alla commissione dei singoli delitti, pur ispirato da un medesimo disegno criminoso che li comprendeva e prevedeva tutti, e che quindi difettasse la prova di un accordo volto all'attuazione di un programma criminale, contemplante, con carattere di permanenza, la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti. A tal fine, secondo il primo giudice, nessuna valenza dimostrativa poteva essere assegnata alla mera reiterazione di un tipico modus operandi o la meticolosità con cui venivano preparati i traffici illeciti o la personalità degli imputati. A differenza del primo giudice, che aveva svalutato la portata dimostrativa del materiale probatorio raccolto, analizzato tuttavia in modo alquanto approssimativo, la Corte territoriale ne ha effettuato una penetrante valutazione, come in premessa esposto, attraverso l'esame di tutte le evidenze processuali, dimostrando così di aver operato un vaglio approfondito delle tesi contrapposte, rilevando che quella fatta propria dal giudice di primo grado risultava soltanto parziale rispetto a dati processuali di decisiva ed avversa significazione, sicché 6 дя non poteva essere condivisa. Non si è trattato quindi, come sostenuto nel ricorso, di mera rilettura alternativa dei medesimi dati processuali. Invero, la sentenza di primo grado aveva analizzato, ritenendolo insufficiente, soltanto il dato della ripetuta commissione di reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trascurando invece altri significativi indici sintomatici dell'esistenza dell'associazione, che la sentenza impugnata ha dettagliatamente evidenziato, in conformità con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312), secondo cui, ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti. Come anche di recente precisato dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 47264, 08/09/2016, Biondillo, non mass.; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491), sotto il profilo ontologico, è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo. Quanto alle critiche mosse a pag. 9 del ricorso del 15 aprile 2016 agli elementi fattuali indicati dalla sentenza impugnata, va rilevato che le censure di genericità sono manifestamente infondate, ben potendo la motivazione integrarsi con altri atti del procedimento (la sentenza di primo grado e l'atto di appello del P.M.), quando questi in particolare abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione;
mentre quelle relative al significato attribuito al dato processuale sono inammissibili, proponendo una non consentita incursione nella valutazione delle prove, come noto, sottratta al controllo del giudice di legittimità.
2.2. Anche il secondo motivo, relativo all'attribuzione al PE del ruolo apicale (capo, organizzatore e promotore) del sodalizio criminale non ha fondamento alcuno. Il ricorrente non si confronta infatti con la motivazione della sentenza impugnata che, ben lungi dal limitarsi al dato fattuale del mero rispetto riservato dagli interlocutori intercettati alla persona del PE, ha evidenziato gli elementi dimostrativi del ruolo da questi rivestito all'interno al gruppo (impartiva ordini, curava personalmente i rapporti con i fornitori, che riceveva personalmente nel quartiere generale dell'associazione e presso il bar di via Osimo, veniva costantemente informato di tutte le vicende del gruppo, tanto da 7 stigmatizzare il comportamento di chi avevano assunto iniziative personali e non con lui condivise per l'importazione di un carico di 10 chili di cocaina dall'Olanda; veniva identificato da gli altri sodali come il «capo>>). Si tratta di circostanze che provano che il ruolo apicale, anche in termini di organizzazione e promozione, è stato in concreto esercitato dal PE.
2.3. Il quarto motivo, relativo al capo I) della rubrica non è fondato. Come in premessa indicato, la Corte di appello ha indicato in modo esplicito le evidenze probatorie utilizzate per dimostrare che la conversazione intercorsa tra AK e PE avesse ad oggetto lo stupefacente (ovvero le conversazioni che avevano preceduto quest'ultima, nelle quali i sodali stavano predisponendo la fornitura da smerciare ad un cliente). Si tratta di motivazione che si sottrae per completezza e logicità alle censure difensive e, in quanto basata su un più ampio panorama indiziario, che rendeva del tutto erronea la decisione del giudice di primo grado, soddisfa parimenti lo standard richiesto per la riforma in peius.
2.4. Il quinto motivo, relativo al capo H), risulta aspecifico, poichè non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che in ordine all'offerta di stupefacente effettuata dal PE ha ben evidenziato che questi avesse dichiarato nelle conversazioni captate che la sostanza era nella sua disponibilità (circostanza confermata anche dalle intercettazioni dei giorni successivi).
2.5. Il sesto motivo, relativo alla richiesta di assorbimento delle condotte nel capo B), è affetto da genericità (non spiega affatto il ricorrente perché la sentenza impugnata sia errata), oltre che manifestamente infondato, posto che la motivazione risulta adeguata e puntuale.
3. Sono invece fondati i seguenti motivi presentatati da PE relativi al trattamento sanzionatorio.
3.1. Va premesso che, nell'atto di appello, presentato il 28 aprile 2015, il ricorrente aveva invocato un trattamento sanzionatorio più clemente, sia in ordine alla ritenuta recidiva (della quale si contestava anche la tipologia) sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. La sentenza impugnata, peraltro, a pag. 22, ha erroneamente ritenuto i suddetti rilievi assorbiti dalla mutata situazione processuale, derivante dall'accoglimento dell'appello del P.M., omettendo di pronunciarsi sui punti attinti dall'appello. Devono pertanto essere accolti sia l'ottavo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'omessa motivazione sulle circostanze attenuanti generiche, sia il nono motivo di ricorso, relativo alla recidiva. дя L'assenza di motivazione sulla recidiva non fa comprendere (né a tal fine può soccorrere la sentenza di primo grado, che risulta anch'essa silente sul punto) quale tipologia sia stata ritenuta rispetto a quella contestata (segnatamente, nel capo di imputazione: «reiterata, ex art. 99, comma 1, 2 n 3, 3, 3, 4 cod. pen., avendo commesso un reato tra quelli indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a durante l'esecuzione della pena alternativa alla detenzione»). A ciò deve aggiungersi che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della c.d. recidiva obbligatoria (Corte cost. n. 185 del 2015), anche per tale tipologia di recidiva è necessario l'accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore - pericolosità dell'imputato.
3.2. L'annullamento sul punto della recidiva assorbe il decimo motivo, relativo al concorso delle circostanze artt. 99, secondo comma, n. 3, e 61, primo comma, n. 11-quater cod. pen. E' opportuno peraltro fare alcune precisazioni. La circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11-quater cod. pen. consistente nel fatto che il soggetto ha commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione - è stata prevista con la novella dell'art. 3 L. n. 199 del 2010 nell'ambito del programma per fronteggiare l'emergenza penitenziaria, attraverso il ricorso a misure di esecuzione della pena al di fuori delle strutture carcerarie. Il fondamento dell'aggravamento è rinvenuto dalla dottrina nella maggior gravità del fatto commesso tradendo l'atto di fiducia dell'ordinamento, rappresentato dall'ammissione dell'imputato ad una misura alternativa alla detenzione al carcere, per l'esecuzione di una pena detentiva riportata in occasione della condanna per un precedente reato. Misura che postula una cooperazione da parte di chi subisce la pena e che questi immancabilmente frustra se commette un delitto non colposo durante il tempo in cui è ammesso a qualsivoglia misura alternativa. L'art. 99, secondo comma, n. 3 cod. pen., a sua volta, prevede un consistente aumento della pena (fino alla metà) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena. E' stato di recente affermato che la recidiva va qualificata quale circostanza aggravante pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). 9 яя Ciò premesso, appare evidente che le due circostanze aggravanti vengano a sovrapporsi, nel senso che quella di cui all'art. 61 cod. pen. è una specificazione della situazione fattuale generale prevista dall'art. 99 cod. pen., e, applicando le regole dettate dall'art. 68, primo comma, cod. pen., risulterebbe la prima sempre assorbita dalla seconda, in quanto comporta un aumento di pena maggiore. Quindi è da ritenersi limitato l'ambito applicativo dell'ipotesi circostanziale prevista dall'art. 61 cod. pen. ad ipotesi residuali (ovvero nei soli casi in cui non si faccia applicazione della recidiva, sia perché la misura alternativa alla detenzione, durante l'esecuzione della quale viene commesso un delitto non colposo, consegue alla condanna per un precedente delitto colposo o per una contravvenzione;
sia quando il giudice ritenga in concreto di non applicare la contestata recidiva).
3.3. E' fondato anche il terzo motivo, relativo alla ritenuta aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 (partecipazione all'associazione di RL FE e CR Di AO PE, persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti). Sul punto, la sentenza impugnata omette di motivare. Né può ritenersi sufficiente, per configurare la suddetta aggravante, il passaggio contenuto a pag. 16 della sentenza impugnata, là dove riporta il giudizio espresso da parte di soggetti esterni all'associazione sull'inaffidabilità di CR Di AO PE, a causa della sua dipendenza dalla droga. La affermazione risulta sguarnita di alcun riscontro sull'effettivo uso da parte di costui di sostanze stupefacenti con continuità. Si impone al riguardo l'annullamento della sentenza impugnata per un nuovo giudizio sul punto.
3.4. E' parimenti fondato il settimo motivo, relativo all'aumento della pena per l'art. 81, secondo comma, cod. pen. E' fondata tanto l'eccezione di assenza di motivazione sulla determinazione della pena, con riguardo alla quantificazione degli aumenti da apportare in continuazione per i reati-fine, non avendo la Corte territoriale illustrato le ragioni dell'esercizio del suo potere discrezionale, tenuto conto in particolar modo che si versava in ipotesi di riforma in sede di appello;
tanto la censura relativa al computo della pena, là dove, dopo aver stabilito i singoli aumenti per la quantificazione (segnatamente, due anni di reclusione per il capo B-1 e sei mesi di reclusione per i restanti quattro capi), determina in cinque anni (e non in quattro) di reclusione il complessivo aumento. Si impone conseguentemente l'annullamento anche su tale punto della sentenza impugnata per un nuovo giudizio.
4. Il ricorso di AK è fondato nei limiti di seguito indicati. 10 rr 4.1. Il primo motivo di ricorso, nel quale si contesta la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, è privo di fondamento. I rapporti tra AK e gli altri sodali (e quindi non solo con PE), come suo inserimento nel traffico di stupefacenti, sono dimostrati dalle il intercettazioni richiamate dalla sentenza impugnata, ampiamente versate nell'atto del P.M. e che quest'ultima ha legittimamente richiamato. Non risulta censurabile la motivazione là dove ha tratto conferma del compito svolto dal AK di custode dello stupefacente da una serie di conversazioni (nella conversazione n. 1421 questi e PE avevano infatti fatto riferimento ad un luogo - la baracca>> dove poter occultare lo stupefacente e - il AK lo aveva rassicurato che avrebbe fatto un controllo per verificarne lo stato;
in altra conversazione lo stesso AK, che risultava abitare all'interno di una cascina di un'azienda agricola, nel far riferimento a qualcosa da occultare (verosimilmente stupefacente, stante il linguaggio criptico), aveva assicurato di aver già provveduto a nascondere qualcosa «di fuori»), risultando la stessa frutto di un plausibile ragionamento logico. Né può di per sé rilevare quanto affermato nella sentenza di primo grado (non definitiva e allegata tra l'altro solo per stralci), emessa a conclusione del giudizio ordinario nei confronti degli altri correi, essendo diverso il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti (tra tante, Sez. 3, n. 13032 del 18/12/2013, dep. 2014, Tosi, Rv. 258687), e ciò vale anche per le incidentali valutazioni delle posizioni (anche quella del ricorrente) non oggetto di quel giudizio.
4.2. Parzialmente fondato è il secondo motivo relativo alla dosimetria della pena. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello effettivamente ha utilizzato un dato (l'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990) indimostrato (come osservato al par. 3.3.), ma ha in ogni caso fornito una motivazione ulteriore e assorbente, in ordine alla quale il ricorrente formula soltanto critiche generiche (sulla spontaneità della collaborazione) o meramente oppositive (sul valore attenuante della tossicodipendenza). Va ribadito a tale ultimo riguardo che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (tra le tante, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). E' fondato invece il rilievo mosso dal ricorrente alla quantificazione della pena, che, in considerazione della decisione riformatrice anche su tale punto (sia 11 дя per la recidiva, esclusa in primo grado, sia per la misura degli aumenti per la continuazione), necessitava di una motivazione che esplicitasse le ragioni dell'esercizio da parte della Corte di appello del potere discrezionale. Al contrario, la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione al riguardo.
5. Sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata per entrambi i ricorrenti limitatamente alla determinazione della pena sui specifici punti sopra indicati, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio. Per il resto i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta ne resto i ricorsi. Così deciso il 07/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Ersilia CalvaneseCalyanese ماسوو DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito E T R E N O J O C 122 2