Sentenza 30 maggio 2001
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- 1. Art. 4 - Cittadino italiano. Territorio dello Statohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2001, n. 7409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7409 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
1 C.C. 60013 E N . IO 1985 REPUBBLICA ITALIANA Z A / R IST 20 OGGETTO 1 IN NOME DEL POROL - G D.P.R. E IRPEF/ILOR: B A R L rettifica;
CASSAZIONE SUPREM A L DEL D A coefficienti presuntivi . E B SENSI T A N R T I SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA E IA 1 R ES 3 I T R 1 A E . T N 'composta dai Magistrati: A M R.G. N. 8804/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 17062 Dott. PE FALCONE Consigliere Rep. Ud. 23.2.2001 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8804 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
NA IU, DU NE;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in data 13 marzo 1997, depositata col n. 107/IV/97 il 20 marzo 1997. TE SUPREMA DI CASSAZIONE Uditi, nella pubblica udienza del 23 febbraio 2001: 341 AMPIONE CIVILE 60093 I N. - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Di Carlo per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Avendo l'Ufficio delle Imposte di L'Aquila rettificato, in via sintetica e con ricorso ai coefficienti presuntivi fissati nei dd.mm. 10 settembre e 19 novembre 1992, gli imponibili per i.r.pe.f. ed i.lo.r. per l'anno 1987 nei confronti di PE RA ed TO CC, l'impugnativa dei contribuenti fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di L'Aquila, con decisione dell'11-22 febbraio 1996. Il gravame dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza del 13 marzo 1997, depositata col n. 107 il 20 seguente, che afferma la congruità del reddito dichiarato, in realtà superiore a quello stesso determinato in via sintetica, se si consideri l'incidenza negativa della detrazione di perdite derivate dalla partecipazione ad un'impresa societaria. Per la cassazione ricorre, attraverso unico complesso motivo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato il 5 maggio 1998 nel domicilio eletto - con l'atto di costituzione in appello - dai contribuenti, che non svolgono in questa sede attività difensiva. Motivi della decisione Deducendo violazione e falsa interpretazione dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973 e connesso difetto di motivazione, la ricorrente Amministrazione finanziaria ritiene la sentenza impugnata “errata ed 2 illegittima in quanto ignora del tutto il concetto di reddito complessivo e si pone quindi al di fuori della norma". Osserva infatti che il reddito complessivo, alla cui determinazione è inteso il metodo sintetico, per derivare dalla somma algebrica delle varie categorie dello stesso, non consente di prescindere dalle perdite subite dalla società (Ovar s.a.s.) cui il RA partecipava, poiché esse pure evidenziano un effettivo indebitamento;
talché erronea si rivela la contraria affermazione del giudice di merito (secondo cui "il reddito del contribuente non risulta congruo ed addirittura risulta negativo solo in conseguenza di una finzione giuridica"), e manca la prova - a carico del contribuente - contraria alla presunzione 'iuris tantum' di un reddito superiore al dichiarato. Il ricorso è fondato. Il metodo sintetico sulla base di coefficienti presuntivi implica, per definizione, la determinazione del “reddito complessivo netto del contribuente”, quando esso si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato (art. 38 comma 4 del d.P.R. 600/1973). Dovendo essere comune il denominatore (reddito complessivo netto: dichiarato ed accertato in via sintetica) ai fini del raffronto - incidente sia sulla legittimità della rettifica, sia sulla misura di essa attraverso i ripetuti coefficienti -, non è consentito pertanto, nella verifica di congruità del reddito dichiarato, eliminare talune poste negative, poiché, così operando, si istituirebbe una relazione fra termini non omogenei. Evidente è l'errore in cui è incorso il giudice 'a quo', che a tale criterio normativo - imposto dalla indicata esigenza aritmetica - 3 non si è attenuto. Per questo la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, chiamata a procedere, nel rispetto di esso, al nuovo esame, con liquidazione finale anche delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001. Il Presidente Il Cons. estensore CORTE Enrico Papa Vincenzo Carbone - trico lega IL CANCELLIERE C1 Arnaldo SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2001 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CSA صماق E ZION ISTRA D.P.R. 26/4/1986 5 REG . N - DA B LL. IA TE I SENSI DEL A R ESEN B. TA TA U 131 IB IA A R . T R N E T A M