Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2012, n. 21236
CASS
Sentenza 5 aprile 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, è tenuto a verificare se l'opponente abbia adempiuto l'onere, impostogli dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., di indicare l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, con l'esclusione di ogni valutazione prognostica del merito; e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2012, n. 21236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21236
    Data del deposito : 5 aprile 2012

    Testo completo