Sentenza 28 ottobre 1997
Massime • 1
Il momento consumativo della truffa va fissato all'atto della effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato, che non si verifica con l'assunzione, a seguito degli artifici o raggiri, dell'obbligazione della dazione di un bene economico, ma solo con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo ed il correlativo arricchimento dell'agente, che si realizzano con l'adempimento di tale obbligazione. Pertanto allorché l'oggetto materiale sia costituito da titoli di credito momento consumativo del reato di truffa è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/1997, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 28.10.1997
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Maria Cosentino " N. 1004
Dott. Antonio Esposito " REGISTRO GENERALE
Dott. Giacomo Fumu " N. 20348/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LE ME a mezzo del difensore avverso la sentenza in data 15.10.1996 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale che ha concluso per l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado per incompetenza territoriale e la trasmissione degli atti alla Procura circondariale di Marsala;
udito il difensore avv. Maurizio Giannone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 15 ottobre 1996 la Corte d'appello di Roma confermava quella del locale Pretore del 10 marzo 1994 che aveva condannato ST NI, oltre a SC IO, non appellante, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione a L.
1.000.000 di multa per il reato di concorso in truffa ai danni di CH IO, nonché al risarcimento dei danni liquidati in L. 170.000.000 alle spese in favore della costituita parte civile. - Con il ricorso per cassazione il difensore dello ST deduce: 1) incompetenza per territorio del Pretore di Roma, essendo stato conseguito il profitto in Mazaro del Vallo con l'acquisizione da parte del ricorrente della valuta degli assegno datigli dal CH per il richiesto e ottenuto mutuo, questo dovendo ritenersi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il momento consumativo del reato di truffa quando l'oggetto materiale sia costituito da titoli di credito;
2) erronea applicazione dell'art. 640 c.p. e illogicità della motivazione circa la sussistenza della condotta costituente reato, avendo la Corte di merito che l'attività fraudolenta era consistita nella rappresentazione da parte degli imputati di una realtà aziendale e patrimoniale dello SC diversa da quella effettiva, ciò sulla base della dichiarazione di fallimento del predetto del febbraio 1991, dalla quale invece, in mancanza di elementi di prova, non poteva desumersi uno stato di decozione al momento della conclusione del contratto di mutuo con il CH nell'aprile del 1990, ben potendo tale stato essere stato determinato da cause sopravvenute, come si sarebbe potuto facilmente accertare acquisendo la relazione del curatore. D'altra parte l'accertata inesistenza di protesti all'epoca dei fatti dimostrava che la situazione di collasso economico irreversibile non poteva preesistere a quella data, quando era documentalmente provata la titolarità di varie proprietà immobiliari di notevole valore, l'esistenza di affidamenti bancari di grosso importo e di un'apertura di credito per una somma di gran lunga superiore a quella mutuata dal CH;
3) erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e illogicità della motivazione circa il concorso del ricorrente nel reato, per avere i giudici di merito desunto da un lato fattuale del tutto equivoco, la sua attiva partecipazione alla fase delle trattative con il macchia, la prova della sua colpevolezza dello stato di decozione dello SC, senza tener conto che esso ST è un libero professionista operante in Roma, che aveva svolto in favore del coimputato, operante invece in Mazara del Vallo, solo prestazioni di consulenza aziendale. Tanto più erronea si appalesa la decisione della Corte territoriale ove si consideri che non è stato neppure provato che il ricorrente abbia conseguito parte dell'ingiusto profitto realizzato. -
Il primo motivo di ricorso è fondato. -
Come ha puntualmente rilevato il ricorrente, la giurisprudenza nettamente prevalente di questa Corte, nella scia delle sentenze 22.3.1969, Carraro, e 30.11.1974, Forneris, delle Sezioni Unite, è orientata nel senso che il momento consumativo della truffa va fissato all'atto dell'effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato, che non si verifica con l'assunzione, a seguito di artifici o raggiri, dell'obbligazione della dazione di un bene economico, ma solo con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e il correlativo arricchimento dell'agente, che si realizzano con l'adempimento di tale obbligazione. E da tale orientamento il Collegio non ritiene di discostarsi in quanto conforme da un lato al concetto giuridico do patrimonio dell'altro al carattere di reato di danno, e non di pericolo, proprio della truffa. -
Nel caso che ne occupa risulta dagli atti, ed implicitamente dalla sentenza impugnata, che i tre assegni consegnati in Roma dal CH allo SC per il complessivo importo di L. 130.000.000 vennero incassati da quest'ultimo in Mazara del Vallo, luogo in cui si è dunque verificato il conseguimento del profitto, che segna il momento consumativo del reato. -
Ne consegue che la competenza spetta alla Pretura circondariale di Marsala, ond'è che gli atti vanno trasmessi per il corso ulteriore al pubblico ministero presso detto Ufficio, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado. - Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. -
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Marsala per quanto di competenza. - Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1998