Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
La condotta di chi, sottoposto a provvedimento definitivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, guidi un veicolo senza patente o con patente revocata, integra non solo la contravvenzione prevista dall'art. 73 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ma anche il delitto previsto dall'art. 75, comma secondo, del medesimo testo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2016, n. 13427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13427 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
134 2 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE SENT. 468 U.P. 17/03/2016 Composta dai Sig.ri Magistrati - - Presidente - Dott. VINCENZO ROTUNDO Dott. MAURIZIO GIANESINI R.G.N. 44460/2014 Dott. CARLO CITTERO Dott. ANGELO COSTANZO Dott. MASSIMO RICCIARELLI - relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN FR, N. ad Andria il 13/06/1988 Avverso la sentenza del 06/02/2014 della CORTE DI APPELLO DI BARI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. M.Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6/2/2014 la Corte di appello di Bari ha confermato quella del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, in data 31/5/2010, con la quale AN NC è stato riconosciuto colpevole in sede di giudizio abbreviato dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 9, comma secondo, legge 1423 del 1956, aggravati dalla recidiva reiterata infraquinquennale, e condannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione. Ha rilevato la Corte che il AN aveva cercato di sottrarsi all'inseguimento dei Carabinieri, procedendo a bordo di un ciclomotore e compiendo improvvise inversioni di marcia in prossimità di incroci semaforici, imbocchi di strade controsenso, svolte senza rispetto delle regole di precedenza, fino a immettersi in un tratturo di campagna. Ha ancora rilevato la Corte che il AN aveva condotto il ciclomotore senza abilitazione alla guida e aveva così violato la prescrizione di rispettare le leggi e di non dare ragioni di sospetto.
2. Ha presentato ricorso l'imputato tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 9, comma secondo, legge 1423 del 1956. In realtà sarebbe stato ravvisabile il reato contravvenzionale di cui all'art. 6 legge n. 575 del 1965, riferito a chi guida senza patente, essendo raggiunto con provvedimento definitivo da misura di prevenzione. In virtù del principio di specialità sancito dall'art. 15 cod. pen. si sarebbe dovuta dare prevalenza ad una fattispecie che conteneva elementi specializzanti, a fronte di un obbligo generico, quello di rispettare le leggi, che costituisce un monito per l'intera collettività, un precetto generale al quale tutti devono attenersi e che non può qualificarsi alla stregua di un obbligo penalmente sanzionato.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al delitto di resistenza. Anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di cassazione sarebbe stato necessario che la condotta fosse idonea a costituire intralcio all'attività del pubblico ufficiale, ponendo al tempo stesso in pericolo la sua incolumità fisica. Ciò avrebbe dovuto valere anche nel caso di inseguimento, a fronte del quale sarebbe stata necessaria una condotta volta a contrastare l'azione della forza pubblica con manovre pericolose per gli agenti e per la pubblica incolumità. Ma nel caso di specie la Corte non aveva dato conto della situazione di estrema pericolosità, potendosi parlare di reazione istintiva concretatasi nella violazione delle regole del codice della strada ma non tale da costituire una resistenza attiva. L'imputato era alla guida di un ciclomotore che avrebbe potuto raggiungere la velocità di 60 km/h, non era stato sottoposto a posto di blocco e non gli era stato intimato l'alt, ma aveva solo deciso di allontanarsi dopo aver effettuato un'inversione di marcia e aver svoltato in un tratturo di campagna, senza creare pericolo per gli inseguitori. 2 4 L CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.
2. Il primo motivo prospetta la riconducibilità della condotta alla contravvenzione di cui all'art. 6 legge 675 del 1965. 2.1. La colpevolezza dell'imputato è stata correlata dai Giudici di merito al fatto che, essendo egli sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, aveva violato le relative prescrizioni, in particolare conducendo un ciclomotore, benché sprovvisto del titolo abilitativo, e dunque violando la legge e dando motivo di sospetto. Il ricorrente ha segnalato che la contravvenzione di cui all'art. 6 legge 675 del 1965 avrebbe carattere di specialità, dovendosi inoltre considerare che le prescrizioni penalmente rilevanti possono essere solo quelle specificamente inerenti alla misura e non quelle di carattere generale, che gravano su ogni soggetto.
2.2. Va sul punto rilevato che la Corte costituzionale aveva con ordinanza n. 354 del 2003 sottolineato come la clausola riferita al generico obbligo di non dare ragione di sospetto afferisse alla generalità dei soggetti. Proprio sulla scorta di tale rilievo l'art. 8 del d.lgs. 159 del 2011 non reca più tra le prescrizioni da imporre con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale quella di non dare ragione di sospetto. In ragione di ciò si è rilevato che, anche con riguardo a fatti commessi in violazione di prescrizioni imposte sulla base dell'art. 5 legge 1423 del 1956 (nonostante la previsione contenuta nella norma transitoria dettata dall'art. 117, comma 1, d.lgs. 159 cit.), la semplice violazione dell'obbligo di non dare ragione di sospetto non può più integrare il reato di cui all'art. 9, comma secondo, legge 1423 del 1956 (oggi quello di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011) (Cass. Sez. 1, n. 31199 del 20/3/2015, Lepre, rv. 264316). orientamento2.3. Per contro deve rilevarsi come sulla base di un assolutamente consolidato nel caso di guida senza patente o con patente revocata da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione non sia ravvisabile la sola contravvenzione di cui all'art. 6 legge 675 del 1965 (oggi art. 73 d.lgs. 159 del 2011) ma semmai il concorso di tale contravvenzione e del delitto di cui all'art. 9, comma secondo, legge 1423 del 1956 (oggi art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011), essendo diverso il significato che assume il contenuto del precetto, da rapportarsi in un caso alle norme del codice della strada e nell'altro alla ratio su cui riposa l'applicazione della misura di 3 4 prevenzione, in relazione al dovere di rispettare la legge e di vivere onestamente (Cass. Sez. 1, n. 17728 del 2/4/2014, Di Grazia, rv. 259735; Cass. Sez. 6, n. 48465 del 20/11/2013, Grieco, rv. 257712). Ne discende che, stante l'applicabilità del reato oggetto di contestazione, il ricorso sul punto deve ritenersi infondato, dovendosi escludere la specialità della norma invocata, rilevante semmai in rapporto alla fattispecie delineata dal codice della strada.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Il primo Giudice con riguardo alla condotta dell'imputato aveva sottolineato che il predetto aveva iniziato una fuga per sottrarsi alle forze dell'ordine, che l'inseguimento si era protratto per chilometri e che nel corso di esso l'imputato, violando le norme del codice della strada, aveva condotto il mezzo in modo spericolato e pericolosissimo per l'incolumità fisica dei cittadini e degli stessi operanti, per puro caso non essendosi verificati eventi drammatici con lesione dell'integrità fisica delle persone che, terrorizzate, vedevano quanto stava accadendo. Tale descrizione, che dà sostanza anche a quella della Corte territoriale secondo cui l'imputato aveva compiuto manovre di estrema pericolosità anche per gli utenti della strada e per i pedoni, procedendo in ambito cittadino, compiendo improvvise inversioni di marcia in prossimità di incroci, imboccando strade controsenso, effettuando svolte senza rispetto delle regole di precedenza, risulta dirimente, per suffragare la riconducibilità di tale condotta al paradigma della resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen.
3.2. E' stato invero condivisibilmente affermato che in tema di resistenza a pubblico ufficiale «integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga alla guida di una vettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada» (Cass. Sez. F., n. 40 del 10/9/2013, E., rv. 257915). Analogamente è stato posto in luce che integra il delitto di resistenza la condotta di chi nel porre in essere una fuga riveli il proposito di interdire o ostacolare il pubblico ufficiale nel compimento del proprio ufficio, in particolare fuggendo in macchina contromano e mettendo in pericolo la vita dei passanti (Cass. Sez. 6, n. 3713 del 20/11/1979, Pappada, rv. 144689). Ed invero in casi siffatti la concreta condotta, tale da porre in serio pericolo l'incolumità delle persone, si risolve in una violenza indiretta di tipo oppositivo, Cf idonea ad ostacolare il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale, il quale si trova a dover fronteggiare in primo luogo quel pericolo inerente alla stessa prosecuzione dell'inseguimento, a fronte della sconsiderata condotta dell'inseguito. Non rileva dunque che la manovra sia rivolta direttamente contro l'inseguitore e neppure rileva la circostanza che l'inseguito si trovi a bordo di un ciclomotore anziché di una vettura, giacché l'esposizione a pericolo della incolumità delle persone, compresi i passanti e gli altri utenti della strada, va comunque considerata un serio intralcio ai fini dello svolgimento dell'attività demandata al pubblico ufficiale, a prescindere dal pericolo di immediate conseguenze lesive per quest'ultimo.
3.3. Posto che il ricorrente non ha specificamente confutato la descrizione di quanto avvenuto, se non con affermazioni generiche, ma ha solo escluso che l'azione si fosse rivolta contro i pubblici ufficiali e valorizzato la natura del mezzo utilizzato dall'imputato, oltre che la non rilevante velocità che lo stesso avrebbe potuto raggiungere, deve per contro ritenersi che il quadro delineato dai giudici di merito, immune da manifesta illogicità, valga a dare contezza della sussumibilità della condotta del ricorrente nella contestata fattispecie della resistenza.
4. Il ricorso va dunque nel suo complesso rigettato, da ciò discendendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17/3/2016 11/ Presidente Vincenzo Refund Il Consigliere estensore Maria Recaud и DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito O E I N Z 5