Art. 4. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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4 gennaio 1951
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27 aprile 2001
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22 dicembre 2008
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- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1964, n. 1618Provvedimento: Nel sistema di tutela delle lavoratrici gestanti, la legge ha inteso attribuire alla presentazione del certificato medico di gravidanza, completo di tutti gli elementi prescritti dagli artt.4 e 5 del regolamento approvato con DPR 21 maggio 1953, n 568, l'efficacia di requisito condizionante il periodo d'interdizione, assoluta e relativa, dei lavori non consentiti a norma degli artt.4, 5, 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n.860, in coincidenza dei mezzi precedenti la data del presunto parto, indicata nel certificato, e di quelli successivi, nonche la decorrenza del trattamento assistenziale ed economico in concomitanza con l'obbligatoria sospensione dell'attivita lavorativa della gestante …Leggi di più...
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