Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2002, n. 8557
CASS
Sentenza 20 dicembre 2002

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Massime1

Il reato di lottizzazione abusiva, di cui agli artt. 18 e 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è suscettibile di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, atteso che la disciplina della sanatoria contenuta nell'art. 35 della citata legge n. 47 esclude implicitamente dal suo ambito di applicazione l'attività lottizzatoria. L'eventuale sanatoria dei singoli manufatti abusivamente eseguiti, anche se previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria, non estende pertanto all'attività illecita di lottizzazione l'effetto estintivo del reato.

Commentario1

  • 1Lottizzazione abusiva
    Sentenza · https://www.diritto.it/ · 9 settembre 2010

    L'art. 30 del T.U. sull'edilizia (d.p.r. n. 380/2001), che riproduce le disposizioni contenute nel previgente articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. La prima, cd. lottizzazione materiale o reale, ricorre “quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione”. La seconda, cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea “quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2002, n. 8557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8557
Data del deposito : 20 dicembre 2002

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