Sentenza 8 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre il motivo ostativo alla consegna, previsto dall'art. 18, lett. p) L. 22 aprile 2005, n. 69, in relazione alla richiesta avente ad oggetto una truffa nella quale il danno per la vittima si sia realizzato all'estero, essendo irrilevante che l'agente abbia di seguito trasferito in Italia i proventi del reato. (Nella specie, l'agente aveva acquistato con assegni scoperti da una ditta francese mobili di arredo che poi aveva trasportato in Italia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2010, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2010 |
Testo completo
M MAE
9 39 /10 Sentenza n. 321 camera di consiglio del 08.01.2010
n. 16 ruolo
REG. GEN. n. 44550 / 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai signori magistrati:
Dott. Giorgio Lattanzi presidente Dott. Francesco Serpico consigliere Dott. Francesco Gramendola consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere Dott. Domenico Carcano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FL DR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 19/11/2009 dalla Corte di Appello di Roma ai sensi dell'art. 17 L. 22.4.2005 n. 69; esaminati la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di DR FL, avv. Luigi Russo, che si è riportato ai motivi del ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento.
Fatto e diritto
A.- Con sentenza del 19.11.2009 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo di natura processuale emesso il 5.8.2009 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grande Istanza di Nizza nei confronti del cittadino italiano DR FL in virtù del provvedimento cautelare coercitivo emesso dal giudice istruttore del medesimo Tribunale di Grande Istanza di Nizza l'11.2.2009 in riferimento ad ipotesi di truffa e di appropriazione indebita, perché negli anni 2006 e 2007 a Nizza e nell'area delle Alpi Marittime il FL si faceva consegnare, formando fittizi ordini di acquisto, mobili per uso domestico dalla società Mazzoli di Nizza, cui versava in acconto "assegni fraudolenti", così appropriandosi dei mobili, ovvero promuoveva presso più clienti ordini di acquisto di mobili della Mazzoli, ricevendo dai clienti denaro (in contanti o con assegni) che incamerava senza provvedere alla consegna dei mobili da essi acquistati. äd K
Ai sensi dell'art. 13 L. 69/05 l'arresto di p.g. del FL avvenuto il 26.9.2009 (lo stesso FL, dopo l'arresto del coindagato genitore ES FL, consegnandosi alla p.g.) è stato convalidato il 27.9.2009 dal Presidente della Corte di Appello. Contestualmente al
FL, non consenziente alla sua consegna senza formalità, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Misura revocata a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza cautelare, per omessa indicazione delle esigenze cautelari giustificanti la custodia, deciso -in accoglimento di ricorso del prevenuto- da questa S.C. il 4.12.2009. In base alla documentazione dell'autorità giudiziaria francese di cui all'art. 6 L. 69/05, la Corte territoriale romana ha giudicato sorretti da adeguata motivazione sia il mandato di arresto europeo del 5.8.2009, sia il provvedimento cautelare coercitivo (presupposto dall'euromandato) emesso dal giudice istruttore di Nizza l'11.2.2009, siccome scanditi da idonea descrizione dei fatti addebitati al FL e da puntuale indicazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle relative fonti di prova. Contegni criminosi che, ad avviso dei giudici della consegna, risultano pacificamente qualificati dal requisito della doppia punibilità ex art. 7 L. 69/05, essendo sanzionati anche dalla legge italiana ad omologo titolo di truffa.
La Corte territoriale, infine, ha evidenziato che la legge processuale francese prevede termini massimi di custodia preventiva ed ha escluso il configurarsi di alcuna delle condizioni ostative alla consegna indicate dall'art. 18 L. 69/05. Per tanto ha dichiarato accoglibile la richiesta di consegna del FL avanzata dall'autorità giudiziaria francese, subordinandola -come dispone l'art. 19, lett. c), L. 69/05- alla condizione che il cittadino italiano sia rinviato in Italia per scontarvi la pena detentiva eventualmente inflittagli, all'esito di giudizio, per i reati contestati con l'euromandato di arresto.
B. Contro la sentenza favorevole all'esecuzione del mandato di arresto europeo ricorre per cassazione, con l'ufficio del difensore, DR FL, articolando tre profili di censura, come di seguito riassunti in uno alle valutazioni proprie di questa Corte, subito precisandosi che le censure sono infondate e il ricorso deve essere respinto.
1. Violazione dell'art. 7 co. 1 L. 69/05.
L'ipotesi criminosa contestata al FL sotto il titolo del reato di cui all'art. 314 del codice penale francese, come abuso di fiducia (abus de confiance), non solo non è riconducibile ad alcuna fattispecie criminosa contemplata nell'ordinamento italiano, ma incongruamente si giustappone all'altra contestata ipotesi criminosa della truffa (art. 313 c.p. francese: escroquerie) impropriamente estendendone lo spettro applicativo.
La doglianza è manifestamente infondata.
Innanzitutto dalla lettura del mandato di arresto europeo e soprattutto del provvedimento cautelare del giudice istruttore del Tribunale di Nizza si evince che al FL sono attribuite due diverse serie di condotte di truffa e di appropriazione indebita, che solo in parte coincidono o si sovrappongono. Quelle di truffa in danno del mobilificio Mazzoli, integrate dall'acquisizione di mobili ricevuti con offerta in acconto di assegni scoperti;
quelle di truffa e di appropriazione indebita di mobili fatti ordinare a terzi e mai a costoro consegnati con coevo incasso del denaro (assegni) versato dagli ignari acquirenti e -se del caso- anche dei mobili (ove se ne sia ottenuta la fiduciaria
2 consegna dalla ditta Mazzoli). In secondo luogo è agevole inferire che il reato "francese" di abuso di fiducia, realizzato mediante "distrazione" di valori o beni ricevuti da una persona con obbligo di riconsegnarli alla stessa, altro non integra che la fattispecie riconducibile alla appropriazione indebita sanzionata dall'ordinamento italiano.
Laonde, a prescindere dalla ricorribilità nel caso di specie di una ipotesi di consegna obbligatoria prevista dall'art. 8, co.
1-lett. v), L. 69/05 per la complessiva e assorbente condotta di truffa plurima connotante l'antigiuridico contegno del FL, per il quale l'A.G. francese chiede la sua consegna per fini di indagine processuale, non è revocabile in dubbio che i reati oggetto dell'euromandato di arresto francese sono assistiti dal requisito della doppia incriminazione in conformità al disposto dell'art. 7 co. 1 L. 69/05. Va, del resto, aggiunto che -per ritenere attuata la condizione della doppia incriminabilità- non è indispensabile che lo schema astratto della norma incriminatrice dello Stato emittente il m.a.e. rinvenga una esatta e formale corrispondenza in una norma penale italiana, essendo sufficiente che la concreta fattispecie (condotta punibile) sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti, senza una specifica e assoluta coincidenza speculare di tutti le componenti costitutive dei reati (cfr. Cass. Sez. 6, 13.3.2007 n. 11598, Stoimenovski, rv. 235947).
2. Violazione degli artt. 1 co. 3 e 18, co.
1-lett. t), L. 69/05 e difetto di motivazione dell'impugnata sentenza, il provvedimento cautelare francese (mandato di cattura 11.2.2009 del giudice istruttore del Tribunale di Nizza) in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo non essendo sorretto da idonea motivazione (diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Roma) ed essendo privo di ogni indicazione delle esigenze cautelari giustificanti il provvedimento restrittivo.
-Il motivo di ricorso è infondato.
L'addotta carenza motivazionale del provvedimento cautelare francese integrante il m.a.e. e la connessa carenza di analisi sul punto dell'impugnata decisione della Corte territoriale non hanno ragion d'essere. A fronte dell'ampiezza dei dati conoscitivi offerti dal mandato di cattura del giudice istruttore francese, recante specifica indicazione degli sviluppi dell'attività investigativa svolta sugli illeciti commessi in territorio francese dal FL e della univocità delle fonti di prova testimoniali (dichiarazioni delle persone offese dalle truffe attuate dal consegnando) e documentali (titoli di credito negoziati a vario titolo dall'indagato e relativi accertamenti bancari), occorre ribadire che il presupposto della motivazione del mandato di arresto europeo, cui è condizionato l'accoglimento della domanda di consegna (ex artt. 1 co. 3 e 18, co.
1-lett. t, L. 69/50), non può essere rigorosamente parametrato sulla nozione di gravità indiziaria ricavabile dalla tradizione ordinamentale italiana (esposizione logico-argomentativa delle significanze e delle implicazioni del materiale probatorio). Ciò che rileva, infatti, è che l'autorità giudiziaria emittente il m.a.e. offra contezza delle cause del mandato di arresto, a tal fine essendo bastevole anche una sintetica indicazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui è invocata la consegna. Situazione senz'altro ravvisabile nel mandato concernente il FL (come evidenziato dai giudici romani), a ciò soggiungendosi che in merito all'intrinseca significatività degli indizi di colpevolezza apprezzati dall'impugnata decisione della Corte di Appello di Roma è sufficiente, ai fini della previsione di cui all'art. 17 co. 4 L. 69/05, che nell'euromandato siano segnalati gli indizi ragionevolmente ritenuti gravi dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, dal momento che non è fatto
3 rinvio né all'art. 273 cpp né all'art. 275 co. 2 bis cpp (v.: Cass. S.U., 30.1.2007 n. 4614, Ramoci, rv. 235348; Cass. Sez. 6, 16.4.2008 n. 16362, Mandaglio, rv. 239649). Quanto alle esigenze cautelari legittimanti l'adozione della misura cautelare restrittiva dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente il m.a.e., è solo il caso di osservare che la legge n. 69/05 non contiene alcuna previsione in ordine alla necessaria enunciazione nell'euromandato o nel provvedimento cautelare presupposto delle specifiche esigenze di cautela processuale che sorreggono la misura coercitiva. Il solo riferimento alla individuazione nel provvedimento cautelare estero delle esigenze cautelari fondanti la misura restrittiva è effettuato in rapporto alla possibilità di consegna per fini processuali di una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni;
consegna consentita soltanto se le esigenze cautelari che sorreggono il provvedimento cautelare dello Stato emittente il m.a.e. rivestano carattere di eccezionale gravità (art. 18, co.
1-lett. s, L. 69/05). Ad ogni buon conto nel caso del FL le esigenze cautelari debbono considerarsi implicitamente evocate in rapporto al pericolo di fuga, allorché il mandato di cattura del giudice istruttore di Nizza e il pedissequo m.a.e. francese del 5.8.2009 sottolineano l'avvenuto rapido abbandono del territorio francese da parte del FL (fuggito in Italia) allo scopo di sottrarsi alla giustizia francese (nello stesso ricorso si accenna al "frettoloso allontanamento dal territorio francese" del ricorrente). Ne discende che le enunciazioni critiche del ricorrente muovono da un palese equivoco sui limiti della cognizione del giudice italiano della consegna, non potendosi allo stesso attribuire compiti ed oneri valutativi che surrettiziamente lo istituiscano quale giudice del riesame del provvedimento cautelare dell'autorità giudiziaria estera.
3. Violazione dell'art. 18, co.
1-lett. p), L. 69/05.
DR FL (con il coindagato genitore ES FL), lasciando la Francia, ha "portato" con sé in Italia elementi del presupposto reato di truffa, quali (oltre ai proventi pecuniari) alcuni mobili sottratti o truffati alla società Mazzoli di Nizza, di guisa che debbono ritenersi concretizzate in Italia alcune "fasi" della ipotizzata condotta illecita. Con l'effetto di rendere applicabile la causa ostativa alla consegna rappresentata dalla parziale commissione in territorio italiano della condotta delittuosa oggetto del mandato di arresto europeo. In ogni caso la Corte di Appello avrebbe dovuto esperire utili indagini per verificare l'inesistenza della dedotta causa ostativa alla consegna.
-La censura è infondata.
La supposta parcellare consumazione in Italia delle ascritte condotte di truffa, surrogate in alcuni episodi da fatti di appropriazione indebita (mobili ordinati, acquisiti e non pagati o non consegnati agli ignari simulati e truffati acquirenti), è nel caso specifico palesemente incongrua, a nulla rilevando la presenza in Italia del FL (con parte dei frutti dell'ipotizzata illecita attività di frode) dopo aver egli acquisito in Francia il fraudolento possesso del denaro e dei mobili per uso domestico conseguiti mediante i contegni truffaldini ivi realizzati.
L'evento del reato di truffa (ex art. 640 cp) è costituito dal conseguimento del profitto con correlata produzione di un altrui danno, momenti connessi ed inscindibili che per solito coesistono temporalmente, ma che possono anche prodursi in sequenza cronologica, come appunto accade in caso di truffa contrattuale. Con l'esito, in questo caso, che il momento e il luogo di consumazione della truffa sono rispettivamente individuabili allorché si produce l'effettiva lesione patrimoniale del soggetto passivo per effetto dell'inadempimento del contraente in frode e laddove (locus commissi delicti) tale danno si realizza con modalità non reversibili (cfr.: Cass. Sez. 2, 28.10.1997 n. 1136,
Stabile, rv. 209671; Cass. Sez. 2, 7.11.2003 n. 46369, Jacovitti, rv. 228672: “In tema di truffa il momento consumativo del reato non può che corrispondere con quello in cui si è realizzato il danno, vale a dire con l'effettiva lesione del bene protetto dalla norma"; Cass. Sez. 2, 17.1.2008 n. 7181, Damiani, rv. 239435). Analogamente il reato di appropriazione indebita (ex art. 646 cp), che risulta essere stato complemento di alcuni degli episodi di truffa attribuiti al FL, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente assume un deliberato contegno oggettivamente eccedente la sfera del titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto sintomatico dell'immutazione (interversio possessionis) del mero possesso in dominio (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 2, 13.6.2007 n. 35267, Di Stefano, rv. 237850). Ora, in base ai dati fattuali e documentali integranti il procedimento penale instaurato in Francia nei confronti del ricorrente, non sembra discutibile, come ritenuto dall'impugnata sentenza, che tutti i singoli episodi di truffa e di appropriazione indebita oggetto del mandato di arresto europeo per cui è processo risultano per intero commessi e perfezionati in Francia, nel momento in cui la società Mazzoli e alcuni simulati clienti della stessa hanno perduto la disponibilità dei mobili compravenduti ovvero hanno ivi subito il depauperamento del denaro in buona fede versato (in acconto sugli acquisti) nelle mani del FL. Di tal che il comportamento del FL in Italia, ove è tornato dopo il compimento degli illeciti in Francia, non assume alcun altro valore se non quello -a tutto concedere di una condotta successiva alla consumazione del reato non ulteriormente apprezzabile sul piano penale (post factum non punibile).
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà la tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 22 co. 5 L. 69/05.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 co. 5 L. 22.4.2005 n. 69.
Roma, 8 gennaio 2010
Il consigliere/estensore II Presidente
Giacomo Paoloni Giorgio Lattanzi haw,
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 12 GEN 2010
IL CANCELLIERE CI SUPER
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