Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/1997, n. 1136
CASS
Sentenza 28 ottobre 1997

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Il momento consumativo della truffa va fissato all'atto della effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato, che non si verifica con l'assunzione, a seguito degli artifici o raggiri, dell'obbligazione della dazione di un bene economico, ma solo con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo ed il correlativo arricchimento dell'agente, che si realizzano con l'adempimento di tale obbligazione. Pertanto allorché l'oggetto materiale sia costituito da titoli di credito momento consumativo del reato di truffa è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/1997, n. 1136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1136
    Data del deposito : 28 ottobre 1997

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