Sentenza 19 aprile 2012
Massime • 1
Non integra il reato previsto dall'art. 116, comma tredicesimo, cod. strada, ma la violazione amministrativa sanzionata dall'art. 116, comma 13-bis, la guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc. senza aver conseguito il prescritto certificato di idoneità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2012, n. 23631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23631 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 19/04/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 625
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 41195/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GE OR N. IL 14/03/1981;
avverso la sentenza n. 1356/2011 TRIBUNALE di ROMA, del 10/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. Atti al Prefetto;
Udito il difensore avv. Melillo Fulvio, del foro di Roma, che chiede l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di GE HE avverso la sentenza emessa in data 10.3.2011 dal giudice monocratico del Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato, con cui il GE veniva condannato alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116 C.d.S., comma 13, per aver guidato il ciclomotore 50 di cilindrata Piaggio Zip tg. X2F3WJ, sfornito di patente di guida, perché mai conseguita.
Deduce la violazione di legge poiché l'art. 116 C.d.S., comma 13, prevede il reato di guida senza patente solo in relazione agli autoveicoli o motoveicoli, laddove per ciclomotori (art. 52 C.d.S., comma 1) sono quelli aventi cilindrata non superiore a 50 cc. come nel caso in esame, per il quale è prevista solo una sanzione amministrativa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il fatto contestato non è sanzionato penalmente.
Per i ciclomotori (fino a 50 cc), come nel caso di specie (come indicato nella stessa motivazione dell'impugnata sentenza), non è prescritta la patente di guida bensì (anche per i maggiorenni a decorrere dall'1.10.2005), il solo certificato di idoneità alla guida, ex art. 116 C.d.S., comma 1 bis, che non rappresenta una vera e propria patente. Del resto, l'art. 116 C.d.S., comma 1 ter, stabilisce che coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore. L'art. 116, comma 13 bis, prevede che coloro che non muniti di patente (o revocata deve intendersi) guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11 bis (che richiama il comma 1 bis) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 541,80 ad Euro 2.168,25. (cfr. Cass. pen. Sez. 4^, 16.3.2011, Nicolosi, non massimata nel CED) La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Va, comunque, disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma in ordine all'illecito amministrativo residuale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Roma.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012