Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2003, n. 14705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14705 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B REP UBBLICA I TAL IANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Présidente R.G.5192/01147 05703Compost "sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro a dagdag Dr.Sergio " Giovanni Prestipino " Mario Putaturo Donati Viscido Rep. "1 cron.28707 " Aldo De Matteis Ud.27/3/2003 " IP RU " ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RIUNITE a r.1.,, inSocietà CASE DI CURA amministrazione commissari straordinari pro- straordinaria, in persona dei tempore, elett.dom.in Roma, viale delle Milizie n.1, presso lo studio degli avv.Edoardo Ghera e Domenico Garofalo che la rappresentano e difendono, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
CA TI, elett.dom.in Roma, via Salvatore di Giacomo n. 66,presso lo studio dell'avv.Paris Carretta, rappresentato e difeso dall'avv.Mauro Fusaro che 10 che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
1849 1 H CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 13 novembre 2000,n.2317 (R.G.N.406/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 27/3/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Edoardo Ghera;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del EL che ha concluso perSost.Proc. Gen.Dr.Antonio l'accoglimento del 1° motivo, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CA AN conveniva davanti al Pretore del lavoro di Bari la srl Case di Cura Riunite, in amministrazione A straordinaria, di cui era dipendente con funzioni di sanitario, chiedendo di dichiarare che:egli aveva diritto alla liquidazione, in prededuzione a carico della detta gestione di quella parte (superminimo) del trattamento retributivo che dal 14 febbraio 1995 al 30 giugno 1996 non era stato erogato in conseguenza della disposta unilaterale illegittima ed illecita sospensione;
aveva diritto a percepire sull'importo del predetto credito di lire 36.000.000 e a far tempo dalla maturazione di ciascun rateo mensile al soddisfo della svalutazione monetaria e degli interessi;
era illeggittima la decisione di sospendere, con decorrenza dal 1° luglio 1996 non solo la liquidazione, ma anche il riconoscimento del superminimo;
la società era tenuta quindi a 2 continuare ad erogare l'intero trattamento retributivo, comprensivo anche del superminimo dovuto ai sensi del CCNL e degli accordi integrativi sindacali dell'8 marzo 1991. in giudizio, eccepiva La convenuta, nel costituirsi l'infondatezza nel merito l'improponibilità della domanda e spiegando domanda riconvenzionale, volta a fare dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro de quo per eccessiva onerosità sopravvenuta.. Con sentenza del 27 ottobre 1998 il Pretore dichiarava improponibile la domanda, ma la decisione, su gravame del AN e della società che insisteva per la declaratoria di risoluzione del rapporto, veniva riformata dal Tribunale che,con sentenza del la domanda rigettando il ricorso13 novembre 2000,accoglieva incidentale. - Osservava il Tribunale che:la domanda era proponibile anche tenuto conto dell'art.l della legge 30 luglio 1998,n.274, recante delega al Governo per l'emanazione di "Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle insolvenza",con cui il legislatore grandi imprese in stato di confermato la distinzione tra crediti delegante non solo aveva concorsuali e crediti di massa, ma aveva avvertito per questi ultimi l'esigenza di un trattamento differenziato e garantito;
pur trattandosi di ius superveniens non immediatamente applicabile, la specifica direttiva impartita aveva una indubbia efficacia ricognitiva di un'esigenza di tutela preesistente onde 1'immediata possibilità di adire il giudice ordinario per il riconoscimento 3 A dei crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio amministrazione straordinaria;
a talidell'impresa soggetta ad principi si era attenuto il AN il quale per la creditoria dicomplessiva a titolo superminimo, vantata in relazione al periodo fino al dicembre del 1994,e quindi maturata anteriormente alla soggezione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, aveva presentato nei termini di legge ai Commissari straordinari domanda di ammissione allo stato passivo, mentre per il periodo successivo, dal 14 febbraio 1995 al 30 giugno 1996, aveva rettamente adito il Pretore del lavoro;
nel merito,la società non aveva mai contestato lo stabile godimento da parte del dipendente prima dell'aprile 1993 del superminimo di lire 2.000.000 al mese, ai sensi dei due accordi sindacali sottoscritti con la CIMOP 1'8 marzo 1991;la gestione commissariale doveva pertanto prendere atto della decisione già adottata dalla società in bonis, nè poteva sciogliersi unilateralmente dagli obblighi economici scaturenti da detti accordi sindacali, soprattutto nei confronti del lavoratore, per quanto ampia fosse la sfera di applicazione 2,L.F.;né tanto meno poteva concepirsi una dell'art.72,comma sospensione dell'esecuzione unicamente di un determinato profilo di un contratto preesistente per essere gli organi della procedura subentrati nel rapporto di lavoro;
era inoltre da escludersi una tacita acquiescenza del dipendente al comportamento datoriale sul punto, atteggiatosi in concreto come mera sospensione temporanea ed unilaterale dell'erogazione del superminimo individuale. 4 R Riunite, in amministrazione La Società Case di Cura per cassazione con cinque straordinaria, ha proposto ricorso l'intimato conda memoria, cui ha resistito + motivi, illustrato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.l. 30 gennaio 1979,n.26,convertito nella legge n.95 del 1979,51,52,111,201,209 R.D., 16 marzo 1942,n.267,si censura l'impugnata sentenza perché, nel ritenere la proponibilità della domanda, si è discostata dai principi affermati dal prevalente orientamento della Suprema Corte che ha confermato la regola fondamentale dell'istituto del fallimento, applicabile anche all'amministrazione straordinaria, secondo cui i crediti che 1 tendono a soddisfarsi sul patrimonio dell'impresa fallita devono accertati e fatti valere nel rispetto delle norme sulessere concorso dei creditori. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione delle norme sulla competenza, in relazione all'art.6 della legge n.05 del 1979, ai sensi dell'art.360 n.2 c.p.c., si censura 1'impugnata sulla competenza che sentenza per avere violato la detta norma sancisce il principio della concentrazione in un unico foro. Con il terzo motivo, denunciandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della n.5 c.p.c.,si censura controversia, aai sensi dell'art.360 l'impugnata sentenza per avere accolto la domanda del AN sul rilievo che la discrezionalità della datrice di R 5 lavoro, relativamente alla corresponsione del c.d. superminimo, in attuazione di quanto convenuto con i due accordi sindacali + aziendali sottoscritti con la CIMOP 1'8 marzo 1991, aveva trovato, una volta che l'eccedenza del trattamento economico fosse entrata a fare parte della retribuzione dovuta al lavoratore, un ostacolo insormontabile nella immodificabilità unilaterale della obbligazione retributiva sancita dall'art.2103 C.C. e che l'illegittimità della sospensione del beneficio discendeva dalla mancanza di qualsiasi comportamento di tacita acquiescenza dell'interessato. violazione e falsa Con il quarto motivo, denunciandosi applicazione dell'art.36 Cost. e degli artt.2077 e 2013 nonché 72 e 74 L.F., ai sensi dell'art. 360 n.1 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza anche sotto un ulteriore profilo poiché, nel ritenere che unilateralmente revocare la la datrice di lavoro non poteva corresponsione del superminimo entrato a fare parte del trattamento del lavoratore nonostante la natura collettiva di tale emolumento, non ha considerato che la cessazione dell'efficacia di tali contratti di diritto comune, coerentemente con la loro natura dalla scadenza del termine stabilito dainegoziale, dipende contratti stessi oppure dall'esercizio della facoltà di recesso о disdetta. Con il quinto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli C.C. e 72 LF nonché artt.1467 omessa, insufficiente motivazione su punti contraddittoria e decisivi della controversia, ai sensi dell'art.360 hn.3 e 5 6 c.p.c., si deduce che il Tribunale non ha nemmeno rilevato che il ripristino dei superminimi era contrario alla funzione di recupero dell'impresa tipica dell'amministrazione 劈 e salvataggio straordinaria. Il primo motivo va accolto perché fondato. -Con sentenza del 21 novembre 2002, n.16429 che va in questa sede ribadita in quanto se ne condividono le ragioni poste a sostegno le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, in sede di composizione del contrasto insorto all'interno della Sezione Lavoro, hanno affermato il principio che il credito sorto a favore lavoratore, derivante dal rapporto negoziale di lavoro del intrattenuto con l'impresa in crisi successivamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria,ai sensi del DL 30 gennaio 1979,n.26 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95), deve essere fatto valere -ancorchè goda del trattamento di prededuzione- secondo il procedimento speciale di formazione del passivo previsto per l'accertamento dei crediti in posizione di concorso, non già in base all'ordinario giudizio di al giudice del lavoro. Né detta cognizione davanti interpretazione, ed il conseguente assoggettamento della domanda di pagamento del lavoratore ad una situazione di temporanea improponibilità fino al compimento della verifica in sede amministrativa ai fini dell'ammissione del credito alla massa, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., giacchè chi assume di essere titolare di un credito prededucibile non ammesso non perde il proprio diritto soggettivo né la tutela giurisdizionale ma 7 può, al pari di ogni altro creditore, fare opposizione e rivolgersi legge fall., richiamato dall'art.209 legge (a norma dell'art.98 art.1, sesto comma, del DL 1.26 del fall., applicabile,ex straordinaria) al giudice, il quale 1970, all'amministrazione chiamato ad accertare l'esistenza e l'importo della pretesa nell'ambito di un regolare procedimento contenzioso. Tali principi sono stati violati dal Tribunale che ha півочтаю Confermato la decisione del giudice di primo grado sul postulato della proponibilità della domanda, stante la competenza del giudice del lavoro a decidere sui crediti sorti nel corso della procedura. Vanno assorbiti gli altri motivi, attinenti a questioni nel profilo logico e giuridico subordinate. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.382 c.p.c., la sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio poiché la causa non poteva essere proposta. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 27 marzo 2003 Mano Mitter Dousts Vind. даро натеми Il Presidente Il Consigliere est. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. - 2 OTT. 2003 IL CANCELLIERE Jueve