Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2008, n. 7181
CASS
Sentenza 17 gennaio 2008

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Massime1

La truffa contrattuale si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, bensì nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima.

Commentario1

  • 1Truffa, condotta tipica, simulazione, raggiro, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2008, n. 7181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7181
Data del deposito : 17 gennaio 2008

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