Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
La truffa contrattuale si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, bensì nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima.
Commentario • 1
- 1. Truffa, condotta tipica, simulazione, raggiro, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2008, n. 7181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7181 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 17/01/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 60
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 028037/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IA IZ, N. IL 11/02/1959;
avverso SENTENZA del 20/03/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 20-3-2007, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza in data 1-7-2004 con cui il Tribunale di Rimini aveva dichiarato colpevole IA IZ del reato di truffa ad essa ascritto ex art. 640 c.p., condannandola, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile NE Milvia.
Alla IA era ascritto di avere adoperato artifici e raggiri, inducendo in errore la parte offesa, NE Milvia, sulla propria solvibilità e, quindi, conseguendo un ingiusto profitto. In particolare - secondo l'ipotesi accusatoria, recepita in sede di merito - l'imputata si era recata in diverse occasioni presso il negozio di antiquariato della NE, attribuendosi la qualità di amministratore unico della società Market Italia s.r.l. con capitale sociale interamente versato pari a L. 190.000.000 e sede in Tolentino, riferendo di essere intenzionata ad aprire una filiale in Rimini e aveva, quindi, concordato l'acquisto di n. 8 pezzi di antiquariato, che dovevano servire per arredare la suddetta filiale, versando in pagamento n. 2 assegni della Banca di Rimini dell'importo di L. 13.000.000 e L. 10.000.000 e inducendo in errore la p.o. in quanto i titoli risultavano insoluti, per essere il conto sprovvisto di fondi.
In motivazione la Corte di appello osservava che la querela presentata il 20-9-2000 era tempestiva, in quanto la NE aveva appreso della scopertura del primo assegno ricevuto in pagamento in data 20-7-2000; aggiungeva che - contrariamente a quanto dedotto dall'appellante imputata - sussisteva la truffa contrattuale e non già un mero illecito civile, tenuto conto del fatto che la IA non solo aveva garantito la copertura degli assegni, ma aveva posto in essere tutta una serie di attività preparatorie, costituenti veri e propri artifici e raggiri (presentandosi a bordo di una lussuosa Mercedes, consegnando un biglietto da visita relativo a società che aveva cessato di operare nel marzo 2000, facendosi accompagnare dalla p.o. presso la sede della fantomatica ditta per farsi consigliare circa gli arredi necessari ad una inesistente attività commerciale;
vantando conoscenze e contatti e carpendo in tal modo la fiducia della titolare del negozio di antiquariato). Anche il contratto di locazione dell'immobile commerciale concluso dalla IA era - secondo i Giudici di appello - finalizzato al compimento di truffe, posto che, stipulato nel novembre 1999, con decorrenza dal febbraio 2000, il relativo canone era stato pagato in modo discontinuo sino a che l'imputata aveva fatto perdere le tracce nel giugno 2000. 1.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la IA personalmente, deducendo due motivi.
- Erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, dell'art.640 c.p. - Con il primo motivo si deduce la violazione di legge, sul presupposto che le risultanze probatorie depongano per l'esistenza di un mero inadempimento contrattuale.
- Erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, dell'art.24 c.p.. Con il secondo motivo si deduce che la querela era intempestiva: ciò in quanto le informazioni negative circa la solvibilità dell'imputata erano pervenute alla NE nell'aprile 2000 subito dopo la consegna dei titoli ricevuti in pagamento, come riferito dalla stessa p.o..
2.1. Il ricorso si risolve nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata, con una motivazione che si presenta del tutto immune da rilievi sia sul piano della correttezza giuridica che della coerenza intrinseca.
Muovendo dal secondo motivo di ricorso che risulta logicamente prioritario, in quanto riguarda la stessa possibilità di esercizio della pretesa punitiva, va richiamato il principio, già più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il termine di tre mesi, previsto per la presentazione della querela, decorre dal momento, in cui il titolare ha conoscenza certa del fatto- reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi (Cass. Sez. 5, n. 14660 del 29/12/1999). Va, poi, rilevato in conformità all'insegnamento nomofilattico delle Sezioni Unite, che nell'ipotesi di truffa contrattuale, il reato si consuma, non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. Sez. Un. n. 18 del 1/8/2000); ciò in considerazione del fatto che l'evento delittuoso punito dall'art. 640 c.p. è costituito proprio dal conseguimento del profitto con altrui danno, inteso come lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale.
Alla luce di questi principi, il motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato. Invero la Corte territoriale - una volta accertato che solo in data 20 luglio 2000 la p.o. ha ricevuto comunicazione della scopertura del primo degli assegni ricevuti in pagamento dalla IA - ha correttamente concluso per la tempestività della querela in data 20-9-2000: ciò in quanto solo dalla data della comunicazione della banca la NE ha avuto contezza certa della concreta e definitiva perdita economica, a nulla rilevando i precedenti e generici "segnali negativi circa la solvibilità dell'imputata".
2.2. L'altro motivo di ricorso, pur formalmente denunciando violazione della norma sostanziale di cui all'art. 640 c.p., maschera solo una critica della valutazione degli elementi di prova, utilizzati dai Giudici di merito suggerendone una rilettura addomesticata e corretta che riconduca i fatti nell'ambito dell'illecito civile. È infatti agevole osservare che (al di là dell'apparenza del vizio denunziato) la ricorrente sollecita una rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla sentenza impugnata nella operata ricostruzione dei fatti e nella puntuale indicazione degli elementi confermativi delle accuse formulate. I Giudici di merito si sono attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, mettendo in evidenza - come riportato sub 1.1. - una serie di "attività preparatorie", sintomatiche del dolo originario che ha caratterizzato il comportamento della IA e, nel contempo, idonee a concretare l'elemento materiale degli artifici e raggiri. In particolare la Corte territoriale ha chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni che giustificano la dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa attribuito all'imputata, rimarcando l'immediata consequenzialità che legava le varie azioni poste in essere dall'imputata, a partire dalla stipula del contratto di locazione sino alla consegna degli assegni scoperti, siccome realizzanti, nel loro insieme, un meccanismo frodatorio idoneo a carpire la fiducia della p.o. e a conseguire l'ingiusto profitto. Il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne' tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.
In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art 616. c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008