Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11251 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Re REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RESP. SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. i Magistrati: 1 1 2 5 1202 R.G.N. 20798/98 Presidente Dott. Vittorio DUVA Dott. Francesco SABATINI 28858 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consig-E 2918 Dott. Ennio MALZONE Consigliere - Ud. 09/01/0. Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ON IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA क CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato CAPUANO i all'avvocato GAITO ALDO, che 10 difende unitamente ANDREA, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio ITALIANA ASSICURAZIONE SPA, TESTA NOLASCO, BORELLI ANNA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 MARIA;
TOO31 LUG. 2002 intimati IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 897/98 della Corte d'Appello di E VARIE-DCV2002 FIR ENZE, SEZIONE SECONDA CIVILE emessa il 19/5/98, 19 depositata il 13/07/98; RG.1428/96; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato ALDO CAPUANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore .1 Domenico IANNELLI, che ha concluso per Generale Dott. l'inammissibilità ° in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TI IL, premesso di aver subito, il 9 marzo 1990, un incidente stradale da ascriversi a responsabi- lità di TA Urbano, deceduto nel sinistro, conveniva innanzi al Tribunale di Lucca gli eredi, MB IL, in proprio e nel nome del figlio minore Alber- to, il proprietario dell'auto, TA Nolasco e per ottenere ill'Istituto Italiano di Previdenza spa, risarcimento del danno. Si costituiva la MB, in proprio e nella qualità, eccependo di aver rinunciato all'eredità. Si costituiva altresì l'ente di previdenza, ascrivendo to- talmente alla TI la responsabilità del sinistro. All'esito dell'istruzione, su richiesta dell'attrice, il giudice istruttore, in data 26 gennaio 1996, emetteva un'ordinanza ai sensi dell'art. 186 "quater" c.p.c., nella quale addebitava il sinistro, in 2 WIT pari misura, al TA e alla TI, e quantificava il danno in complessive lire 57.797.650 (lire 36.600.000 per il danno biologico;
lire 18.300.000 per il danno morale;
lire 2.397.650 per rimborso di spese documenta- te;
lire 500.000 per rimborso di spese non documenta- te), condannando quindi, in solido, l'Istituto di pre- videnza e TA Nolasco, al pagamento, a favore della TI, della metà di tale somma, pari a lire 28.898.825, oltre alla rivalutazione e agli interessi. Estrometteva dal giudizio la MB, in proprio e nella qualità. A seguito della rinuncia all'emissione di una sen- C tenza da parte dell'Istituto, notificata alla TI il 13/18 settembre 1996, questa impugnava la decisione, sostenendo la colpa esclusiva del TA e dolendosi dell'esiguità della liquidazione del danno biologico, del mancato risarcimento dei danni alla vettura e della mancata attribuzione del lucro cessante per 1'invalidità permanente. Resisteva la sola spa Italiana di Assicurazioni,, già Istituto Italiano di Previdenza. Con sentenza del 13 luglio 1998 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato il TA e la società di assicurazioni a pa- gare alla TI altre lire 4.500.000, per il risarci- 户 mento dei danni alla vettura. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la TI con un'unica, complessa censura. Il 24 aprile 2001 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Te- sta Nolasco, nel termine di sessanta giorni. Deceduto il TA, l'integrazione è stata eseguita, nel termine, nei confronti dell'unica erede, LL AN IA. Le controparti non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente impugna la sentenza per travisamento M dei fatti, omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione circa punti decisivi della controversia, vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2056 C.C. (art. 360 n. 3 e 5), articolando il ricorso in tre distinte censure. A) Errata valutazione degli elementi probatori in punto di "an debeatur"; travisamento dei fatti. Il trat- to autostradale in cui è avvenuto l'incidente, sostiene - la ricorrente, un lungo e ampio rettilineo, che non " può essere quindi considerato "notoriamente pericolo- so". Erra la Corte d'appello anche quando attribuisce alla TI una velocità superiore a quella consentita e comunque eccessiva, giacchè, come evidenziato dal peri- 4 to, in quel tratto il limite massimo di 100 Km orari è senza alcuna giustificazione. Anche se la velocità fos- se stata contenuta nel limite, non per questo la TI avrebbe avuto lo spazio sufficiente per arrestarsi di- nanzi all'ostacolo costituito dall'auto Ritmo ribalta- ta, che peraltro le si rese visibile solo dopo che ebbe intrapreso la manovra di sorpasso della vettura della Pini, spostandosi nell'apposita corsia. A torto poi la Corte imputa alla TI di non essersi avveduta per tempo dell'auto della Pini, che improvvisamente si era fermata nella corsia di marcia, accendendo tutte le lu- ci di emergenza, attesa la dimostrata contestualità fra l'arresto della Pini, l'accensione delle luci di emer- genza e il sorpasso ad opera della TI, quest'ultimo ormai necessitato, giacchè non avrebbe potuto arrestare la marcia dietro la vettura della Pini, né era tenuta a farlo. dell'art. 2054B) violazione e falsa applicazione 1° comma c.c. La TI nega che la sua condotta abbia avuto efficienza causale, perché anche una velocità contenuta entro il limite dei 100 Km orari non avrebbe evitato l'urto né ne avrebbe attenuato le conseguenze. C) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2056 c.c. La TI lamenta che la Corte le abbia, senza ade- guata motivazione, negato il risarcimento del danno per 5 t un' invalidità permanente del 18%, asseritamente non in- cidente sulla capacità lavorativa specifica, mentre non può esservi dubbio che sia rimasta gravemente menomata la capacità di guadagno. Le lesioni, per il loro riflesso sull'aspetto este- riore della danneggiata, potranno infatti incidere ne- gativamente, rendendo più difficile il reperimento di una diversa attività lavorativa. La Corte ha altresì errato quando ha considerato adeguata, senza alcuna motivazione, in relazione al danno biologico, la modesta liquidazione a punto fatta dal giudice di primo grado. Le prime due censure, da trattare congiuntamente, perché concernono entrambe l' "an debeatur", sono in- M fondate. La corte d'appello, con un'attenta ricostruzione delle modalità dell'incidente, ha accertato che la Con- ti, procedendo, in un tratto autostradale notoriamente pericoloso e in ora notturna, ad una velocità superiore al limite consentito, non si avvide dell'improvviso rallentamento e dell'arresto della Pini nella corsia di marcia, con le luci di emergenza accese;
e, invece di frenare a sua volta, deviò nella corsia di sorpasso, dove si trovava, ribaltata dopo una serie di sbandate, l'auto del TA, reduce dal sorpasso della Pini, contro la quale andò ad urtare 'con estrema violenza". La colpa della TI consiste dunque, ad avviso della sentenza impugnata, oltre che, genericamente, in un eccesso di velocità nelle date condizioni di tempo e di luogo, nella mancata percezione del pericolo che pur poteva desumersi dalla condotta circolatoria "anomala" della Pini e nella conseguente omissione delle tempe- stive "misure cautelari idonee". Come è noto, la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale e l'attribuzione delle colpe rispet- M tive ai conducenti coinvolti integrano accertamenti di fatto, insindacabili in Cassazione se adeguatamente mo- tivati. ✓ Nel caso di specie, al cospetto della motivazione adottata dalla Corte a sostegno della ritenuta corre- sponsabilità paritaria della TI, esente da vizi lo- gici e da errori giuridici e dunque incensurabile, la ricorrente sollecita una diversa valutazione delle pro- ve raccolte, così inammissibilmente introducendo, nel giudizio di legittimità, un'istanza di riesame del me- rito della causa. E' infondata anche la terza censura, sul "quantum debeatur". La Corte, aderendo alle concordi conclusioni dell'ausiliare e dei consulenti tecnici di parte, con 7 una motivazione adeguata e corretta ha escluso che i postumi residuati alla TI, nella misura del 18%, in- cidano negativamente sulla sua capacità di lavoro spe- cifica, riflettendosi esclusivamente sull'integrità psicofisica globalmente intesa;
e, quanto al danno bio- logico, ha negato che sia stato liquidato, come lamen- tato dall'appellante, "in modo eccessivamente ridotto", tenuto conto che l'importo relativo è stato congruamen- te rivalutato dalla data del sinistro, sicchè "quanto т attribuito appare equo e conforme in sostanza ai crite- ri di liquidazione in atto all'epoca". Come è noto, tra lesione alla salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, onde, in presenza di una lesione della sa- lute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddi- to, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 17 no- vembre 1999 n. 12757): e nella specie, secondo l'avviso incensurabile del giudice di merito, questa prova non è stata raggiunta. La Corte, negando il risarcimento del lucro cessan- te, ha quindi adottato un corretto principio di diritto e altrettanto correttamente ha confermato l'adeguatezza 8 e la legittimità della determinazione del danno biolo- gico, effettuata dal primo giudice col metodo del cal- colo a punto d'invalidità permanente, attesa la sua traduzione in moneta ai valori attuali. " Non va adottato alcun provvedimento sulle spese, stante la già rilevata assenza di difese delle
contro
- parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 9 gennaio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE RXantikak Victorio toura 109T129,11 3099 456T TOT..160,10 IL CANCELLIERECT Dott.se IA Aiolio Depositata in Cancelleria Oggi, 30.57.57 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa IA Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato ng SET...2005rie 4 la goto versate € 172,10. al ne (ouro CENTOSETIANTADIE/10 (Dott.ssa IA Graz Responsabile 37730 0 DI ROHA 0 9 L