Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4208
CASS
Sentenza 23 marzo 2001

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Gli artt. 1526, comma secondo e 1384 cod. civ. (applicabili anche alla locazione finanziaria), i quali prevedono rispettivamente il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta in caso di risoluzione del contratto, per l'inadempimento del compratore, e la penale determinata nell'ammontare dei canoni ancora da pagare, non impongono una rigida correlazione all'entità del danno subito dal creditore, posto che in entrambi i casi non si tratta di risarcire un danno, ma, all'opposto, di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita. Pertanto la valutazione del giudice va condotta sul piano dell'equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dalla esecuzione del contratto.

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    Luca Candiani · https://www.altalex.com/ · 16 aprile 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4208
Data del deposito : 23 marzo 2001

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