Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
La condotta del soggetto che, sottoposto al provvedimento definitivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, guidi un autoveicolo essendo privo di patente di guida, integra non solo la contravvenzione prevista dall'art. 73 del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159, ma anche il delitto previsto dall'art. 75, comma secondo, del medesimo D.Lgs.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2014, n. 17728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17728 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 468
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 12892/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AZ IA n. il 15 marzo 1969;
avverso la sentenza 16 gennaio 2013 - Tribunale di Catania;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dott. GALASSO Aurelio, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 16 gennaio 2013, depositata in pari data, il Tribunale di Catania ex art. 444 c.p.p., applicava a Di AZ IA, imputato dei reati di cui al D.Lgs n. 159 del 2011, art. 73 e art. 75, comma 2, la pena di giustizia.
2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Di AZ IA rilevando che, erroneamente, il giudice aveva ritenuto il concorso formale tra le due disposizioni di legge contestate pur avendo posto in essere il prefato un'unica condotta, quella di porsi alla guida della propria vettura, senza patente.
In realtà nella fattispecie andava applicata, per il principio di specialità, la sola violazione di cui al D.Lgs n. 159 del 2011, art. 73. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - Occorre rilevare che il sorvegliato speciale che si pone alla guida di una vettura senza patente viola una duplice norma, quella che attiene alla misura che gli grava e gli impone di vivere onestamente e quella propria del fatto di essersi posto alla guida di un veicolo senza esserne legittimato in quanto, essendo sottoposto alla misura detta la patente gli è stata revocato. Se di norma speciale si può parlare è quella del medesimo D.Lgs. n. 159, art. 73 rispetto all'art. 116 C.d.S.; la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha avuto modo di decidere infatti che, all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 159, art. 73, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. 116 C.d.S. (Sez. 1^, 13 giugno 2013, n. 27828, rv. 255992, Magliuolo). Nella fattispecie, per contro, le norme citate tutelano diversi interessi giuridici. La norma di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2 è diretta per vero a far sì che il soggetto si conformi agli obblighi tipici della sorveglianza speciale impostagli (sicché il parametro normativo di riferimento è proprio della misura in questione), mentre la norma di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 è volta a far si che il soggetto, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, trovandosi nella condizione di sorvegliato speciale, guidi senza titolo abilitativo (sicché il parametro normativo di riferimento è quello del Testo unico sul codice della strada).
Il sorvegliato speciale che conduca un veicolo senza patente viola quindi il precetto specifico che glielo vieta ma anche quello generico di vivere onestamente. Poco deve rilevare l'evidenza che il sorvegliato speciale che guidi senza patente, non può che violare anche gli obblighi della misura, posto che il divieto di circolare senza titolo autorizzativo è, con evidenza, norma ben diversa dall'obbligo di conformarsi alle prescrizioni della misura che gravano sul proposto e che si rivelano pari-menti violate. Le due aree di illiceità, in altre parole, non sono sovrapponibili non autorizzando alcun possibile assorbimento dell'un reato nell'altro. Infine, è appena il caso di osservare che la normativa applicata di cui al D.Lgs n. 159 del 2011, che pur prevede in successione i reati in disamina, nulla stabilisce nel caso concreto di concorso formale tra i due reati.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014