Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dispone il dissequestro di un manufatto sottoposto a sequestro preventivo, non è revocabile da parte dello steso giudice che lo ha emesso. (Nella specie la Corte ha evidenziato che, poichè per i provvedimenti di cautela reale sono previsti sia il riesame che l'appello, è sottratta al giudice la possibilità di tornare "motu proprio" sulla decisione adottata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2005, n. 19965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19965 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 20/04/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 00524
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 007282/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DR HI N. IL 04/08/1958;
TI ZI NO N. IL 10/04/1954;
avverso ORDINANZA del 07/01/2005 TRIB. LIBERTÀ di PESARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Passacantando rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 3 maggio 2002 il GIP presso il tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro preventivo di tre prefabbricati ad uso zootecnico e della platea in calcestruzzo su cui insistevano in quanto realizzati in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica. In seguito veniva disposto il dissequestro dei prefabbricati fermo invece il sequestro della platea. In sede dibattimentale dove gli imputati erano stati chiamati a rispondere dei reati di costruzione in assenza di concessione edilizia e per di più in zona sottoposta a vincolo paesaggistico il giudice in un primo momento dissequestrava l'intera platea, poi però,a seguito dell'esame ex art. 210 c.p.p, dell'ex tecnico comunale, revocava il dissequestro.
Il provvedimento veniva appellato dal difensore di AN e LA ed il tribunale di Pesaro quale giudice del riesame, rilevato che gli imputati avevano ormai conseguito il titolo abilitante alla realizzazione dei tre prefabbricati e che questi non dovevano essere realizzati su di una diversa platea, revocava il sequestro della platea stessa per la sola parte sulla quale dovevano insistere i tre prefabbricati incaricando l'Ufficio del PM per la relativa individuazione.
Preliminarmente il tribunale si era premurato di qualificare l'atto di revoca del dissequestro che nella stessa udienza aveva fatto seguito al dissequestro pervenendo alla conclusione che si era trattato di una decisione di rigetto della istanza di revoca del sequestro preventivo assorbente il precedente affrettato provvedimento di dissequestro.
Propongono personalmente ricorso per Cassazione i due indagati i quali rappresentano che il rilascio della concessione edilizia per i tre prefabbricati non può non considerarsi come sanatoria del precedente abuso relativo alla platea in calcestruzzo dal momento che nella relativa richiesta e nei disegni annessi la stessa era chiaramente indicata. Ne deriverebbe la illegittimità della permanenza del sequestro tuttora gravante sulla parte della platea non interessata dai prefabbricati. Con altro motivo di annullamento gli stessi evidenziano la illegittimità del nuovo provvedimento di sequestro emesso dal giudice subito dopo quello di dissequestro in quanto adottato, il nuovo, senza l'intervento e la richiesta del PM. Tanto premesso in fatto si osserva in diritto: il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Attualmente i prefabbricati insistono sulla platea in calcestruzzo in posizione tale da rientrare nella distanza di rispetto dall'argine del torrente Conca mentre una parte di essa, quella su cui non insistono i prefabbricati, è fuori di tale distanza e ciò spiega il permanervi del vincolo reale. Nel corso del dibattimento, come prima si è ricordato, il giudice monocratico ha prima dissequestrato l'intera platea e successivamente, nel corso della stessa udienza e dopo avere svolto attività istruttoria, ha revocato il provvedimento di dissequestro ripristinando il sequestro preventivo (che in prosieguo il tribunale del riesame, attivato dall'appello della difesa, ha circoscritto alla sola parte della platea non coperta dai prefabbricati). È oggetto di censura questo secondo provvedimento del giudice del dibattimento. Ebbene, ritiene questo Collegio che la censura è fondata. Invero per i provvedimenti aventi ad oggetto la cautela reale è stato apprestato un apposito procedimento incidentale di controllo e verifica al quale le parti del processo sono obbligate a fare ricorso in presenza di un provvedimento del giudice che ritengano illegittimo o ingiusto. Da esso non può prescindersi e dunque non può il giudice motti proprio, una volta determinatosi un mutamento delle condizioni che avevano determinato il suo provvedimento, revocarlo. Diverso potrebbe essere il caso in cui il rimedio della impugnazione non fosse apprestato dall'ordinamento. In tale ipotesi invero il carattere interlocutorio ed ordinatorio proprio dell'ordinanza potrebbe aprire la via alla sua revoca. In tal senso Cass. sez. 1^, 22 febbraio 1994 n. 5608, Fidanzati "Il provvedimento adottato in forma di ordinanza che statuisce su diritti o su determinate situazioni giuridiche con quel carattere di definitività che è considerato distintivo, immanente ed essenziale della sentenza deve ritenersi irrevocabile se soggetto ad impugnazione con la conseguenza che dopo la sua emanazione, essendosi esaurito l'esercizio della potestà decisionale, è sottratta, immediatamente e successivamente, all'organo della giurisdizione anche in sede esecutiva a possibilità di tornare sulla presa decisione cui va pertanto riconosciuta la idoneità a decidere in modo risolutivo l'episodio che ad essa ha dato vita". Nella specie per i provvedimenti di cautela reale del giudice (come del resto per quelli aventi ad oggetto misure coercitive personali) sono previsti il riesame e l'appello (artt. 322 e 322 bis c.p.p.) ed una disciplina compiuta dei procedimenti cui danno vita con particolare attenzione alla garanzia del contraddittorio. Pertanto dopo il provvedimento di dissequestro il PM, proponendo l'appello di cui all'art. 322 bis, avrebbe dovuto devolvere la questione al tribunale del riesame dove avrebbe potuto ottenere il provvedimento che invece il giudice ha ritenuto di adottare di iniziativa e dove gli imputati sarebbero stati messi in condizione di svolgere le proprie difese. In altre parole, con l'attivarsi del PM, si sarebbe percorsa la strada tempestivamente e correttamente intrapresa dalla difesa per protestare contro la revoca del dissequestro. Scaturisce dalle considerazioni appena fatte l'annullamento della impugnata ordinanza che sul punto non ha accolto le censure formulate dagli imputati nei confronti dell'ordinanza dibattimentale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2005