Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 1
Il giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, è tenuto a verificare se l'opponente abbia adempiuto l'onere, impostogli dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., di indicare l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, con l'esclusione di ogni valutazione prognostica del merito; e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2012, n. 21236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21236 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 05/04/2012
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 556
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 25183/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA OA N. IL 07/09/1941;
avverso il decreto n. 3246/2011 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, del 14/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Galati Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Gip del il Tribunale di Torre Annunziata ha disposto l'archiviazione del procedimento afferente ad illeciti non determinati, dopo aver dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla persona per "intempestività e comunque non afferente".
Ricorre per cassazione la stessa persona offesa deducendo totale mancanza della motivazione sia in ordine alla tardività che all'inconferenza delle indagini. In realtà l'opposizione era corrispondente ai criteri di cui all'art. 410 c.p.p., indicando analiticamente nuove, pertinenti indagini.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 La prima questione prospettata dal ricorrente è stata esaminata dalle Sezioni unite di questa Corte (S.U. 30 giugno 2004, rv 328025) che hanno enunciato il condiviso principio che, qualora la persona offesa sia comunque venuta a conoscenza della richiesta d'archiviazione, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p.. Dunque, attesa la presentazione di opposizione, il giudice non era esonerato dall'esaminarla.
3.1 D'altra parte l'apprezzamento comunque compiuto circa l'irrilevanza delle indagini è privo di reale motivazione. Le Sezioni unite di questa Corte (S.U. 14 febbraio 1996, RV 204133) hanno chiarito che l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410 c.p.p., comma 1, le quali, in quanto costituenti un limite al diritto dell'interessato all'attivazione del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni nè possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice;
ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione il giudice è tenuto a verificare se l'opponente abbia adempiuto l'onere, impostogli dall'art. 410 c.p.p., comma 1, di indicare l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova", con l'esclusione di ogni valutazione prognostica del merito;
e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contradittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione. L'opposizione può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410 c.p.p., comma 1, consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari).
Tali enunciazioni sono state confermate dalla giurisprudenza successiva largamente prevalente. In ordine ad esse occorre solo chiarire che la valutazione in ordine alla rilevanza dei nuovi mezzi di prova deve avere carattere categoriale, deve rapportarsi alle ragioni della richiesta d'archiviazione e non può comunque tradursi, di fatto, in una impropria anticipazione della decisione in ordine al merito della richiesta d'archiviazione ed alla fondatezza delle deduzioni dell'opponente. Infatti, tali concludenti valutazioni vanno compiute solo a seguito dell'instaurazione del contraddittorio attraverso l'udienza camerale, affinché non venga frustrato lo scopo della disciplina legale di cui si parla.
Nel caso di specie la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione non si adegua agli enunciati principi, ma si fonda su una valutazione d'irrilevanza dei nuovi temi di prova dedotti priva di qualunque argomentazione esplicativa. Essa, dunque, si risolve nell'ingiustificata violazione del diritto al contraddittorio.
Il decreto in questione deve essere conseguentemente annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012