Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 2
Se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (che è di particolare, sollecita definizione), sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi.
Il riferimento all'art. 429 cod. proc. civ. contenuto nel D.M. n. 238 del 1992 che ha approvato le tariffe forensi, è da ritenersi illegittimo perché eccedente i limiti della delega conferita con la legge 7 novembre 1957 n. 1051 ove non venga riscontrata un'attività di parasubordinazione, un'attività - cioè - che si concreti in una prestazione professionale continuativa e coordinata rientrante nell'ambito di previsione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ..
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RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. B. Michela proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 22.056,03, oltre interessi di legge e spese, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in suo favore dell'avv. Enrico C., in una controversia civile nella quale la B. aveva agito per il risarcimento del danno alla salute. Nell'opposizione si deduceva che il compenso era eccessivo atteso l'esito infausto della controversia e che era intervenuto un accordo in virtù del quale il professionista avrebbe rinunciato ai propri compensi in caso di soccombenza, avendo in ogni caso l'opposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5240 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI rel. - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA "
Dott. Ugo RIGGIO "
Dott. Rosario DE JULIO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
Avv. IRACI SARERI Giacomo, in giudizio di persona ai sensi dell'art.86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, via PO n. 43 presso lo studio professionali del prof. avv. Cesare Massimo BIANCA
- RICORRENTE -
contro
BELPARET S.r.l., con sede in CERAMI, in persona dell'Amministratore unico;
- INTIMATA -
per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di NICOSIA emessa, inter partes, il 01.10.1996 e depositata il 31.10.1996;
udita, alla pubblica udienza del 15 dicembre 1998, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo GAMBARDELLA, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza dell' avv. Giacomo IRACI SARERI che, ai sensi dell' art.28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, aveva chiesto la liquidazione dei compensi a lui spettanti per avere rappresentato e difeso la BELPARET s.r.l. in un giudizio civile davanti al tribunale di NICOSIA, lo stesso tribunale, con ordinanza del 31 ottobre 1996, ha liquidato in favore dell' avvocato la complessiva somma in lire 1.976.000 di cui lire 266.000 per esborsi, 560.000 per diritti e lire 1.500.000 per diritti oltre accessori come per legge ed interessi legali dal 7 giugno 1995 al saldo.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'avv. IRACI SARERI per sei motivi.
La BELPARET s.r.l. non ha apprestato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione dell' art. 112 c.p.c., il ricorrente lamenta che il tribunale ha omesso di pronunziare "su tutta la domanda proposta". Deduce in particolare che non è stata liquidata la somma di lire 763.355 dovuta e spettante per il procedimento monitorio, somma liquidata dal Consiglio dell' ordine degli avvocati e Procuratori di NICOSIA e, specificata, nel ricorso ex art. 28 della legge 794/42, presentato dal ricorrente. Il motivo è infondato.
Contrariamente all' assunto del ricorrente non vi è stata l' omissione lamentata atteso che, come si legge nella motivazione dell' ordinanza impugnata, il tribunale, nel liquidare i compensi spettanti all' avvocato, ha tenuto conto dell' attività professionale svolta "nell' ambito del procedimento monitorio e del conseguente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo" ed ha liquidato, per onorari, una somma maggiore rispetto a quella richiesta per il processo di opposizione al decreto ingiuntivo (1.500.000 rispetto a 1.150.000 richiesto). Nè il Tribunale era vincolato alla decisione del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati.
Con il secondo motivo di censura, denunziando omessa applicazione della legge 533/1973 in relazione all' art. 429 c.p.c. e della disposizione della tariffa forense con riferimento al termine di pagamento delle parcelle, il ricorrente deduce che il tribunale abbia errato nel negare il diritto alla rivalutazione.
Sostiene, infatti, il ricorrente che la sua richiesta di rivalutazione monetaria è stata disattesa in base alla considerazione errata secondo cui le ragioni del creditore trovano adeguata tutela nell' applicabilità delle tariffe forensi vigenti e che parimenti erroneo è l' aver ritenuto che il fenomeno inflazionistico andava considerato limitatamente al periodo ristretto intercorrente tra la proposizione del ricorso ed il provvedimento di liquidazione, mentre avrebbe dovuto ritenersi che il credito andava rivalutato con decorrenza dal giorno 8 agosto 1994, data di invio della proposta di parcella.
Con il terzo motivo, poi, che può esaminarsi congiuntamente al secondo cui è connesso, il ricorrente denuncia omessa applicazione della tariffa forense nella parte in cui il tribunale non ha ritenuto dovuti gli interessi compensativi nella misura legale decorrenti dal 5 agosto 1994 al momento della decisione.
Anche tali motivi vanno disattesi.
Va osservato, infatti:
a) in ordine alla decorrenza degli interessi:
È pur vero che a norma della disposizione comune alle tre tariffe forensi: civile, penale e stragiudiziale, contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992 n. 238, applicabile nel caso, gli stessi decorrono dal terzo mese successivo all' invio della parcella;
tuttavia, quando insorge controversia tra l' avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito che avviene con l' ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 legge 13 giugno 1942 n 794 (che è di particolare, sollecita definizione) sicché, e nei limiti di quanto liquidato dal giudice, a quella data, e non da prima, che va riportata la decorrenza degli interessi (Cfr. Cass. 11 giugno 1988 n. 3995; Cass. 28.4.1993 n. 5004) b) in ordine alla richiesta di rivalutazione anche per la rivalutazione monetaria, ove riconosciuta, la decorrenza è analoga a quella degli interessi essendo identiche le ragioni. Peraltro, il riferimento all' art. 429 c.p.c. contenuto nel D.M. che ha approvato le tariffe forensi, è da ritenersi illegittimo perché eccedente i limiti della delega conferita con la legge 7 novembre 1957 n. 1051 ove non venga riscontrata un' attività di parasubordinazione, un' attività, cioè, che si concreti in una prestazione professionale continuativa e coordinata rientrante nell' ambito della previsione normativa dell' art. 409 n.3 c.p.c.(Cfr.: Cass. 3 luglio 1991 n. 7275) che nel caso non è stata neppure prospettata. Con il quarto motivo di ricorso, l' avv. IRACI SARERI denuncia violazione dell' art. 112 c.p.c. deducendo che, in ogni caso, gli interessi moratori andavano riconosciuti con decorrenza 27 maggio 1995, data di deposito del ricorso in cancelleria, e non 7 giugno 1995, data della notificazione dello stesso.
Anche tale motivo è infondato.
Non soltanto, invero, per come si è visto, gli interessi decorrerebbero dalla decisione e quindi da data successiva a quella indicata nel provvedimento impugnato, ma la messa in mora non può non avvenire se non con la notifica del ricorso in quanto solo da quel momento è posto in essere l' atto di intimazione di pagamento e quindi di costituzione in mora, non essendo sufficiente a tal fine la semplice domanda giudiziale non ancora portata a conoscenza del debitore.
Va accolto, invece, il quinto motivo di censura con il quale il ricorrente si duole della omessa liquidazione delle spese afferenti il procedimento ex art. 29 legge 794/42. Il tribunale, infatti, non ha adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del detto procedimento, la cui regolamentazione non poteva comunque essere omessa, sicché sul punto la sentenza va cassata con rinvio allo stesso giudice, sia pure in diversa composizione, che ha emesso il provvedimento impugnato essendo esso competente per ragioni di materia e di funzione.
Il sesto motivo di censura con il quale si lamenta che il tribunale non ha tenuto conto di quanto versato per diritti di segreteria in occasione della richiesta di approvazione della parcella è da ritenersi anch'esso da accogliere, in quanto la spesa sostenuta dall' avvocato al fine di poter produrre nel procedimento speciale di cui alla legge 794/42 la parcella liquidata dal Consiglio dell' Ordine fa parte di quelle da liquidarsi contestualmente a quelle dell' intero procedimento stesso da parte del giudice al quale la causa va rinviata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto ed il sesto cassa, in relazione ai motivi accolti, la decisione impugnata e rinvia la causa allo stesso tribunale di NICOSIA che provvederà anche sulle spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999