Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03816/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3816 del 2024, proposto da
Green World Acquasanta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Paolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in MA, via Tuscolana 1256;
contro
Ministero della cultura - Parco Archeologico dell'IA IC, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in MA, via dei Portoghesi, 12;
Ente Parco Regionale dell'IA IC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Biz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MA CA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché dall'avvocato Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1 – provvedimento del Ministero della cultura - Parco Archeologico dell'IA IC del 16.01.2024, notificato alla ricorrente con comunicazione di MA CA prot. n. 10841 del 30.01.2024, con il quale l'Amministrazione suddetta ha ritenuto che l'istanza relativa al “progetto di trasformazione di vasche di captazione idraulica in vasca natatoria a servizio del Circolo sportivo Tennis Acquasanta e ripristino vegetazionale” è “manifestamente irricevibile, inammissibile e infondata, in quanto formulata sulla base di un presupposto, ovvero la determinazione n. G15298 del 14/12/2020, dichiarato illegittimo dalla sentenza TAR Lazio n. 12976/2021”;
2 – parere negativo del 15.01.2024 del Parco Regionale IA IC, comunicato alla ricorrente in data 29.01.2024 da MA CA con nota prot. cm-n. 10118 del 29.01.2024, con il quale è stato espresso “PARERE NEGATIVO” all'approvazione del progetto di trasformazione di vasche di captazione idraulica in vasca natatoria a servizio del Circolo Sportivo “Tennis Acquasanta”;
3 – tutti gli atti ed i provvedimenti ai predetti atti coordinati, connessi, conseguenti o presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Parco Archeologico dell'IA IC, di MA CA e dell’Ente Parco Regionale dell'IA IC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa SC AN AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società Green World Acquasanta S.r.l. rappresenta di essere stata costituita nel 2018 e di essere divenuta successivamente proprietaria del Circolo Sportivo denominato “Tennis Acquasanta”, sito in MA alla via IA Nuova n. 716/A e ubicato all’interno del perimetro del Parco Regionale dell’IA IC, in area dichiarata di interesse archeologico ai sensi della L. n. 431/1985, oggi art. 142, co. 1, lett. m) d. lgs. n. 42/2004 (giusta D.M. 16/10/1998), e inserita nel PTP 15/12 “Valle della Caffarella, IA IC e Acquedotti”.
1.1. In data 9 settembre 2023 la Società ha presentato al Comune di MA CA un’istanza per l’indizione di una conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2 l. n. 241/1990, al fine di conseguire i titoli autorizzatori necessari per la realizzazione di un intervento di trasformazione di una vasca di captazione idrica, presente all’interno del circolo sportivo, in una vasca natatoria a servizio del predetto circolo, nonché di ripristino vegetazionale della zona. La Società riferisce che la richiesta perseguiva “ lo scopo (duplice) (…) di trasformare delle vasche inutilizzate, antiestetiche, pericolose ed inutili nella attuale configurazione, presenti nel perimetro del Centro Sportivo sopracitato e costruite dalla precedente proprietà, a propria cura e spese, in esecuzione di un espresso ordine delle Pubbliche Autorità conseguente a situazioni di pericolo, in una vasca natatoria a servizio della utenza e della collettività realizzando, nel contempo, il ripristino vegetazionale della zona ”.
1.2. L’amministrazione capitolina indiceva conferenza di servizi, nell’ambito della quale pervenivano i pareri negativi espressi dall’Ente Parco Regionale dell’IA IC (con nota prot. n. 123 del 15 gennaio 2024, comunicata all’interessata da MA CA con nota del 29 gennaio 2024), e dal Ministero della cultura - Parco Archeologico dell’IA IC (con nota prot. n. 245 del 22 gennaio 2024, comunicata in data 30 gennaio 2024).
1.3. Nel dettaglio, l’Ente Parco regionale:
- rappresentava che le opere indicate in progetto erano state realizzate nel 2008 in assenza del necessario nulla-osta di cui all’art. 28 L.R. n. 29/1997 (tanto che ne era stato disposto il sequestro, operato dal Servizio di vigilanza dell’Ente Parco con nota prot. n. 4114 del 30 maggio 2008), e successivo rilascio, nel 2009, di un nulla-osta di “ripristino” da eseguirsi entro 12 mesi, rimasto inottemperato;
- rilevava che la nuova istanza (avanzata dall’attuale titolare del lotto) “ ripropone esattamente le stesse opere, che peraltro risultano essere già state realizzate in assenza di titolo, in merito alle quali l’Ente Parco si è già espresso negativamente ” su istanze presentate dai precedenti proprietari del lotto (ossia le Società Veneto Cleaners s.r.l. e successivamente NI Servizi s.r.l.), con i provvedimenti di diniego prot. n. 2614 del 28 aprile 2011 (impugnato con ricorso respinto dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 7557/2013), prot. n. 4168 del 24 settembre 2018 e prot. n. 1282 del 20 marzo 2019, le cui motivazioni erano state confermate dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 8105/2020;
- verificava che le opere ricadevano nella fascia di rispetto del fiume Almone, ossia in zona gravata da vincolo di inedificabilità ex art. 9 delle NTA del Parco (v. anche art. 7 delle NTA del PTP 15/12, Del. G.R. Lazio n. 5/2010 e art. 7, co. 6 L.R. n. 24/1998);
- accertava che gli interventi insistevano in zona 3, sottozona 3.2. “Aree a prevalente uso agricolo” delle NTA del Piano di Assetto del Parco, orientata alla conservazione e mantenimento degli usi attuali (trattandosi di “ zona di versante, afferente alla Valle della Caffarella, contigua alla cenosi riparia del fiume Almone, il quale rappresenta un’importante connessione ecologica a scala locale ”), e dunque in un ambito particolarmente delicato dal punto di vista ambientale, e che gli stessi non erano compatibili con la normativa di tutela ivi contemplata, e segnatamente con la disciplina di zona di cui all’art. 15 delle NTA (che ammette unicamente “ interventi che disciplinino e riconvertano gli usi in atto al fine di un loro progressivo inserimento ambientale e indirizzando gli interventi su criteri di tutela e ricostituzione dell’ambiente naturale ”, con specifico divieto di realizzare nuovi impianti sportivi), né conciliabili con quanto previsto dall’art. 11, co. 3 L. n. 394/1991 e dall’art. 27, co. 2 della L.R. 29/1997 (“ sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, in modo specifico la flora e la fauna e i rispettivi habitat. In particolare è vietato quanto previsto dal co. 3, art. 11, L. 394/91 ”), considerata la “ necessità del mantenimento del ciclo agroecologici e degli equilibri ambientali ”;
- richiamava l’art. 7 delle NTA del Parco, e precisamente il comma 4, che con specifico riferimento agli impianti sportivi “ legittimamente edificati o legittimati esistenti ” opera un rinvio al disposto dell’art. 60, lett. c) PTP 15/12, che del pari consente l’esecuzione di interventi esclusivamente su impianti sportivi “ legittimamente edificati o legittimati esistenti ”, rilevando altresì che per le zone e sottozone 2, 3 e 4 gli interventi edilizi ammissibili sono limitati all’edilizia esistente legittima o legittimata;
- concludeva, pertanto, per l’incompatibilità degli interventi proposti con la disciplina di zona prevista dal Piano del Parco.
1.4. Il Parco Archeologico dell’IA IC a sua volta rilevava che “ in merito ad analogo progetto di trasformazione delle vasche di captazione in vasca natatoria questo istituto ha già emesso uno specifico parere di competenza endoprocedimentale relativamente al procedimento di autorizzazione paesaggistica finalizzata al «Completamento di una vasca natatoria collegata al circolo sportivo Acqua Santa» – Istanza ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, procedura ordinaria ”, con cui “ ha ampliamente motivato le ragioni poste alla base del rigetto dell’istanza stessa ”, che era stato impugnato dall’allora istante NI con ricorso rigettato dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 8103/2020. Aggiungeva che, in virtù dell’ulteriore sentenza n. 12976/2021, era stata annullata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Lazio con determinazione n. G 15298 del 14 dicembre 2020, ritenendo conclusivamente che l’istanza fosse manifestamente irricevibile, inammissibile e infondata.
2. Con il presente ricorso, tempestivamente notificato in data 26 marzo 2024 e depositato il 9 aprile 2024, la Società è insorta avversi i suddetti pareri.
2.1. La ricorrente ha precisato, in premessa, che: i) i provvedimenti gravati fanno riferimento a situazioni pregresse, riguardano soggetti diversi e difettano di una valida e attuale motivazione; ii) il circolo sportivo ricade nella sottozona Tpa/33 del Parco, nella quale, in continuità con la sottozona Tpa/32, possono essere realizzati impianti sportivi collegati ai circoli sportivi esistenti; iii) le infrastrutture attualmente presenti nel circolo sono tutte regolari, in quanto assistite da titoli edilizi, e, nello specifico, la preesistente vasca - composta da tre vani interrati - venne realizzata a seguito di diffida emessa da MA CA con determinazione dirigenziale n. 513, prot. 25345 del 17 aprile 2007 (e ulteriori titoli autorizzatori), e risulta pertanto anch’essa legittima; iv) il cambio di destinazione d’uso di detti vani in vasca natatoria sarebbe stato già autorizzato dalle competenti autorità tutorie (segnatamente con Determina Regionale n. B3616 del 4 agosto 2010, preceduta dal parere favorevole del MIBAC – Soprintendenza Beni Archeologici e Paesaggistici prot. n. 14127 del 16 luglio 2010).
2.1. In diritto la parte deduce le censure come di seguito rubricate e sintetizzate:
I . Avverso il parere negativo dell’Ente Parco Regionale dell’IA IC: “ ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E, IN OGNI CASO, INADEGUATEZZA DELLA STESSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO DEL PRIVATO – GRAVE TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA ”.
Il parere de quo sarebbe privo di una motivazione valida e attuale e rilasciato in difetto di qualsivoglia istruttoria, non avendo adeguatamente considerato l’effettivo stato dei luoghi, che il pianificatore regionale (in sede di redazione del PTP 15/12 e in accoglimento delle osservazioni presentate dall’interessata) aveva inserito nella sottozona a tutela limitata Tpa/33, in continuità con la sottozona Tpa/32, per la quale sarebbe consentita la realizzazione di impianti sportivi collegati ad impianti sportivi esistenti, riducendo il confine della sottozona a tutela integrale Tob32 “ per consolidare l’aspetto caratterizzante del centro sportivo in continuità con la sottozona che più si avvicina ai territori fortemente antropizzati ”. L’amministrazione avrebbe poi richiamato vicende storiche che non rivestono nessuna rilevanza nel caso di specie. Ad avvalorare la tesi di parte soccorrerebbe la determinazione regionale n. G 15298 del 2020, che - con valutazione che la ricorrente ritiene ancora attuale, nonostante il suo intervenuto annullamento in sede giudiziale - espresse parere favorevole alla realizzazione degli interventi in ossequio alle norme di pianificazione paesaggistica, nonché la circostanza che MA CA abbia comunque indetto la conferenza di servizi, a riprova dell’ammissibilità dell’istanza;
II. Avverso il parere del Parco Archeologico dell’IA IC: “ ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA – TOTALE DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”.
Sarebbe irrilevante lo “ specifico parere ” già reso dall’amministrazione ministeriale e richiamato nel gravato provvedimento, in quanto il medesimo non era stato emesso nell’ambito di una conferenza di servizi ma a seguito di un’istanza ex art. 146 d. lgs. 42/2004, presentata peraltro da soggetto giuridicamente distinto dall’odierna ricorrente (NI), mentre non sarebbe stata adeguatamente considerata l’esigenza concretamente perseguita dalla Società attuale proprietaria dell’immobile, ossia quella di eliminare una situazione oggettivamente intollerabile (presenza di vasche inutilizzabili e in disuso) e, nel contempo, realizzare all’interno di un centro sportivo una vasca natatoria con correlato ripristino vegetazionale, al fine di “ restituire ad una parte del Centro la propria corretta dimensione di luogo inserito in un contesto naturale unico e, certamente, meritevole di effettiva tutela ”. La ricorrente aggiunge che i precedenti pareri sfavorevoli erano stati resi prima dell’adozione del Piano di assetto del parco e che nella medesima sottozona Tpa/33 la Regione aveva comunque già autorizzato ampliamenti simili a quello richiesto.
In via istruttoria la parte ha formulato istanza affinché sia disposto un accertamento tecnico e/o una verificazione al fine di ricostruire l’effettivo stato dei luoghi.
3. Si sono costituiti in giudizio: il Ministero della Cultura - Parco Archeologico IA IC (con atto del 10 aprile 2024); MA CA (con atto del 14 maggio 2024 e successiva memoria di costituzione del 1° settembre 2025); l’Ente Parco Regionale dell’IA IC (con atto del 26 giugno 2025).
La Regione Lazio, anch’essa evocata in giudizio, non si è costituita.
4. L’Ente Parco Regionale dell’IA IC ha prodotto documentazione (in data 14 ottobre 2025) e memoria difensiva (depositata in data 24 ottobre 2025), con la quale, oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso, non essendo state contestate le singole e autonome ragioni ostative su cui poggia l’atto impugnato, ha concluso per il suo rigetto nel merito, non avendo la parte efficacemente confutato la motivazione che fa leva sull’incompatibilità degli interventi con la disciplina di tutela dettata dal Piano di assetto del Parco, strumento di pianificazione autonomo e distinto rispetto al PTP.
5. In data del 24 ottobre 2025 anche MA CA ha presentato documentazione e memoria illustrativa, con la quale ha chiesto che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.
6. Sempre in pari data il Parco Archeologico IA IC ha prodotto memoria difensiva, instando per il rigetto del ricorso nel merito, avendo il parere statale confermato le valutazioni paesaggistiche già rese sul progetto di “completamento di una vasca natatoria” precedentemente presentato dalla NI, alla quale poi è subentrata la ricorrente a seguito di scissione.
7. All’udienza pubblica del 25 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis va disposto lo stralcio della documentazione depositata da MA CA in data 24 ottobre 2025, in quanto prodotta in violazione del termine (40 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso) previsto dall’art. 73, co. 1 cod. proc. amm.
2. Sempre in via preliminare va puntualizzato che non sussistono i presupposti per disporre l’estromissione dal giudizio di MA CA (come richiesto dalla relativa difesa con la memoria del 24 ottobre 2025), non ravvisandosi in capo ad essa una carenza di legittimazione passiva rispetto al presente giudizio, trattandosi dell’amministrazione procedente che ha indetto la conferenza di servizi decisoria nell’ambito della quale sono pervenuti i pareri sfavorevoli oggi gravati, a seguito dei quali non risulta essere stata adottata alcuna ulteriore e successiva determinazione. Di talché l’amministrazione capitolina ha titolo per partecipare all’odierno giudizio, atteso che, di fatto, la medesima ha condiviso e fatto propri i predetti pareri, addivenendo implicitamente alla chiusura della conferenza con esito negativo.
3. Precisato che la causa è matura per la decisione, non ravvisando il Collegio la necessità di disporre approfondimenti istruttori in ragione della completezza ed esaustività del materiale versato in atti, nel merito il ricorso si palesa infondato.
4. Giova premettere che entrambi i gravati provvedimenti illustrano, con motivazione ampia e articolata, le ragioni alla base del diniego, puntualmente richiamando, peraltro, i precedenti provvedimenti di diniego di nulla-osta emessi su istanze presentate dalle Società all’epoca proprietarie dell’immobile (Veneto Cleaners s.r.l. e NI Servizi S.r.l.), cui è subentrata l’odierna ricorrente, concernenti lo stesso progetto di cui oggi trattasi (realizzazione di una vasca natatoria, e dunque di una piscina, all’interno del circolo sportivo Tennis Acquasanta), e le numerose pronunce già rese da questo Tribunale all’esito delle relative impugnative. Segnatamente:
i) con sentenza n. 7557 del 24 luglio 2013 (che risulta essere stata appellata), il T.A.R. Lazio ha rigettato il ricorso esperito dalla Veneto Cleaners avverso la determinazione direttoriale assunta in data 28 aprile 2011, con la quale ha l’Ente Parco aveva respinto la domanda di nulla-osta per la costruzione di vasca a uso natatorio;
ii) con sentenza n. 8105 del 15 luglio 2020 è stato rigettato il ricorso esperito dalla NI avverso il diniego di nulla-osta prot. n. 4168 del 24 settembre 2018, oppostole dall’Ente Parco in relazione ad un progetto di “completamento di una vasca ad uso natatorio”. Detta sentenza è stata appellata e con ord. n. 2707 del 20 marzo 2024 il Consiglio di Stato ha dichiarato l’interruzione del giudizio a seguito dell’intervenuta cancellazione della Società ricorrente dal registro delle imprese;
iii) con sentenza n. 8103 del 15 luglio 2020 (non appellata) è stato rigettato il ricorso esperito da NI avverso il parere negativo reso dalla Soprintendenza sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica (già accordata nel 2010 ma successivamente venuta a scadenza);
iv) con ulteriore sentenza n. 12976 del 15 dicembre 2021 (non appellata) è stata annullata la determinazione della Regione Lazio n. G 15298 del 14 dicembre 2020, con la quale era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica per l’intervento di completamento della vasca natatoria.
Giova precisare che la ricorrente non può fondatamente invocare la propria estraneità rispetto a tali vicende, essendo essa divenuta titolare del lotto a seguito di scissione della NI (come documentato dalla difesa erariale), e dunque con operazione societaria di natura successoria che ne comporta il subentro nella titolarità dei rapporti giudici facenti capo alla società scissa.
Né può considerarsi determinante la circostanza che “ in relazione a quanto qui oggetto di discussione mai è stata chiesta l’indizione di una conferenza di servizi ” (cfr. pag. 7 del ricorso), considerato che l’istituto di cui all’art. 14 l. n. 241/1990 è un mero modulo procedimentale/organizzatorio funzionale al raccordo tra le diverse amministrazioni deputate alla cura dei diversi interessi pubblici coinvolti, in capo alle quali resta incardinata la competenza all’adozione delle relative determinazioni e/o pareri.
Ne consegue che le argomentazioni contenute nei precedenti sopra richiamati restano tutt’ora valide.
5. Procedendo con ordine, con riferimento a quanto rappresentato al primo paragrafo della parte in diritto del ricorso (rubricato “ LA VICENDA CORRELATA ALLA ATTUALE PRESENZA DI TRE VASCHE DI CAPTAZIONE IDRICA CON RELATIVO MURO DI CONTENIMENTO ALL’INTERNO DEL CIRCOLO SPORTIVO TENNIS ACQUASANTA DI RO ”), si precisa che non è rilevante ai fini che oggi occupano la circostanza – messa in particolare risalto dalla ricorrente – che il Circolo sportivo (che nel ricorso si rappresenta essere esistente in loco dall’inizio del secolo scorso e ubicato in sottozona Tpa/33 del piano territoriale paesaggistico PTP n. 15/12, che - riferisce la parte - consentirebbe la realizzazione di impianti sportivi collegati ai circoli sportivi esistenti) risulta assistito da titoli edilizi (versati in atti) rilasciati da MA CA per la sanatoria di alcuni interventi abusivi (opere di nuova costruzione/ampliamento, ecc.) realizzati al suo interno ( “ Le infrastrutture attualmente presenti nel circolo sportivo suddetto sono tutte regolari essendo state legittimate dai titoli edilizi nn. 356848–35850– 35854–35856-35847 ”).
Ciò che specificamente rileva nel caso di specie è la vasca definita dalla ricorrente di “captazione” per la raccolta e il contenimento delle acque meteoriche, composta da tre vani interrati realizzati dalla Società precedentemente titolare del lotto, che si vorrebbe oggi trasformare in una “vasca natatoria” (e dunque in una piscina) a servizio del circolo, atteso che è su tale intervento di trasformazione/mutamento della destinazione d’uso che si sono appuntate le valutazioni rese in sede di conferenza di servizi.
Nel ricorso la Società dà particolare enfasi alla circostanza che tali vani interrati vennero realizzati per esigenze di messa in sicurezza (con la finalità di contenere movimenti franosi del terreno), su specifica diffida dell’amministrazione capitolina emessa con determinazione dirigenziale del dipartimento IX n. 513, prot. 25345 del 17 aprile 2007, e successivi titoli autorizzatori - parere favorevole del Ministero dei Beni Culturali del 21/11/07 n. 35305, nulla-osta della Soprintendenza archeologica per il proseguimento degli scavi di accertamento, nonché D.I.A. ex art. 37, co. 4 d.P.R. n. 380/2001. Per inciso, si osserva che la determinazione in questione - versata in atti unitamente al verbale del sopralluogo eseguito in data 22 marzo 2007, prot. n. 48/07: cfr. doc. 2 allegato al ricorso - atteneva espressamente e specificamente al muro di cinta sito in via IA Nuova n. 716/A, rilevando che il medesimo si presentava “ inclinato e in cattivo stato di manutenzione ”, conseguentemente diffidando l’allora proprietaria Società Acquasanta Wellness s.r.l. a disporre “ una verifica statica del muro ” e provvedere alle “ opere accessorie e definitive per il recupero funzionale e in condizioni di sicurezza ”.
Da ciò la ricorrente trae alimento per argomentare che i tre vani interrati, che si intendono oggi trasformare in vasca natatoria, sarebbero pienamente legittimi, in quanto appunto asseritamente realizzati su ordine dell’autorità municipale.
L’assunto in ordine alla non abusività delle strutture, tuttavia, è sconfessato dalla circostanza (puntualmente messa in luce nel parere sfavorevole dell’Ente Parco Regionale dell’IA IC e ribadito dalla relativa difesa) che dette vasche interrate in c.a. erano state realizzate in assenza del necessario nulla-osta dell’Ente Parco, e sono state difatti attinte dall’ordinanza di demolizione n. 1158 del 13/06/2008 (impugnata con ricorso rigettato dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 7561 del 24 luglio 2013, successivamente revocata dall’amministrazione capitolina in ragione dell’intervenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma e di regolarizzazione sotto il profilo edilizio ex art 37 TUE).
Peraltro, tale questio facti è coperta dall’accertamento contenuto nella sent. n. 8105/2020, che si è espressa nei seguenti termini: “ è evidente che quest’ultima (piscina, n.d.r. ) non possa ritenersi impianto sportivo legittimamente edificato alla data di entrata in vigore del piano di assetto (2018). Difatti, l’opera risale perlomeno al 2008 (data di ispezione dei luoghi) e non è stata assentita, come sarebbe stato necessario, dall’ente parco per mezzo del nulla osta preventivo ”. E ancora: “ Sia che fin dal 2006 la ricorrente avesse simulato di eseguire opere di contenimento, quando in realtà già era stata progettata una piscina da accludere al circolo sportivo; sia che tale iniziativa fosse stata avviata in seguito, per quanto verificato nel 2008 dall’autorità di vigilanza, in ogni caso l’esecuzione di una piscina ad uso ludico avrebbe necessitato di tale nulla osta, che è atto autonomo e distinto rispetto all’autorizzazione paesaggistica ”.
6. Venendo ora al parere reso dall’Ente Parco Regionale, il Collegio osserva che trattasi di un atto plurimotivato, fondato su molteplici ragioni ostative, autonome e indipendenti tra loro, sicché è sufficiente la legittimità di una sola di esse per sorreggerlo in sede giurisdizionale.
6.1. In particolare, si appalesa scevra da vizi la ratio decidendi che fa leva sui diversi profili di incompatibilità dell’opera con la normativa di tutela dettata dal Piano di Assetto del Parco (su cui peraltro questo giudice amministrativo, in alcuni dei citati precedenti, ha già avuto modo di esprimersi).
In particolare, il parere dell’Ente regionale ne ha evidenziato i profili di contrasto sia con la disciplina generale di cui all’art. 7 delle NTA (che al comma 4 consente interventi sui soli “ impianti sportivi legittimamente edificati o legittimati esistenti ”, rinviando alla disciplina dettata dall’art. 60, lett. c) del PTP 15/12), escludendone l’applicazione in ragione della natura abusiva delle vasche interrate in quanto carenti del necessario nulla-osta dell’Ente Parco, sia con quella speciale di cui all’art. 15, dedicata alla Zona 3 “Zona di protezione. Area a valore agricolo” – Sottozona 3.2 “Aree a prevalente uso agricolo”, preordinata alla salvaguardia della “funzione ecologica” dell’area, con divieto di realizzare nuovi impianti sportivi a protezione degli equilibri ambientali esistenti.
La motivazione che sorregge l’atto si appalesa dettagliata, articolata ed esaustiva, e resiste alle censure spiegate con il ricorso.
Invero, il gravame si è soffermato essenzialmente sulla normativa di pianificazione paesaggistica contenuta nel PTP 15/12, che annovera tra le attività ammesse quella sportiva giusta il disposto dell’art. 60, argomentando che di conseguenza la Regione Lazio, “ in ottemperanza alle norme di pianificazione paesaggistica ” e “ ritenuto, correttamente, che il progetto di trasformazione in impianto natatorio fosse in linea con i criteri di compatibilità paesaggistica e di continuità territoriale ”, aveva in precedenza rilasciato l’autorizzazione paesaggistica con determinazione n. G 15298 del 14 dicembre 2020, la cui valutazione – a giudizio della parte – dovrebbe ritenersi ancora attuale.
Ebbene, in disparte il fatto che la determina da ultimo citata è stata annullata in sede giurisdizionale, con l’obbligo per la Regione di ripronunciarsi sull’istanza, di talché, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, le valutazioni in essa contenute non possiedono più alcuna valenza, ad assumere rilievo dirimente nel senso della infondatezza della censura in esame è la circostanza che essa si concentra esclusivamente sulle previsioni contenute nel PTP 15/12, obliterando del tutto la disciplina di tutela dettata dal Piano di Assetto del Parco regionale dell’IA IC (puntualmente richiamata nel parere sfavorevole reso dall’Ente di gestione), il quale costituisce uno strumento distinto e autonomo rispetto al piano paesaggistico regionale, in quanto preordinato alla pianificazione e gestione dell’area naturale protetta ex L. n. 394/1991 e L.R. n. 29/1997 (sull’autonomia dei due strumenti di pianificazione, e dunque del nulla-osta dell’Ente Parco rispetto all’autorizzazione paesaggistica, cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 13 giugno 2022, n. 7779; Ad. Plen., 24 maggio 2016, n. 9; Corte Costituzionale, 29 dicembre 2004, n. 429).
Peraltro, proprio in relazione ad analoga istanza trasmessa dalla precedente proprietà del circolo sportivo, la sentenza di questo Tribunale n. 7557/2013 ha condivisibilmente argomentato che “La giurisprudenza ha più volte precisato che la realizzazione di interventi e opere in aree protette deve essere sottoposta al preventivo rilascio di tre autonomi provvedimenti: il permesso di costruire, disciplinato dal T.U. in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001), l’autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. n. 42/2004 (cd. codice dell’ambiente) e il nulla osta dell’ente parco di cui alla legge n. 394/1991; stante l’autonomia dei profili paesaggistici e ambientali da quelli urbanistici (Cons.St., IV, 28.10.2005 n. 714). Sussiste, quindi, una diversità sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla tutela giuridica delle aree naturali protette di cui alla legge n. 394/1991, da cui deriva che non può avere efficacia la sopravvenuta pianificazione paesaggistica del p.t.p. – che stabilisce la specifica normativa d’uso del territorio vincolato – riguardo l’individuazione e il contenuto dei vincoli ambientali derivanti dall’istituzione di un’area naturale protetta”.
Ad abundantiam si osserva poi che la ricostruzione offerta dalla parte è stata già esaminata e ritenuta non conferente dal giudice amministrativo nel precedente di cui alla sentenza n. 8105/2020, che si è espressamente pronunciato proprio sull’applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal PTP 15/12 per la sottozona Tpa.33, con particolare riferimento alla previsione che facoltizza la realizzazione di impianti sportivi collegati agli impianti sportivi esistenti “ in continuità con la sottozona TPa.32 ”, così argomentando: “è consentito l’allargamento di un preesistente circolo sportivo, legittimamente edificato, attraverso la realizzazione di nuovi impianti che ne vengano a far parte insieme con gli altri, ma alla condizione che non vi sia soluzione di continuità ambientale rispetto alla sottozona TPa.32, dove, invece, tali impianti non incontrano ulteriori limiti. (…) la piscina (…) dovrebbe sorgere in continuità con la sottozona TPa.32, mentre la planimetria allegata agli atti di causa mostra che essa andrebbe a collocarsi nella parte della sottozona TPa.33 più lontana dalla sottozona precedente (…) (nel) diniego di autorizzazione paesaggistica opposto alla ricorrente dalla soprintendenza l’11 marzo 2019 (e impugnato in separato giudizio) (…) si pone in luce che l’area destinata ad accogliere la piscina «non rappresenta segni di continuità evidenti con la sottozona TPa.32», ma piuttosto con le caratteristiche ambientali e morfologiche delle sottozone TOb.33, TPa.31, TOb.32. Inoltre, lo «scavo di cui si chiede il completamento» in sé è abusivo per difetto del preventivo nulla osta dell’ente parco, e dunque non può costituire «un adeguamento funzionale» di un impianto già legittimamente esistente, ciò che è anche permesso nella sottozona TPa.33. (…) Ne segue che la contrarietà dell’intervento alle previsioni del PTP vale di per sé a sostenere autonomamente la legittimità dell’atto impugnato”.
6.2. Senza considerare che il ricorso, come adombrato dalla difesa dell’Ente Parco regionale, si profila in radice inammissibile, non essendo stata dedotta alcuna specifica doglianza avverso le autonome motivazioni che richiamano, da un lato, l’insistenza degli interventi entro la fascia di rispetto del Fiume Almone, gravata da vincolo di inedificabilità ex art. 9 delle NTA del Piano del Parco, e, dall’altro, il divieto di attività e le opere “ che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati ” contenuto negli artt. 11, co. 2 della legge n. 394/1991 e 27, co. 2 della L.R. 29/97, considerata la funzione di “ connessione ecologica a scala locale ” dell’area interessata dalle opere (zona di versante afferente alla Valle della Caffarella), quale confermata dal Piano del Parco, e la conseguente “ necessità di mantenimento dei cicli agroecologici e degli equilibri ambientali, ai sensi della normativa ambientale vigente ”.
7. Non hanno pregio nemmeno i motivi di censura dedotti avverso l’ulteriore parere sfavorevole reso dal Parco Archeologico dell’IA IC (articolazione del Ministero della cultura), che ha esitato l’istanza come “manifestamente irricevibile, inammissibile e infondata, in quanto formulata sulla base di un presupposto, ovvero la determinazione n. G15298 del 14/12/2020, dichiarato illegittimo dalla sentenza TAR Lazio n. 12976/2021 ”, richiamando altresì un precedente parere negativo reso su istanza della NI Servizi s.r.l., la cui legittimità è stata confermata dal T.A.R. con la sentenza n. 8103/2020.
Quello oggi gravato, pertanto, è un atto meramente confermativo del parere sfavorevole precedentemente reso su istanza della NI, alla quale l’odierna ricorrente è subentrata a seguito di un’operazione di scissione (di talché non può fondatamente predicare alcuna estraneità rispetto al soggetto precedentemente titolare del lotto, come sopra già rilevato), avendo l’amministrazione ritenuto, in maniera del tutto legittima, di dover confermare le valutazioni già rese, quali suffragate da una motivazione che il precedente sopra citato ha ritenuto “ particolarmente ampia e profonda ”, senza ravvisare i presupposti per un rinnovamento dell’istruttoria (anche considerato l’intervenuto annullamento in sede giudiziale dell’autorizzazione paesaggistica resa con la determinazione regionale n. G15298/2020). Né è ravvisabile alcun difetto di istruttoria e/o motivazione in relazione alle “rinnovate” esigenze paventate dalla ricorrente, attuale proprietaria del circolo (peraltro espresse in senso alquanto generico e aspecifico, avendo essa fatto leva su una non meglio precisata né documentata necessità di “ eliminare una situazione oggettivamente intollerabile cioè la presenza in uno storico centro sportivo della CA di vasche inutilizzabili ed in disuso e, nel contempo, di realizzare nello stesso spazio, all’interno di un centro sportivo, una vasca natatoria con correlato ripristino vegetazionale ”), trattandosi di un intervento di cui l’autorità tutoria ha già apprezzato la contrarietà ai valori paesaggistici da salvaguardare.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero della cultura – Parco Archeologico dell’IA IC e dell’Ente Parco Regionale dell'IA IC, nella misura determinata in dispositivo, mentre sussistono giustificati motivi per compensarle nei confronti di MA CA, non avendo essa sostanzialmente concorso all’adozione dei gravati pareri. Nulla si dispone nei confronti della Regione Lazio, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero della cultura – Parco Archeologico dell’IA IC e dell’Ente Parco Regionale dell'IA IC, nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle due amministrazioni. Compensa le spese nei confronti di MA CA. Nulla spese nei confronti della Regione Lazio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT AN, Presidente
SC AN AY, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AN AY | NT AN |
IL SEGRETARIO