Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5240
CASS
Sentenza 29 maggio 1999

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Se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (che è di particolare, sollecita definizione), sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi.

Il riferimento all'art. 429 cod. proc. civ. contenuto nel D.M. n. 238 del 1992 che ha approvato le tariffe forensi, è da ritenersi illegittimo perché eccedente i limiti della delega conferita con la legge 7 novembre 1957 n. 1051 ove non venga riscontrata un'attività di parasubordinazione, un'attività - cioè - che si concreti in una prestazione professionale continuativa e coordinata rientrante nell'ambito di previsione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ..

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    RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. B. Michela proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 22.056,03, oltre interessi di legge e spese, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in suo favore dell'avv. Enrico C., in una controversia civile nella quale la B. aveva agito per il risarcimento del danno alla salute. Nell'opposizione si deduceva che il compenso era eccessivo atteso l'esito infausto della controversia e che era intervenuto un accordo in virtù del quale il professionista avrebbe rinunciato ai propri compensi in caso di soccombenza, avendo in ogni caso l'opposto …

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Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5240
Data del deposito : 29 maggio 1999

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