Sentenza 19 novembre 2018
Massime • 1
Non integra gli estremi del reato di cui all'art. 73 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la condotta del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale che conduca senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, un ciclomotore, non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dal suddetto articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2018, n. 6752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6752 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2018 |
Testo completo
06752-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente - Sent. n. sez. 1327/2018 -UP 19/11/2018 VINCENZO SIANI R.G.N. 17650/2018 FILIPPO CASA Relatore - TERESA LIUNI ROBERTO BINENTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE VA OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo I PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore а RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 7.5.2015, il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, in esito a rito abbreviato, dichiarava CE AN OR colpevole dei reati di cui agli artt. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011 (capo A) e 73 del citato decreto (capo B), in esso assorbito il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., e, ritenuto il concorso formale tra gli stessi, esclusa la recidiva, lo condannava alla pena, ridotta per il rito, di otto mesi e dieci giorni di reclusione.
2. Con sentenza del 18.12.2017, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo B) in sei mesi di arresto.
2.1. Nel confutare il primo motivo di gravame, rilevava la Corte territoriale che, dall'esame della sentenza, prodotta dalle parti, con la quale la Corte di Cassazione si era pronunciata su ricorso del CE afferente alla violazione degli artt. 1, 4 e 14 del D.Lgs. n. 159/2011 nella determinazione della durata della misura di prevenzione applicata a suo carico, emergeva come la Corte di legittimità non avesse ritenuto affatto cessata detta misura di prevenzione, ma avesse annullato con rinvio il decreto del Tribunale di Trapani, reputando apparente la motivazione con la quale il Giudice a quo aveva dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto riproposizione di analoga precedente istanza, senza, quindi, entrare nel merito della vicenda. Rilevava, inoltre, la Corte palermitana che, con provvedimento del 23.4.2014, il Tribunale di Trapani, preso atto che nel corso dell'esecuzione della misura di prevenzione il CE aveva commesso reati per i quali aveva riportato condanne con sentenza irrevocabile e che denotavano la persistenza della sua pericolosità, aveva ritenuto che ricorressero, nella specie, gli estremi del comma 2 dell'art. 4 D.Lgs. n. 159/2011 e cioè i presupposti perché la misura cominciasse a decorrere daccapo. Tuttavia, per mero errore, i Carabinieri di Salemi, con verbale del 12.5.2014, risottoposero il CE, scarcerato il 1° maggio, ai controlli preventivi solo per il residuo periodo della misura di prevenzione in precedenza sospesa, pari a sei mesi e ventinove giorni, ma provvidero a notificargli il decreto in data 23.4.2014 del Tribunale di Trapani con cui era stato stabilito che la misura di prevenzione disposta nei suoi confronti cominciasse a decorrere nuovamente dall'inizio. Da tanto derivava che il 25.8.2014, data di commissione dei reati ascrittigli, il CE era consapevole di essere ancora sottoposto alla misura, non tanto per il residuo di essa (pari a sei mesi e ventinove giorni), quanto per un altro periodo di tre anni;
a riprova di ciò, andava considerato che l'imputato, in sede di convalida dell'arresto, non affermò per nulla che la 2 ん misura era cessata, ma addusse ragioni di necessità che lo avevano indotto a guidare ancorché sprovvisto della patente di guida perché revocatagli. Osservava, conclusivamente, sul punto, la Corte distrettuale che, anche a voler ritenere che il CE fosse stato indotto in errore sul fatto che i termini della misura avrebbero dovuto cominciare a correre nuovamente daccapo dopo il citato provvedimento del Tribunale di Trapani, restava il fatto che dal medesimo verbale dei Carabinieri in data 12.5.2014 si evinceva come il predetto CE fosse, comunque, consapevole della persistente esecuzione della misura alla data del 25.8.2014 (data di commissione del fatto), perché il residuo periodo di sei mesi e ventinove giorni avrebbe avuto termine solo nel mese di dicembre 2014. Da ciò conseguiva l'infondatezza delle deduzioni difensive sulla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.
2.2. Quanto alle condizioni di infermità dell'appellante, lo stesso difensore, nel riportare correttamente le conclusioni dei periti, aveva fatto riferimento a un disturbo della personalità in grado di incidere soltanto su fatti di natura meramente omissiva e non commissivi come quelli in esame.
2.3. Non vi erano motivi apprezzabili per la concessione delle attenuanti generiche, dovendo considerarsi ostativi i precedenti penali dell'imputato, condannato numerose volte per evasione, violazione della legge in materia di stupefacenti e inosservanza degli obblighi inerenti alle misure di prevenzione. Proprio a causa dei precedenti specifici, la sanzione non poteva essere determinata nel minimo.
2.4. Infine, non poteva accogliersi l'ultimo motivo di gravame relativo al riconoscimento della continuazione, poiché i fatti giudicati con sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Marsala in data 31.5.2012 erano stati commessi dal 2009 al 2011 e, cioè, in un lasso di tempo così remoto rispetto a quello di commissione dei reati giudicandi, da rendere irragionevole ipotizzare che le violazioni del 2014 si innestassero in un unico disegno criminoso concepito negli anni 2009, 2010 e 2011. 3. Il ricorso proposto da CE AN OR, per il tramite del difensore, si fonda sui seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., 73, 1, 4 e 14 D.Lgs. n. 159/2011. che condusse,Dopo aver dedicato una lunga digressione sul giudizio di prevenzione con provvedimento conclusivo della Corte di Appello di Palermo del 23.3.2013, a determinare la durata della misura applicata al CE in tre anni " sui periodi di detenzione subiti e sull'incidente di esecuzione promosso davanti al Tribunale di Trapani per far dichiarare cessata la misura, rigettato in via definitiva con decreto emesso dalla suddetta Corte territoriale in data 19-23.2.2018 (che individuò la data di cessazione della misura nell'11.5.2017), il difensore del 3 Ш ricorrente ha dedotto che l'errata decisione del giudice di esecuzione il quale avrebbe dapprima dovuto verificare la persistenza della pericolosità sociale del prevenuto, e, in caso positivo, far riprendere l'esecuzione della sorveglianza speciale "per il tempo rimanente”. aveva viziato irreparabilmente la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione. La violazione di legge doveva considerarsi ancor più eclatante poiché Corte di merito non aveva adeguatamente tenuto conto della novazione legislativa dell'art. 14 D.Lgs. n. 159/2011, che, attraverso la locuzione "ricomincia a decorrere" presente nei commi aggiunti 2- bis e 2-ter, valeva a dirimere ogni dubbio sul tenore del precetto azionato, nel caso di specie, dal Questore di Trapani. In conclusione, l'erroneo controllo del titolo sul quale si sarebbe fondata la violazione ascritta al ricorrente aveva condotto a risultati ingiusti di attribuzione di responsabilità per omissione di prescrizioni non più valide.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione. La Corte di Appello aveva giustificato la mancata applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. per il lungo lasso di tempo intercorrente tra i fatti, senza considerare che l'elemento temporale, in base a consolidato orientamento di legittimità, non è decisivo ai fini di escludere la ricorrenza del medesimo disegno criminoso. I Giudici del gravame avrebbero dovuto, decisivamente, ritenere che le omissioni ascritte al ricorrente costituivano la conseguenza del vizio psichico che lo affliggeva e che in esso trovavano il proprio elemento unificatore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, anche se per ragioni diverse da quelle articolate dal ricorrente.
2. Prendendo le mosse dalla disposizione incriminatrice in discussione, si ricorda che l'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011 ("Violazioni al codice della strada") punisce, con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni, la condotta di "persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale", la quale sia sorpresa alla "guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata". Nel caso di specie, il CE è stato condannato per essere stato colto alla guida di un "ciclomotore marca Aprilia modello Scarabeo targato X6YBL4, senza la patente di guida, in quanto precedentemente revocata". La questione centrale che la Corte è chiamata a risolvere è quella di stabilire se nella nozione di "motoveicolo" riportata dall'art. 73 cit. possa o meno farsi rientrare anche il "ciclomotore". 4 Il Collegio ritiene di dover optare per la soluzione negativa.
3. Intesa, pacificamente, la "guida" dei veicoli quale esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente, sottoposto a una specifica abilitazione e a una minuta regolamentazione (Sez. 4, n. 45898 del 19/10/2010, P.G. in proc. P., Rv. 249485-01), occorre considerare, con specifico riguardo al tema che oggi interessa, che l'art. 46 del Codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120) stabilisce, al primo comma, che, «Ai fini delle norme del medesimo codice si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo».
3.1. L'art. 47 procede alla classificazione dei veicoli elencando: a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
1) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche. Già questa prima elencazione, come si vede, cataloga "ciclomotori" e "motoveicoli" sotto categorie distinte.
3.1.1. La disciplina descrittiva delle rispettive caratteristiche rimarca, nel dettaglio, questa distinzione. Si rileva, infatti, che l'art. 52, comma 1, C.d.S., definisce i "ciclomotori" come "veicoli a motore a due o tre ruote", contraddistinti da: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h". L'art. 53, viceversa, definisce i "motoveicoli" come "veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote", distinguendoli in varie sottocategorie, tra le quali quella dei "motocicli" (la più vicina a quella dei "ciclomotori", in quanto l'unico tipo di "motoveicolo" a due ruote), ovvero "veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due, compreso il conducente" (lettera a). Nessuna modifica sostanziale alle disposizioni indicate è stata apportata dalle "integrazioni" discendenti dall'art. 1, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 gennaio 2003 (pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003), emanato in recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/24/CE del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. "Ciclomotori" e "Motocicli" restano, infatti, ancora distinti, rispettivamente, sotto le lettere a) e b): a) i "ciclomotori" sono classificati come "veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati: 1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore: 1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure 1.2) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) nel caso dei veicoli a tre 5 Ш ruote, da un motore: 2.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure 2.2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure 2.3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) "motocicli”, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
3.1.2. Le differenze ora sintetizzate si sono nettamente riflesse anche sulla disciplina dell'abilitazione alla guida, quanto meno fino al 19 gennaio 2013, data di entrata in vigore del D.L.vo 18 aprile 2011, n. 59, il cui art. 3 ha integralmente sostituito le disposizioni delineate dall'art. 116 C.d.S.
3.1.2.1. Ed invero, nella disciplina previgente, gli artt. 116 e 121 del suddetto codice, nella stesura risultante dalle modifiche introdotte, nelle parti d'interesse, dapprima, con il D.P.R. 19 aprile 1994 n. 575 e, in seguito, con il D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 (in vigore dal 1° gennaio 2003), prevedevano, rispettivamente, che non si potessero guidare autoveicoli e motoveicoli dunque, non anche i "ciclomotori" - "senza avere conseguito la patente di guida" - (art. 116, comma 1), e che l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente medesima si conseguisse superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle relative cognizioni (art. 121, comma 1). Per guidare un "motoveicolo" di massa complessiva sino a 1,3 t l'art. 116, comma 3, a seguito delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 9/2002, prevedeva, in particolare, il conseguimento della patente di categoria "A". Diversamente, per guidare un "ciclomotore", il minore di età che aveva compiuto 14 anni doveva conseguire un titolo diverso dalla patente, costituito dal "certificato di idoneità alla guida...a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis". In tale assetto normativo, del tutto coerentemente, non si riteneva che potesse integrare il reato (allora) previsto dall'art. 116, comma 13, Cod. strada, ma soltanto la violazione amministrativa sanzionata dall'art. 116, comma 13-bis, la guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc. senza aver conseguito il prescritto certificato di idoneità (Sez. 4, n. 23631 del 19/4/2012, Geanta, Rv. 253129 01), mentre alla fattispecie penale veniva ricondotto il diverso caso di guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata e, comunque, non corrispondente alle sue caratteristiche originarie, come previste dall'art. 52 cod. strad., trattandosi di veicolo rientrante, di fatto, nella categoria dei motoveicoli di cui all'art. 53, per la conduzione del quale era prescritta la patente di categoria "A" (Sez. 4, n. 255 del 18/9/1997, dep. 13/1/1998, P.M. in proc. Fichera, Rv. 210156 -01). 6 3.1.2.2. L'attuale disciplina abilitativa, in vigore, come detto, dal 19 gennaio 2013 per effetto del D.L.vo n. 59/2011, al comma 1 dell'art. 116 citato, prevede, con una parziale cesura rispetto al passato, che non si possano guidare "ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e, ove richieste, le abilitazioni professionali". In un quadro ricondotto ad "unità" tendenziale, nel quale, diversamente dal regime previgente, per tutti i veicoli, compresi, quindi, i "ciclomotori", è previsto il conseguimento della patente di guida "conforme al modello UE" (art.116, comma 3), il legislatore ha, tuttavia, conservato le distinzioni derivanti dalle differenti caratteristiche tecniche dei veicoli stessi e dall'età dei conducenti, individuando diverse categorie di patenti abilitanti alla guida. Limitandoci a quello che qui rileva, in particolare: 1) per i "ciclomotori" a due ruote (categoria Lle), con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici, è prevista la patente "AM" (art. 116, comma 3, lett. a), n. 1); 2) per i "motocicli" di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, è prevista la patente "A1" (art. 116, comma 3, lett. b), n. 1); 3) per i "motocicli" di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima, è prevista la patente "A2" (art. 116, comma 3, lett. c); 4) per i "motocicli", ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h, è prevista la patente "A" (art. 116, comma 3, lett. d).
4. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, ci si chiede se la intervenuta previsione del conseguimento di una patente di guida anche per i conducenti di ciclomotori, con decorrenza, lo si ripete, dal 19 gennaio 2013 - e, quindi, vigente alla data di commissione del fatto ascritto al CE (accertato il 25 agosto 2014) -, legittimi un'operazione ermeneutica in virtù della quale un soggetto che, come il ricorrente, sottoposto a misura di prevenzione in via definitiva, sia stato colto alla guida di un ciclomotore senza patente, possa essere chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011. Va, in primo luogo, chiarito che, per quanto non risulti esplicitata nel capo d'imputazione la cilindrata dello "Scarabeo" Aprilia condotto dal ricorrente, tenuto conto del numero dei caratteri (sei) e della composizione della serie alfanumerica della targa (X6YBL4), come disciplinati dalla normativa di settore (L. 29 luglio 2010 n. 120; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", art, 250), non possono nutrirsi dubbi che si tratti di un veicolo dalla cilindrata di 50 cc e, quindi, tecnicamente, di un "ciclomotore", posto che le caratteristiche della targa pertinente ai 7 "motoveicoli", come descritte dall'art. 257 Reg. esecuz. e att. C.d.S. cit., sono tutt'affatto diverse ("riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione Europea e nella parte inferiore a sinistra è impressa in bianco la lettera I;
due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;
una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260"). Ciò chiarito, ritiene il Collegio che, anche a seguito delle illustrate innovazioni normative, il conducente del "ciclomotore", che si trovi nelle condizioni e tenga la condotta descritte nell'art. 73 D.L.vo n. 159/2011, non debba rispondere del reato perché il suddetto veicolo non è, comunque, riconducibile alla nozione di "motoveicolo". Vi è un primo elemento, già di carattere pressoché risolutivo, che consente di pervenire a tale conclusione, ed quello risalente alla genesi di tale fattispecie penale. L'art. 73 citato, infatti, non ha fatto altro che operare la ricognizione e il coordinamento dell'art. 6, L. n. 575/65, che così stabiliva: «Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91 secondo e terzo comma n. 2), del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione». La delineata struttura della fattispecie penale, rimandando alle norme integratrici dell'allora vigente "Testo unico sulla circolazione stradale", che, agli artt. 21 (che lo elencava, sotto la lettera d), tra le categorie dei veicoli) e 24 (che lo definiva come veicolo a due o tre ruote con cilindrata fino a 50 cc e capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 km/h), già conosceva il concetto giuridico di "ciclomotore", distinguendolo da quello di "motoveicolo" (descritto dall'art. 25), prevedeva, proprio in virtù di tale distinzione, solo per quest'ultimo il possesso della patente quale documento necessario della guida (art. 90, comma 2, D.P.R. n. 393/1959 cit.), mentre per il conducente del ciclomotore era sufficiente, a mente dell'art. 90, comma 1, stesso decreto, avere con sé un documento dal quale poter rilevarsi l'età. Il nitido riferimento, operato dal legislatore penale per la punibilità della condotta, al duplice presupposto oggettivo (che si aggiunge a quello della definitività del provvedimento di prevenzione) della guida di un "motoveicolo" categoria normativamente distinta da quella di "ciclomotore" e del difetto di "patente" in capo al conducente sottoposto a misura di - prevenzione definitiva documento necessario per la guida dei "motoveicoli", ma non per - quella dei "ciclomotori" -, evidenziava una scelta legislativa originaria chiaramente volta ad escludere, per il conducente del "ciclomotore", le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 6 L. n. 575/65. 8 br Scelta legislativa che ha avuto, come prima accennato, un coerente riscontro giurisprudenziale nelle decisioni che hanno escluso, prima che venisse depenalizzato con il D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8 (in vigore dal successivo 6 febbraio), la condanna per il reato di guida senza patente per chi fosse stato colto alla guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc. senza aver conseguito il prescritto certificato di idoneità (Sez. 4, n. 23631 del 19/4/2012, Geanta, Rv. 253129 -01). Il legislatore delegato del 2011, nella sua opera ricognitiva dei testi vigenti in materia di misure di prevenzione, ha riprodotto l'art. 6 L. n. 575/65 nell'art. 73 del D.L.vo n. 159 senza apportare alcuna sostanziale innovazione, stabilendo che «Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale». Non è superfluo rilevare che, nella cronologia degli atti normativi susseguitisi nel corso dell'anno 2011, il decreto cd. "antimafia” è stato emesso il 6 settembre (entrando in vigore, per la parte che qui rileva, il successivo 13 ottobre), mentre il decreto legislativo n. 59, che, come detto, ha previsto, a far data dal 19 gennaio 2013, il conseguimento della "patente di guida" (sia pure, con i minimi requisiti autorizzativi della categoria "AM") per i conducenti dei "ciclomotori", è stato emesso il 18 aprile 2011, quindi con qualche mese di anticipo rispetto al testo del legislatore delegato di prevenzione. Con ciò si vuol dire che, ove quest'ultimo avesse realmente voluto recepire e coordinare la novità normativa introdotta nel Codice della Strada con il Testo Unico "Antimafia", estendendo la punibilità della condotta sanzionata dall'art. 73 al conducente del "ciclomotore", avrebbe avuto tempo e modo di farlo o, quanto meno, avrebbe potuto farlo in una fase successiva. In mancanza di un intervento legislativo di tal fatta, restando del tutto immutate le distinzioni categoriali normative già illustrate tra i "motoveicoli" e i "ciclomotori", non possono le molteplici tipologie di veicoli, anche a tre o a quattro ruote, ricondotte dalla legge ai primi (vedi art. 53 Cod. strada, dalla lettera a) alla lettera h) del primo comma e la tipologia dei motoarticolati prevista dal secondo comma), ritenersi suscettibili di ampliamento per via interpretativa, comprendendo, così, nell'ottica di una "rivisitazione" dell'art. 73 citato, anche la diversa categoria dei "ciclomotori", stante l'insuperabile divieto di analogia "in malam partem" in materia penale.
5. Si ritiene, in conclusione, di ribadire, il principio già espresso, sia pure incidentalmente, da questa Sezione in una recente decisione (n. 49473 del 16/7/2018, dep. 29/10/2018, ric. Grillo, n.m.), secondo il quale, anche a seguito delle modifiche introdotte al Codice della Strada con il D.L.vo n. 59/2011, in vigore dal 19 gennaio 2013, "Nel caso di guida di un ciclomotore, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, 9 non è punibile, ai sensi dell'art. 73 D.L.vo n. 159/2011, il conducente già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale". Restando ininfluente, nel caso in esame, l'accertamento della definitività del provvedimento di prevenzione (che, peraltro, non sembra contestata per quanto emerge dagli atti), deve addivenirsi, per le ragioni sopra esposte, che escludono l'equiparabilità del "ciclomotore" alla categoria dei "motoveicoli", all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto ascritto a CE AN OR non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Antonella Patrizia Mazzei R.cn. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 101 0