Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'imputato, sub-agente assicurativo che non aveva versato alla Compagnia, come dovuto, le somme riscosse per conto di quest'ultima nella giornata precedente, avesse successivamente restituito le somme dovute, peraltro solo dopo una verifica ispettiva che aveva accertato l'ammanco, e con assegni risultati scoperti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2007, n. 35267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35267 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 13/06/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 715
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 009705/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NO CO, N. IL 06/12/1965;
avverso SENTENZA del 17/10/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 15.4.2004 il Tribunale di Velletri condannava Di ST MA, concesse le circostanze attenuanti generiche e con la riduzione del rito abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reato di cui all'art. 646, e art. 61 c.p., n. 11, per essersi appropriato, nella qualità di titolare della sub - agenzia Ina - Assitalia di Lariano, della somma di L. 116.000.000. Con sentenza del 17.10.2006 la Corte di Appello di Roma confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato Di ST MA propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare la difesa lamenta che erroneamente la Corte di Appello di Roma aveva indicato nella persona di AE TO, agente generale della compagnia di assicurazione Ina - Assitalia, il soggetto legittimato alla costituzione di parte civile, assumendo che lo stesso era perfettamente legittimato all'azione anche nell'interesse della società.
Il motivo è manifestamente infondato.
Sul punto osserva il Collegio che con l'impugnata sentenza la Corte territoriale ha evidenziato che l'Agente Generale della compagnia di assicurazione è legittimato a costituirsi in giudizio anche in nome e per conto della compagnia medesima;
trattasi invero di una affermazione di principio che appare altresì correttamente motivata sotto il profilo che in sede periferica non esiste un organismo giuridico distinto dalla persona fisica dell'agente generale, il quale ripete la sua legittimazione dalla nomina operata dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia di Assicurazione. Rileva peraltro il Collegio che la questione si appalesa, comunque, nel caso di specie, assolutamente irrilevante, ove si osservi che il AE ha espressamente evidenziato nel giudizio di primo grado di essersi costituito parte civile in proprio e non nella qualità (cessata al momento d tale costituzione) di Agente Generale della Ina - Assitalia, e che il Tribunale di Velletri, all'udienza del 15.4.2004, ha rilevato che il AE si era costituito in proprio, "risultando comunque danneggiato dal reato sub A) ..., qualora questo risultasse accertato".
E del pari manifestamente infondato si appalesa il rilievo circa l'insussistenza del delitto di appropriazione indebita contestato, sotto il profilo che non risulterebbe dalla motivazione dell'impugnata sentenza che il Di ST avesse inteso operare quella interversione del possesso in cui si sostanzia il reato di appropriazione indebita, atteso che dopo soli pochi giorni ebbe a versare alla compagnia di assicurazione la somma presuntivamente appresa.
In proposito giova evidenziare che la asserita restituzione avvenne solo dopo che l'accertamento ispettivo aveva evidenziato la precedente sottrazione del rilevante importo di L. 166.000.000 corrispondente a premi assicurativi incassati e non trasmessi;
ci troviamo pertanto in presenza di una precedente acquisizione di somme che sono state restituite solo dopo il predetto accertamento ispettivo, ed a seguito di esso;
ma per di più tale restituzione è avvenuta mediante la consegna di otto assegni dell'importo complessivo di L. 115.451.886, successivamente risultati scoperti. Alla stregua di quanto sopra appare senz'altro corretto l'assunto della Corte territoriale che ha ritenuto già verificatisi i fatti di impossessamento delle somme in questione in quanto antecedenti alla diffida del 30.1.2000, trattandosi di premi già da tempo riscossi dai clienti, ed incombendo all'interessato l'obbligo contrattuale di versare nella casse della compagnia di assicurazione tutte le somme, di pertinenza della Compagnia, riscosse nella giornata precedente. Sul punto ritiene altresì il Collegio di dover evidenziare che il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio. E pertanto neanche sotto questo profilo il proposto gravame può trovare accoglimento.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 13 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007