Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
Il reato di lottizzazione abusiva, di cui agli artt. 18 e 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è suscettibile di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, atteso che la disciplina della sanatoria contenuta nell'art. 35 della citata legge n. 47 esclude implicitamente dal suo ambito di applicazione l'attività lottizzatoria. L'eventuale sanatoria dei singoli manufatti abusivamente eseguiti, anche se previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria, non estende pertanto all'attività illecita di lottizzazione l'effetto estintivo del reato.
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusivaSentenza · https://www.diritto.it/ · 9 settembre 2010
L'art. 30 del T.U. sull'edilizia (d.p.r. n. 380/2001), che riproduce le disposizioni contenute nel previgente articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. La prima, cd. lottizzazione materiale o reale, ricorre “quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione”. La seconda, cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea “quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2002, n. 8557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8557 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Francesco TORIELLO Presidente
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere
Dott. Vittorio VANGELISTA "
Dott. Aldo FIALE "
Dott. Francesco NOVARESE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI ANNA, n. a Napoli l'8/10/1929;
avverso la sentenza 23/4/2002 della Corte di Appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv.to Arturo FROJO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23.4.2002 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa in data 12.4.2001 dal tribunale monocratico di Vallo della Lucania nei confronti di CI ANNA, dichiarava l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei reati di cui:- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico nonché ricadente nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, una lottizzazione abusiva a scopo edilizio di un appezzamento di terreno di complessivi mq. 3467, mediante la realizzazione, in assenza di concessione edilizia, di n. 4 costruzioni suddivise in sette unità immobiliari destinate a civili abitazioni, e di circostanti viali pedonali e carrabili con impianto di illuminazione - acc. in località Mamorra di Camerota, fino al 28.3.1997);
- all'art. 1 sexies legge n. 431/1985;
- agli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 legge n. 1086/1971;
- agli artt. 6 e 30 legge n. 394/1991 e confermava la disposta confisca del suolo abusivamente lottizzato e delle opere costruite sullo stesso.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i difensori della Cicchella, i quali hanno eccepito:
a) violazione di legge, per avere i giudici del merito ritenuto la sussistenza dell'ipotesi di "lottizzazione abusiva", sebbene l'imputata - come evidenziato da perizia giurata in atti - avesse realizzato solo due opere edilizie (avendo acquistato il suolo allorquando gli altri manufatti erano già stati edificati da terzi) afferenti "ad un modesto ampliamento del corpo di fabbrica principale (consistente al piano terra in un locale cucina con annessa una piccola lavanderia ed una cella frigo, al primo piano invece in due piccoli locali adibiti a stanze da letto) nonché ad altro modesto corpo di fabbrica composto da due soli piccoli locali siti al piano terra";
b) omessa motivazione sull'entità dell'abuso, nonché sulla volumetria realizzata rispetto a quella preesistente;
c) omessa valutazione, quanto all'esperita procedura di "condono edilizio" per i lavori realizzati dall'imputata, del parere favorevole espresso in data 19.9.2001 dalla Commissione edilizia integrata e dell'autorizzazione 16.10.2001 della Soprintendenza per i beni ambientali e culturali di Salerno, previa verifica di compatibilità con le scelte della pianificazione comunale e con le esigenze di tutela del paesaggio;
d) omessa e contraddittoria motivazione sulle prospettazioni difensive e sulla ravvisata "probabilità di realizzazione" di ulteriori opere di urbanizzazione;
e) impossibilità di correlare la confisca del suolo e dei manufatti ad una statuizione di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati, poiché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. Nella specie risulta a, in punto di fatto, che:
- il terreno oggetto di trasformazione è esteso circa mq. 3467 ed ha destinazione a zona agricola secondo le previsioni del vigente P.R.G. del Comune di Camerota,- esso è sottoposto a vincolo paesistico ai sensi del D.M. 28.3.1985 e rientra nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano istituito con D.P.R. 5.6.1995;
- sullo stesso insistono n. 4 corpi di fabbrica, realizzati in epoche diverse, per complessivi mq. 541 circa, tutti adibiti a civili abitazioni, suddivisi In sette unità immobiliari;
- il terreno medesimo risulta completamente recintato, con due accessi delimitati da cancelli in ferro. Le aree circostanti le costruzioni sono adibite a giardino e sono delimitate da aiuole, viali pedonabili e carrabili, terrazzamenti contenuti da muretti in pietra. Una strada pavimentata percorre l'intero appezzamento di terreno. Le aree di pertinenza delle costruzioni sono pavimentate ed è stato realizzato l'impianto di illuminazione su tutta l'area recintata;
- l'imputata ha acquistato (con atto del 18.9.1991) l'area su cui insistevano un corpo di fabbrica (per mq. 150) già edificato ed un manufatto rurale destinato ad ovile;
ha successivamente ristrutturato ed ampliato il fabbricato rurale (in difformità della concessione edilizia n. 49 del 2.7.1992) e costruito altri due corpi di fabbrica, realizzando sei unità immobiliari, per una superficie totale di circa mq. 391;
- le costruzioni ulteriori sono state realizzate in assenza di concessione edilizia;
- l'imputata, in data 28.2.1995, ha presentato domanda di condono edilizio, ai sensi della legge n. 724/1994, per una superficie totale di mq. 256, non estesa ad uno dei corpi di fabbrica anzidetti, in quanto edificato dopo la richiesta di condono ed oltre i termini previsti per potere accedere a tale procedura: il relativo procedimento amministrativo non è stato ancora definito;
- al momento dell'accertamento (28.3.1997) erano in corso opere di sopraelevazione di uno dei corpi di fabbrica.
2. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi (vedi Cass., Sez. III, 30.12.1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis):
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e-o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi. Nella fattispecie in esame l'imputata ha realizzato "una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio", conferendo un diverso assetto ad una porzione di esso, con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo (predisposizione e destinazione ad una plurima edificazione turistico - residenziale di un appezzamento di terreno agricolo). Ha posto cioè in essere un'attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell'uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento urbanistico generale, sicché deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente.
3. Il reato di lottizzazione abusiva non è suscettibile di "condono edilizio" ai sensi dell'art. 39 della.legge n. 724/1994, in quanto l'art. 35, comma 7, della legge n. 47/1985, con il disciplinare le condizioni per la sanatoria soltanto per le costruzioni e le altre opere, realizzate in comprensorio abusivamente lottizzato, implicitamente esclude l'attività lottizzatoria, come tale, dall'ambito di applicazione della disciplina sanante (vedi Cass., Sez. III: 7 5.1998, n. 5252, ric. Stea ed altri;
30.12.1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis). I manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere, dunque, "sanati", previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria secondo il meccanismo previsto dagli artt. 29 e 35, comma 13, della legge n. 47/1985, ma l'effetto estintivo non si estende al reato integrato dall'attività illecita di lottizzazione (mancando pure ogni previsione nella tabella predisposta per il calcolo dell'oblazione), per il vulnus portato alla pianificazione urbanistica.
4. Legittimamente è stata disposta, a norma dell'art. 19 della legge n. 47/1985, la confisca e l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Camerota dei suoli abusivamente lottizzati e dell'intero complesso immobiliare.
Trattasi - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - dì provvedimento obbligatorio per il giudice che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, anche indipendentemente da una pronuncia di condanna (vedi Cass., Sez. III: 30.9.1995, n. 10061, ric. Barletta ed altri;
20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri;
12.12.1997, n. 11436, ric. Sapuppo ed altri;
23.12.1997, n. 3900, ric. Farano ed altri;
11.1.1999, n. 216, ric. Iorio Gnisci Ascoltato;
6.5.1999, n. 777, ric. Iacoangeli;
4.12.2000, n. 12999, ric. Lanza).
5. Al rigetto dei ricorsi segue Ia condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 FEBBRAIO 2003.