Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2013, n. 11944
CASS
Sentenza 25 febbraio 2013

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La costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo del reato di concussione di cui all'art. 317 cod. pen, così come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, sussiste quando il pubblico ufficiale agisca con modalità ovvero con forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue dall'induzione, che integra il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., che si verifica, invece, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca con modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, che concorre nel reato perché gli si prospetta un vantaggio diretto.

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    Indice: Introduzione Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Il primo orientamento della giurisprudenza Il secondo orientamento della giurisprudenza Il terzo orientamento della giurisprudenza I principi di diritto enunciati dalla Corte 1. Introduzione Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, …

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    Alfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 18 marzo 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2013, n. 11944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11944
Data del deposito : 25 febbraio 2013

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