Sentenza 25 febbraio 2013
Massime • 1
La costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo del reato di concussione di cui all'art. 317 cod. pen, così come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, sussiste quando il pubblico ufficiale agisca con modalità ovvero con forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue dall'induzione, che integra il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., che si verifica, invece, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca con modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, che concorre nel reato perché gli si prospetta un vantaggio diretto.
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Indice: Introduzione Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Il primo orientamento della giurisprudenza Il secondo orientamento della giurisprudenza Il terzo orientamento della giurisprudenza I principi di diritto enunciati dalla Corte 1. Introduzione Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, …
Leggi di più… - 3. Le difficoltà applicative della legge Anticorruzione risolte dall'ultimo intervento dei giudici di legittimitàAccesso limitatoAlfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 18 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2013, n. 11944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11944 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 25/02/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - N. 381
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 38786/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE GR PP N. IL 21/04/1965;
avverso la sentenza n. 1577/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 09/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio previa qualificazione ex art. 319 quater c.p. perché estinti per prescrizione i reati. Udito il difensore Avv. Girotta Luca e Trombini Giovanni che si riportano alle conclusioni del ricorso e dei motivi impugnati. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 6/2/2009 il Tribunale di Bologna dichiarava TE CE e De EG PE colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. 317, 326 e 494 c.p., contestati ai capi a),b), d) della rubrica e li condannava alla pena di giustizia. Secondo l'impostazione accusatoria il De EG, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza di Bologna, Comandante del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria, preposto alle verifiche fiscali delle imprese commerciali, residenti nella provincia, abusando dei propri poteri e con l'indebito utilizzo del piano di programmazione annuale delle verifiche fiscali presso le imprese residenti nella Provincia di Bologna, e l'extraneus TE CE, in concorso tra loro, costringevano ovvero tentavano di costringere due imprenditori, rispettivamente FA TI e AN EN a corrispondere indebitamente somme di danaro in cambio di un "ammorbidimento" delle verifiche fiscali in corso, minacciando, in caso contrario, esito negativo delle stesse, ovvero una protrazione di esse, pregiudizievole per le attività produttive. In particolare il De EG, operando nello anonimato, aveva rivelato notizie coperte da segreto d'ufficio al TE, il quale a sua volta, qualificandosi come dipendente del Ministero delle Finanze e presentandosi con lo pseudonimo "dr. GE avvicinava gli imprenditori oggetto di imminenti future verifiche fiscali, anticipando notizie in merito a tempistiche e modalità delle stesse, vantando in maniera allusiva il concerto e la copertura dell'operazione del "numero uno della Ponticella" (sede della GdF dell'Emilia Romagna) e di conseguenza richiedeva dazioni illecite di danaro in cambio di interventi agevolatori da parte del suddetto p- u., minacciando in caso contrario esiti negativi. Nella concussione consumata al capo a) il TI FA titolare della IO TI s.p.a. corrispondeva al TE la somma di Euro 15.000,00; nella concussione tentata, di cui al capo b) AN EN si opponeva alla richiesta di danaro del TE, denunciando quanto accaduto alla Polizia di Stato di Bologna.
A seguito di gravame degli imputati, la corte di Appello di Bologna con sentenza in data 9/2/2012 dichiarava prescritti i reati di rivelazione di segreto di ufficio e sostituzione di persona, e concesse agli imputati le attenuanti generiche rideterminava la pena per ciascuno di essi come da dispositivo, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Contro tale decisione ricorre il De EG a mezzo dei suoi difensori, i quali in una lunga e articolata memoria pongono quattro motivi a sostegno della richiesta di annullamento. Con il primo motivo denunciano il vizio della motivazione, con la quale la corte di merito aveva confermato il giudizio di colpevolezza in ordine ad entrambe le fattispecie criminose, senza procedere ad una trattazione adeguata ed esaustiva delle specifiche doglianze mosse nell'atto di appello circa la ricostruzione logico-argomentativa degli addebiti;
doglianze tutte munite del carattere della decisività, che, in particolare e in sintesi, si sostanziavano: nella esclusione in capo all'imputato di poteri decisionali autonomi in merito alle vicende asseritamente oggetto di abuso di qualità o di poteri, nell'assenza di prove che il TE agisse di concerto con il De EG, nella cessazione dei contatti con il TE, precedente di circa un mese dal momento in cui l'imputato venne a conoscenza della denuncia dello EN, nella non univoca attribuibilita al De EG delle qualifica, con cui il TE vantava rapporti: "il numero uno della Ponticella".
Con il secondo motivo deduce vizi di erronea applicazione della disciplina degli artt. 110 e 317 c.p. e di correlata mancanza di motivazione, avendo il giudice del gravame confermato l'addebito di responsabilità all'imputato in ordine ad entrambi i reati contestati, senza individuare e definire in alcun modo le pretese condotte concorsuali, riferibili al De EG.
Con il terzo motivo lamenta vizi di erronea applicazione della disciplina normativa di cui agli artt. 110 e 317 c.p. in luogo della fattispecie di cui all'art. 318, ovvero art. 319 c.p. e di correlata motivazione carente, illogica e contraddittoria, laddove la corte di merito aveva assunto le fattispecie contestate nello schema normativo della concussione in luogo del meno grave delitto di corruzione impropria o propria, omettendo di considerare le specifiche doglianze sul punto, mosse nei motivi di appello. Con il quarto e ultimo motivo eccepisce il vizio di motivazione nella determinazione della pena, nella erronea applicazione dei parametri fissati dall'art. 133 c.p. e nella mancata applicazione delle generiche nella massima estensione. La difesa ha poi fatto pervenire memoria difensiva, nella quale introduce motivi aggiunti in riferimento alla applicazione della nuova disciplina di cui alla L. n. 190 del 2012, che consentiva di inquadrare i fatti nella nuova ipotesi di concussione per induzione ex art. 319 quater c.p. e di conseguenza di dichiarare prescritti entrambi i reati contestati.
I primi due motivi, concernenti il vizio motivazionale in riferimento alla valutazione della prova, e alla conferma del giudizio di colpevolezza, esulano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall'art. 606 c.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del comma 3 cit. art., volte come esse appaiono a introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", come tale, preclusa in sede di scrutinio di legittimità, a fronte di una motivazione coerente con le acquisite emergenze processuali e immune da vizi logici o interne contraddizioni. Nella fattispecie la corte territoriale, condividendo la ricostruzione della vicenda operata in prime cure, ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine e dando risposta esaustiva a tutte le doglianze enunciate nell'atto di appello. In particolare ha valorizzato, quanto all'episodio in danno dell'imprenditore EN: la denuncia e la deposizione accusatoria di quest'ultimo, i frequenti contatti telefonici intercorsi tra i due imputati in particolare in concomitanza con i colloqui tra TE e EN subito dopo il rifiuto opposto da costui alla richiesta illecita, interrottisi bruscamente, allorquando l'Ufficiale veniva a conoscenza della denuncia dell'imprenditore e la successiva ingiustificata ossessione con la quale il De EG chiedeva notizie del procedimento a carico del TE e raccomandava il massimo rigore nei confronti dello EN;
il mancato inverosimile riconoscimento da parte dell'imputato della voce del correo in esito all'ascolto della conversazione intercorsa e ragistrata tra il TE e lo EN, nonostante si trattasse di persona con la quale l'imputato era in contatto telefonico costante;
la tardiva ammissione della pregressa conoscenza del TE avvenuta una volta appreso che il "dr. GE si identificava nel TE. Quanto all'episodio in danno dell'imprenditore TI, richiamando la motivazione del giudice di primo grado nella quale tra l'altro si poneva l'accento sul fatto che lo stesso concusso aveva fatto il nome del De EG, ha considerato la analogia tra le due azioni criminose, che si differenziavano solo per l'avvenuto pagamento ad opera della persona offesa della somma di Euro 15.000,00.
Non ha poi mancato il giudice di gravame di valutare anche la prova di resistenza, nonostante l'univoco quadro indiziario, cercando di trovare ragionevole spiegazione anche in ipotesi alternative, giungendo poi alla conclusione, pienamente condivisibile, perché immune da vizi logici o giuridici, che la sola persona sicuramente in possesso delle notizie riservate e in grado di trasmetterle al TE, con la quale costui era in frequente contatto nel corso della commissione degli illeciti e nei momenti più rilevanti delle trattative era il De EG.
Destituita di fondamento è la censura di cui al terzo motivo, concernente la qualificazione giuridica del fatto, ripresa poi nei motivi aggiunti.
Nella fattispecie è corretta e pienamente condivisibile la qualificazione giuridica ex art. 317 conferita ad entrambi gli episodi criminosi. Essa si adegua anche alla giurisprudenza di questa Sezione, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 110 del 2012, che ha distinto l'ipotesi della concussione per costrizione, disciplinata dal vecchio art. 317 c.p., da quella della concussione per induzione, disciplinata dalla nuova norma incriminatrice di cui all'art. 319 quater c.p., individuando nella prima l'ipotesi del pubblico ufficiale che agisce con modalità, ovvero con forme di pressione tali, da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa: il quale è vittima del reato, perché, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, decide di dare o promettere esclusivamente allo scopo di evitare il danno minacciato - certat de damno vitando -, e nella seconda quella del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio, che agisce con modalità ovvero con forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, che concorre nel reato, perché gli si prospetta un qualche vantaggio diretto - certat de lucro captando (Cass. Sez. 6 U.P. 11/2/2013 ricorso n. 48495/2012 P.G. Lettiera;
U.P. 11/1/2013 ricorso n. 13380/2012 Bellini e altri). Nel caso in esame la minaccia rivolta dal TE con la complicità e la collaborazione del suo referente Ufficiale del G.D.F. allo EN di fargli fare la fine del fratello (che aveva pagato una pesantissima multa in esito ad una analoga verifica fiscale) ove non avesse corrisposto la somma richiesta, era più che idonea ad annientare la libera determinazione della persona offesa. Quanto alla vicenda TI, le espressioni riferite dal predetto, nel corso della sua testimonianza, di sentirsi inerme e sotto ricatto e di dover pagare per non subire il peggio, sono eloquenti e forniscono la prova che nessuna "chance" era offerta a costui, se non quella del pagamento, per evitare il danno maggiore, conseguente alla protrazione e all'esito negativo della verifica.
L'ultimo motivo pone in discussione con argomenti in fatto, preclusi in questa sede, il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, nel caso in esame, correttamente esercitato in conformità ai parametri suggeriti dagli artt. 133 e segg. c.p.. È fondato il motivo nuovo, formulato nella memoria aggiuntiva, concernente la declaratoria di prescrizione del reato di tentata concussione contestata al capo b), come commesso in Bologna tra il 3 gennaio e il 4 marzo 2002. Ed invero è ampiamente spirato il termine di cui al combinato disposto degli artt. 157, 159, 160 e 161, che si calcola in anni 10 da quella data, e tenuto anche conto delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado, onde essendo il ricorso rigettato in ordine alle restanti censure, va dichiarata la prescrizione di quel reato, eliminando la relativa pena di mesi dieci, pari a quella calcolata per la continuazione.
P.Q.M.
Annulla limitatamente al capo b) la sentenza impugnata, perché il reato è, estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 10 di reclusione) rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013