Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
Gli artt. 1526, comma secondo e 1384 cod. civ. (applicabili anche alla locazione finanziaria), i quali prevedono rispettivamente il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta in caso di risoluzione del contratto, per l'inadempimento del compratore, e la penale determinata nell'ammontare dei canoni ancora da pagare, non impongono una rigida correlazione all'entità del danno subito dal creditore, posto che in entrambi i casi non si tratta di risarcire un danno, ma, all'opposto, di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita. Pertanto la valutazione del giudice va condotta sul piano dell'equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dalla esecuzione del contratto.
Commentario • 1
- 1. Il Legislatore, la Cassazione e il miracolo della moltiplicazione dei leasing finanziariAccesso limitatoLuca Candiani · https://www.altalex.com/ · 16 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI TA IO, elettivamente domiciliato in ROMA PLE RAGUSA 47, presso lo studio dell'avvocato TURCO SALVATORE, difeso dall'avvocato GRASSO EDUARDO, con studio in 95129 CATANIA VIALE XX SETTEMBRE, 40, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LEASINGROMA SPA, in persona rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PZA MAZZINI 27, difesa dall'avvocato SPERATI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1066/98 della Corte d'Appello di ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE emessa il 13/3/1998 depositata il 01/04/98; RG. 2235/96 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato ALESSANDRO SPERATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1986 la Assoleasing s.p.a., avvalsasi della clausola risolutiva espressa del contratto di locazione finanziaria di un mulino granulatore acquistato al prezzo di L. 50.000.000 oltre IVA, richiese nei confronti dell'inadempiente utilizzatore Di.Po.Plast. s.r.l. e del fideiussore IO Di TA decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 43.126.568 (nei confronti di quest'ultimo fino alla concorrenza della somma di 43.000.000), corrispondente all'ammontare dei quarantasei canoni successivi alla risoluzione, "attualizzati ai sensi dell'art. 19" del contratto di locazione. Avverso il decreto ingiuntivo proposero opposizione il debitore principale ed il TA deducendo la natura traslativa del contratto di leasing, l'applicabilità in via analogica delle regole di cui all'art. 1526 c.c. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà, la conseguente nullità della clausola che, per il caso di risoluzione, attribuiva al concedente il diritto di acquisire a titolo di indennità i canoni già scaduti e, a titolo di penale, il diritto al pagamento in unica soluzione dei canoni non ancora scaduti ed attualizzati nell'importo.
Per quanto in questa sede ancora interessa, il tribunale di Roma dichiarò inammissibile l'opposizione del Di TA e la corte d'appello, con sentenza n. 2560/92, la rigettò (salva la riduzione dell'importo da L. 43.000.000 a L. 38.500.000 su richiesta della Federleasing, succeduta alla Assoleasing, che aveva venduto il bene ricavandone la somma di L.
4.500.000 al netto del corrispettivo di opzione) sul rilievo che il fideiussore si era impegnato a versare l'importo che fosse stato richiesto alla Di.Po.Plast senza poter far valere eccezioni di qualsiasi natura se non dopo l'integrale pagamento.
Con sentenza n. 2909/96 la corte di cassazione, ritenuto che la clausola solve et repete non preclude al fideiussore di richiedere che siano applicate le disposizioni di cui agli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c., ha cassato la sentenza con rinvio affinché fosse individuato il tipo di contratto di leasing in concreto concluso tra le parti al fine di stabilire se fosse ad esso applicabile l'art. 1526 c.c.. Riassunto il giudizio dalla Leasingroma s.p.a., succeduta alla Federleasing, con sentenza n. 1066/98 la corte d'appello di Napoli ha condannato il Di TA al pagamento della somma di L. 34.420.150, oltre agli interessi, ed ha posto a suo carico i tre quarti delle spese processuali sostenute dall'altra parte nei vari gradi. Ha ritenuto il giudice del rinvio:
- che si vertesse in ipotesi di leasing traslativo e che al canone fosse stata essenzialmente assegnata una funzione di anticipazione rateizzata del prezzo del trasferimento (L. 75.497.500).
- che, peraltro, la sola riduzione possibile appariva quella della penale (ex art. 1384 c.c.) da L. 38.500.000 a L. 34.420.150, corrispondente alla somma di L.
4.079.850 rimessa dal debitore dopo la risoluzione ed imputata dal creditore ad interessi di mora anziché in conto penale;
- che nessuna ulteriore riduzione andava operata in quanto, tenuto conto del prezzo pagato dal concedente per il mulino (L. 55.950.000 complessive), dell'importo realizzato dal concedente per canoni e per effetto della vendita dopo la risoluzione (L. 30.440.000), dei tempi di realizzo (17 mesi per i canoni e circa tre anni per la vendita del mulino), dell'importo dovuto dal Di TA per effetto della operata riduzione della penale (L. 30.420.150), degli utili ragionevolmente propri di un'attività finanziaria e di investimento, doveva a quel punto escludersi ogni ulteriore squilibrio economico tra le prestazioni.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione IO Di TA affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso la Leasingroma s.p.a..
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo è dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c.. Afferma il ricorrente che con la sentenza n. 2909/96 la corte di cassazione, decidendo in ordine alla censura con la quale egli s'era doluto del comportamento omissivo dell'Assoleasing nell'esecuzione del contratto, dal quale era derivata la perdita del finanziamento a favore dell'utilizzatore Di.Po.Plast da parte della Cassa per il Mezzogiorno, rilevò che la corte d'appello "non ha preso in esame le eccezioni attinenti al comportamento dell'Assoleasing nella esecuzione del rapporto di base".
Nell'assunto che tale rilievo si risolse nell'accoglimento della relativa censura del Di TA avverso la sentenza n. 2560/92, si duole che la corte d'appello abbia omesso di pronunciarsi sullo stesso punto anche in sede di rinvio.
1.2. La censura è infondata.
Come correttamente posto in rilievo dalla controricorrente la corte di cassazione non aveva affatto accolto la censura del Di TA, ma aveva invece affermato che esattamente la corte d'appello, con la sentenza in quella sede impugnata, aveva omesso di esaminare, in presenza della clausola solve et repete, le eccezioni sollevate dal fideiussore in relazione all'esecuzione del rapporto da parte dell'Assoleasing, creditore beneficiario della garanzia. Si legge infatti nella precedente sentenza di questa corte n. 2909/96, a pagina 19: "la Corte d'appello ha, allora, applicato la clausola (solve et repete) in modo esatto quando, da un lato ha verificato se la garanzia era stata escussa in base all'allegazione che il contratto di leasing si fosse risolto per inadempimento della Di.Po.Plast e se il dedotto inadempimento vi fosse stato, dall'altro non ha preso in esame le eccezioni attinenti al comportamento dell'Assoleasing nell'esecuzione del rapporto di base". Il giudice di rinvio non avrebbe dunque potuto esaminare un punto sul quale si era formato il giudicato in senso opposto a quello prospettato dal ricorrente, che ha fondato la censura sul brano di un periodo di significato esattamente contrario.
2.1. Col secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1382, 1526 c.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 19 e 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in riferimento all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. Si duole il ricorrente che la corte di merito - nel ridurre ex art. 1526, comma 2, c.c. l'indennità convenuta a favore del concedente e relativa ai canoni già pagati, nonché, ex art. 1384 c.c., la penale determinata nell'ammontare dei canoni ancora da pagare - abbia contratto la somma dovuta in misura irrisoria, da L. 38.500.000 a L. 34.420.150, senza tener conto del danno effettivamente subito dalla società che aveva concesso il bene in locazione finanziaria;
danno che avrebbe dovuto essere allegato e provato dalla società concedente, com'era stato eccepito dal Di TA ma non considerato dalla corte di merito, che era così ancora una volta incorsa in un'omissione di pronuncia.
2.2. Anche tale censura è infondata.
La sentenza non è evidentemente censurabile in relazione all'entità della riduzione operata, in sè del tutto ininfluente in questa sede, ma alla correttezza dei criteri adottati dalla corte d'appello per l'esercizio del potere discrezionale di riduzione. L'art. 1526, comma 2, quanto alle rate pagate, lo subordina alla sola considerazione delle "circostanze" senza ulteriore qualificazione;
l'art. 1384 c.c., più specificamente, individua il parametro di riferimento per la riduzione della penale manifestamente eccessiva nell'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Nessuna delle due norme impone una rigida correlazione all'entità del danno subito dal creditore, posto che in entrambi i casi non si tratta di risarcire un danno, ma, all'opposto, di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita. Considerato, poi, l'interesse alla riduzione è del debitore inadempiente, appare del tutto improprio il riferimento del ricorrente all'onere del creditore di invocare la sussistenza del danno, ovvero di indicare gli elementi probatori atti a determinarne l'entità, incombendo se mai al debitore, ove difettino elementi per apprezzare immediatamente la eccessività delle conseguenze sfavorevoli che egli risentirebbe dalla applicazione della clausola pattizia, offrirli alla valutazione del giudice;
la quale va condotta sul piano dell'equilibrio delle prestazioni, inevitabilmente connotato, in caso di attività professionalmente esercitata dal concedente, dalla considerazione del margine di guadagno che egli si riprometteva di trarre dalla esatta esecuzione del contratto.
È quanto la corte d'appello ha appunto fatto laddove ha svolto le puntuali considerazioni già riportate nella parte espositiva.
3. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in L. 230.000, oltre a L.
4.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001