Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2005, n. 19965
CASS
Sentenza 20 aprile 2005

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Il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dispone il dissequestro di un manufatto sottoposto a sequestro preventivo, non è revocabile da parte dello steso giudice che lo ha emesso. (Nella specie la Corte ha evidenziato che, poichè per i provvedimenti di cautela reale sono previsti sia il riesame che l'appello, è sottratta al giudice la possibilità di tornare "motu proprio" sulla decisione adottata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2005, n. 19965
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19965
    Data del deposito : 20 aprile 2005

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