TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/01/2026, n. 116
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, inadeguatezza della motivazione, violazione del principio di affidamento, grave travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà manifesta

    Il parere dell'Ente Parco Regionale è plurimotivato e fondato su ragioni autonome e indipendenti. Una di queste ragioni è l'incompatibilità dell'opera con la normativa di tutela del Piano di Assetto del Parco, che prevede il divieto di realizzare nuovi impianti sportivi in zone a prevalente uso agricolo. La ricorrente si è concentrata solo sulla normativa paesaggistica, ignorando quella del Parco regionale, che sono strumenti distinti. Inoltre, la sentenza n. 8105/2020 ha già escluso l'applicabilità della normativa del PTP 15/12 alla fattispecie.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata contestazione delle autonome ragioni ostative

    Il ricorso non ha contestato specificamente le ragioni ostative relative all'insistenza degli interventi nella fascia di rispetto del fiume Almone e al divieto di opere che compromettono la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, inadeguatezza della motivazione, violazione del principio di affidamento, grave travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà manifesta

    Il parere dell'Ente Parco Regionale è plurimotivato e fondato su ragioni autonome e indipendenti. Una di queste ragioni è l'incompatibilità dell'opera con la normativa di tutela del Piano di Assetto del Parco, che prevede il divieto di realizzare nuovi impianti sportivi in zone a prevalente uso agricolo. La ricorrente si è concentrata solo sulla normativa paesaggistica, ignorando quella del Parco regionale, che sono strumenti distinti. Inoltre, la sentenza n. 8105/2020 ha già escluso l'applicabilità della normativa del PTP 15/12 alla fattispecie.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata contestazione delle autonome ragioni ostative

    Il ricorso non ha contestato specificamente le ragioni ostative relative all'insistenza degli interventi nella fascia di rispetto del fiume Almone e al divieto di opere che compromettono la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, totale difetto di motivazione

    Il parere ministeriale è confermativo di un precedente parere negativo già reso su istanza della società precedente (NI), alla quale la ricorrente è succeduta. L'amministrazione ha legittimamente confermato le valutazioni precedenti, ritenute ampie e profonde, senza ravvisare presupposti per un rinnovamento dell'istruttoria. Le esigenze paventate dalla ricorrente sono generiche e aspecifiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/01/2026, n. 116
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 116
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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