Sentenza 21 giugno 2006
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico) - e non quello di cui all'art. 480 cod. pen. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative), la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di ispettore del lavoro, attesti falsamente in verbali della USL di avere effettuato ispezioni presso la sede di alcune ditte, considerato che tali verbali hanno natura di atto pubblico, in quanto attestano attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale o comprovano atti o fatti che abbiano luogo alla sua presenza e che, come tali, non rientrano nella nozione di certificato amministrativo, comprensiva di attività originali di verità o di scienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2006, n. 25028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25028 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/06/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1269
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 033927/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC AN, N. IL 18/02/1951;
2) LA IN LD, N. IL 18/06/1950;
avverso la SENTENZA del 16/05/2005 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco M. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. Raffaele Miele in sostituzione dell'Avv. Pasquale Miele.
OSSERVA
RO GE e La NA DO impugnano per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al reato di falso ideologico continuato, loro contestato par avere, agendo nella veste di ispettori del lavoro, attestato falsamente in verbali della USL di avere effettuato ispezioni presso la sede di alcune ditte.
Denunciano:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 479 c.p.: difetto di motivazione sul punto relativo alla inidoneità della azione;
- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 480 c.p.: totale assenza di motivazione sul punto relativo alla qualificazione dell'atto di cui al capo di imputazione;
- erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.133 c.p. Nessuna delle riassunte censure può essere condivisa.
1. Inconferente è il richiamo ai problemi "di carattere organizzativo "o" di tipo strutturale dovuti a grave carenza di personale", che si assume avrebbero determinato la condotta incriminata, posto che tali circostanza non giustificano il ricorso al falso in atto pubblico e non rilevano perciò ai fini della sussistenza del delitto.
2. Per stessa ammissione degli imputati i verbali ispettivi oggetto del processo furono da essi redatti nella sede dell'Usl e non presso quella delle ditte ivi menzionate. Nondimeno si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, una attenta analisi dei moduli incriminati non consente di affermare che essi "diano atto di essere stati stilati ovvero compilati presso la sede delle ditte".
Si tratta, all'evidenza, di una lettura dei dati fattuali diversa e alternativa rispetto a quella logicamente effettuata dai giudici di merito, e quindi la censura non rientra nel novero di quelle proponibili in questa sede.
3. Carente di specificità è il rilievo che attiene alla inidoneità del falso, perché si affida ad una mera apodittica asserzione che non riporta ne sottopone a critica la congrua risposta fornita al riguardo dai giudici di merito.
4. Priva di consistenza è il riferimento alla disposizione di cui all'art. 480 c.p., poiché nella nozione di certificati amministrativi rientrano solo quelle attività originali di verità o di scienza che siano estranee alla documentazione attestante (come nel caso in esame) attività direttamente esercitate dal pubblico ufficiale o comprovante atti o fatti che abbiano avuto luogo alla sua presenza.
5. Inammissibile è, infine, il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, siccome afferente all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che risulta nel caso di specie in linea con i parametri di legge ed è, peraltro, assistito da motivazione sicuramente idonea e congrua ("...tenuto conto, in particolare della quantità dei documenti falsi"). I ricorsi devono pertanto essere respinti, con le conseguenziali statuizioni di legge come indicate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese del procedimento nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1500, di cui Euro 1500 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2006