Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2010, n. 45898
CASS
Sentenza 19 ottobre 2010

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Massime1

La condotta di <> di un veicolo, che per l'integrazione della fattispecie criminosa di guida in stato di ebbrezza richiede una specifica abilitazione e soggiace a minuta regolamentazione, consiste nell'esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente, in modo che il soggetto che guida sia in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti che determinano il moto e la stasi e di contenere l'utilizzo di tali strumenti entro le regole specifiche che disciplinano e limitano la circolazione e le regole generali di prudenza, perizia e diligenza. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non costituisse <> la condotta dell'imputato che, in stato d'ebbrezza, spingeva in strada il proprio ciclomotore a mano perchè non funzionante).

Commentario1

  • 1La guida sotto effetto di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 12 gennaio 2024

    Secondo la Corte Costituzionale, con Ordinanza 277/2004, nell'Art. 187 CdS “si è in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza di due elementi, l'uno, lo stato di alterazione, che è obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria, e per il quale possono valere indici sintomatici; l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, che prescinde dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”. Ora, l'Art. 187 CdS non reca soltanto a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2010, n. 45898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45898
Data del deposito : 19 ottobre 2010

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