Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2010, n. 939
CASS
Sentenza 8 gennaio 2010

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In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre il motivo ostativo alla consegna, previsto dall'art. 18, lett. p) L. 22 aprile 2005, n. 69, in relazione alla richiesta avente ad oggetto una truffa nella quale il danno per la vittima si sia realizzato all'estero, essendo irrilevante che l'agente abbia di seguito trasferito in Italia i proventi del reato. (Nella specie, l'agente aveva acquistato con assegni scoperti da una ditta francese mobili di arredo che poi aveva trasportato in Italia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2010, n. 939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 939
    Data del deposito : 8 gennaio 2010

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