Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
È inammissibile per mancanza dell'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna, emessa all'esito del giudizio di primo grado, che abbia erroneamente inflitto una pena pecuniaria in luogo di quella detentiva prevista per il reato in contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2017, n. 27051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27051 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
2705 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 09.05.2017 Dott.ssa Mariastefania DI TOMASSI - Presidente - SENTENZA Dott. Vincenzo SIANI - Consigliere - N. 506/2017 Dott.ssa Monica BONI - Consigliere Dott. Stefano APRILE - Rel. Consigliere - REGISTRO Dott. Alessandro CENTONZE - Consigliere - GENERALE N. 31585/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI CE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 18 maggio 2015 pronunciata dal Tribunale di Marsala;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;
udito il difensore Avv. Giovanni Tripodi, in sostituzione dell'avv. Giacomo Frazzitta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Marsala ha condannato VI RC alla pena di euro 2.300 di ammenda per avere, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, circolato alla guida di un motociclo senza essere in possesso della prescritta patente di guida (art. 73 d.lgs. n. 159/2011, in relazione all'art. 116, comma 15 ex comma 13 - d.lgs. n. 285/1992), fatto commesso il 7 settembre 2011. 2. Ricorre VI RC, a mezzo del difensore avv. Giacomo Frazzitta, che chiede l'annullamento della sentenza per l'inosservanza delle norme processuali, con riferimento alla confusione e contraddittorietà del capo di imputazione che contiene l'equivoco riferimento sia al codice antimafia sia al codice della strada (primo motivo), nonché per l'inosservanza della legge penale, avendo il giudice applicato la pena pecuniaria, sanzione non prevista dal codice antimafia, così privando il ricorrente della possibilità di proporre appello avverso detta sentenza (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile. Il ricorrente non contesta la ricostruzione del fatto, essendosi accertato che VI RC, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza divenuta definitiva, era stato colto in data 7 settembre 2011 alla guida di un motoveicolo nonostante la patente di guida fosse stata revocata.
2. Il primo motivo di ricorso, che lamenta il difetto di chiarezza della contestazione, è inammissibile. Fino al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, portante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», la condotta del sottoposto alla misura di prevenzione che conduce un veicolo senza essere in possesso della patente era sanzionata dall'art. 6 della legge n. 575 del 1965, secondo il quale: «nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi 2 dell'articolo 82 e dell'articolo 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione». La giurisprudenza di legittimità, semmai, era incline a valutare la medesima condotta anche sotto il profilo della violazione dell'articolo 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, ritenendosi diverso il significato che assume il contenuto del precetto, da rapportarsi in un caso alle norme del codice della strada e nell'altro alla ratio su cui riposa l'applicazione della misura di prevenzione, in relazione al dovere di rispettare la legge e di vivere onestamente (Sez. 6, 17/03/2016 n. 13427, Pantaleo, Rv. 267214; Sez. 1, 02/04/2014 n. 17728, Di Grazia, Rv. 259735; Sez. 6, 20/11/2013 n. 48465, Grieco, Rv. 257712). La questione sopra ricordata, pur discutibile sotto il profilo del ne bis in idem, non assume tuttavia rilievo nel caso in esame poiché non è stato ipotizzato nella condotta del ricorrente il concorso di norme. Il nuovo art. 73 d.lgs. n. 159/2011, in perfetta continuità normativa, ha previsto che: «nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale». Si noti che la condotta in discorso, già punita dall'art. 6 I. n. 575/1965 e ora sanzionata dall'art. 73 d.l.gs. n. 159/2011, pur poggiando su un elemento comune alla violazione del codice della strada, è dotata di autonoma forza incriminatrice tanto che si è affermato che «la guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l'art. 116 del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione» (Sez. 1, Sentenza n. 13626 del 18/02/2003, Tilenni Scaglione, Rv. 224019). La precisazione non è ultronea in quanto la condotta di guida senza patente prevista dal codice della strada non è oggi più prevista dalla legge come reato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, d.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illecito amministrativo il reato di cui all'art. 116, comma 16, Cod. strada. 3 A Alla data del fatto, tale condotta, prevista dall'art. 116, comma 13, cod. strada, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, era così formulata: «Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica». Conclusivamente, sul punto, deve essere ricordato il costante orientamento di legittimità secondo il quale «dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell'art. 73 del medesimo D.Lgs. n. 159, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. 116 C.d.S» (Sez. 1, Sentenza n. 27828 del 13/06/2013, Magliuolo, Rv. 255992). Dal punto di vista della contestazione, pertanto, la sentenza impugnata non palesa alcun vizio, essendo stata correttamente richiamata la disposizione incriminatrice di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159\2011, in relazione alla condotta descritta dall'art. 116 cod. strada. Il ricorso denuncia un vizio del tutto insussistente ed è, dunque, inammissibile.
3. Anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'applicazione di una sanzione meno grave di quella prevista, è inammissibile per carenza di interesse. Come si è visto al paragrafo precedente, la condotta oggetto del giudizio è quella di cui all'articolo 73 decreto legislativo n. 159 del 2011, punita con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni. Il Tribunale di Marsala ha, invece, applicato la pena dell'ammenda di € 2.300, ponendosi nella forbice edittale prevista dall'articolo 116, comma 13, cod. strada, all'epoca vigente (ammenda da euro 2.257 a euro 9.032). A sostegno dell'interesse all'annullamento della sentenza, per avere erroneamente applicato una pena diversa da quella prevista per il reato giudicato, il ricorrente sottolinea che tale erronea decisione lo ha privato della 4 possibilità di proporre appello avverso la sentenza, così impedendogli di ottenere una nuova valutazione nel merito dei fatti contestati. L'argomentazione è fallace. L'interesse a impugnare, richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
sussiste, cioè, un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093). Con riguardo a una ipotesi di errore di ben altra rilevanza, trattandosi della condanna per un reato meno grave di quello sussistente, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'interesse all'impugnazione, precisando che «è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per un reato proposto dall'imputato per dedurre che il fatto contestato ed accertato integra gli estremi di diverso reato, per il quale sia prevista una pena edittale più grave» (Sez. 2, Sentenza n. 12993 del 19/02/2013, Marra, Rv. 255544). In altre parole, l'interesse a impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire - dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato un concreto vantaggio.- Nel caso di specie il ricorrente non trarrebbe vantaggio alcuno dalla diversa e più grave sanzione che dovrebbe essere inflitta per il reato contestatogli. Né tale interesse potrebbe ravvisarsi come, invece, sembra supporre il ricorrente nella possibilità di proporre l'appello piuttosto che il ricorso per - cassazione, non essendo dal medesimo contestata la responsabilità per il fatto.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di 5 A una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.500 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Aprile Mariastefania DI TOMASSI Tin DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 MAG 2017 IL CANCELLIERE E R Stefania FAIELLA S