Sentenza 18 dicembre 2002
Massime • 2
In tema di cognizione del giudice di appello, l'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., nello stabilire, tra l'altro, che "può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione" tra circostanze a norma dell'art. 69 cod. pen., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta ( se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti ), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall'uso dell'inciso "quando occorre". Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti.
In tema di infortuni sul lavoro, risponde della violazione delle norme antinfortunistiche non solo colui il quale non le osservi o non le faccia osservare essendovi istituzionalmente tenuto, ma anche chi, pur non avendo nell'impresa una veste istituzionale formalmente riconosciuta, si comporti di fatto come se l'avesse e impartisca ordini nell'esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto della normativa a presidio della sua sicurezza. ( Nella fattispecie la Corte ha rilevato come fosse rimasta accertata una concreta ingerenza da parte dell'imputato - ancorché privo di attribuzioni formali o deleghe all'interno dell'organizzazione del cantiere - che tra le altre disposizioni aveva impartito quella cui conseguì l'evento dannoso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2002, n. 43343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43343 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2002 |
Testo completo
De persibre Italianeдерийные Yu menu del Popolo Khalien 43 343/03
La corte supreme di cocasione holience Purslice
18 dicembre 2002 Sesione IV Pemetefemale future n. 1501
Comparte de: A.G. 28705/2004 Presidente Renato Olivieri
Consigliere ue. Mariano Battisti
Salvatore Bognanni
11 Giovanni Federico 11
11 SA BI pronunciato be aguanteнушите все рюнин Venture sui ricorsi proposti de: IO ER,
IO RO e AL PO NF
CORTE SUPREMA DI CASSAZION CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE
Richiesta Copia studio Richiesta copia studio dal Sig. CAL'SSE avruso лo нитлине dal Sig. CIRRINCINE 6го per diritti € 18.85 per diritti €
1114-11-99 11 12-11-03 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE
della corte di appello di Roma del 27 febbraio 2001;
chile concluso u l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processauli e per il rigetto nel resto,
nonché per il rigetto degli altri ricorsi;
Day Indito fuile forte civile I'dov. R. Ippolito
che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
hoiti i difensoridiferion Avv.ti F. Dinacci e A.
Amato, che hanno chiesto l'accolgimento dei ricorsi: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO те La corte di appello di Roma, con sentenza del
pre-27 febbraio 2001, confermava la sentenza del tore di Roma, in data 16 ottobre 1997, nella parte in cui era stata affermata la penale responsabi-
lità di TE IO, RO IO e AL
nella loro qualità, il primo, diPont Gianfranco
titolare della omonima impresa di costruzioni edi-
il secondo di direttore del cantiere e, il11,
terzo, di geometra del servizio tecnologico della
AI che si occupava della manutenzione degli im-
per il reato di omicidio colposo, pianti tecnici aggravato dalla violazione delle norme antinforty-
artt. 4 D.P.R. 547/1955, B D.P.R.nistiche
164/1956 @ 374 D.P.R. 547/1956 in danno di Fer-
dinando ET.
Questi, ildipendente di TE IO,
quale si era reso aggiudicatario dell'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria presso la direzione generale della AI nell'ese-
guire il lavoro che gli era stato affidato manu-
delle apparecchiature della centrale ditenzione
1 condizionamento d'aria era caduto da una scala lariportando lesioni che ne avevano determinato morte, scala non idonea perché priva di vincoli
contro lo sbandamento e di appoggi antisdrucciole-
voli, non sufficientemente lunga e in assenza di persone che la trattenessero al piede, donde la
penale responsabilità degli imputati per avere messo a disposizione quella scala e, comunque, per consentito che l'operaio se ne servisse.avere potevanoLa corte, dopo avere affermato che non
esservi dubbi sulla responsabilità del datore di lavoro e del figlio di questi, direttore del can-
tiere, il quale in quel momento non era presente,
riteneva anche la responsabilità del Dal Pont per essersi questi ingerito, avendo disposto che il
lavoro, che avrebbe visto impegnato anche il Pem
venisse anticipato e che venissetullà, eseguito in un certo modo.
2 I difensori ricorrono per cassazione.
I - I l difensore di AL PO chiede l'annullamento della sentenza con cinque motivi.
2 a Denuncia, con il primo, "nullità della senten-
za del pretore, nonché della sentenza della corte
di appello per violazione dell'art. 178, lett. b)
e c), 521 e 522 C.p.p. in relazione all'art. 606,
comma 1, lett. C, c.p.p e per violazione degli artt. 546, lett. e), e 125 c.p.p. im relazione
all'art. 606, lett. c ed e) c.p.p., per avere il pretore condannato l'imputato per un fatto diverso da quello contestato e per avere il giudice di ap-
pello confermato, anche sul punto, la sentenza di condanna".
Deduce che "l'impugnata sentenza è viziata da
nullità nella parte in cui, confermando la pronun-
cia emessa dal giudice di primo grado, ha condan- nato l'imputato addebitandogli una forma di re-
sponsabilità per condotta omissiva impropria, in
tal modo violando il principio di correlazione tra
accusa e sentenza".
"Più dettagliatamente, nel capo di imputazione si contesta, sub a), al ricorrente il delitto di cui agli artt. 110, 113, 589, commi 1. 2, c.p.
per avere, in cooperazione con IO TE e
RO, cagionato per colpa la morte diIO
3 ET NA, mettendo a disposizione e CO-
munque consentendo che il ET utilizzasse una scala inidonea per seguire i lavori...con grave
violazione della normativa di prevenzione infortu-
ni sul lavoro, mentre la sentenza pronunciata dal
pretore ha condannato il AL PO per il reato di omicidio colposo commesso in forma di condotta 0-
missiva impropria, sul presupposto che il AL Pont
di sia ingerito in concreto nelle modalità di OF-
del lavoro, in talganizzazione moda rendendosi destinatario delle norme sulla prevenzione degli infortuni".
"Né - si aggiunge può dirsi, come fa la sen- tenza impugnata, che l'affermazione che il Dal
PO si era ingerito era stata unicamente l'espli-
citazione del modo in cui l'imputato aveva consen-
tito l'utilizzo della scala pericolosa, l'esplici-
tazione, cioè, della condotta commissiva".
'Questa affermazione, infatti, non tiene conto
formale, delle diversità esistenti, sia sul piano sia sul piano giuridico, tra la due condotte, l'u na omissiva impropria l'altra commissive, condotte che, nella sentenza, vengono considerate inopina-
4 tamente equivalenti, la prima esplicitazione della seconda
b wwww "Denuncia, con il secondo motivo, mancanza di
motivazione e comunque motivazione illogica per avere la corte ritenuto la responsabilità del AL
PO in contrasto con la regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p.", deducendo che anzi-"l'affermazione della corte, secondo cui 4
tutto pacifico non solo che fu AL Pont a comuni- care in anticipo all'impresa quale lavoro si do-
Vesse fare, ma anche a determinare l'inizio del lavoro stesso”, non è stata affatto dimostrata nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ché sul punto vi sono deposizioni testimoniali in contra-
sto tra di loro e, comunque, non univoche".
C Denuncia, con i l terzo motivo, "violazione de-
gli artt. 40, 113 e 589 c.p. e mancanza di motiva-
zione 0, in ogni caso, motivazione illogica, per avere la sentenza impugnata ritenuto il AL PO
responsabile del reato di omicidio colposo".
Deduce che:
i n "la sentenza, nell'affermare che 'ciò che era difissato nelle regole scritte non consentirebbe individuare responsabilità al di fuori dell'impre-
sa', esclude che possa pervenirsi ad una attribu-
zione di responsabilità a carico del ricorrente,
ovvero di qualsiasi soggetto al di fuori dell'im presa, mentre, poi, ritiene la responsabilità del
AL PO, sicuramente estraneo all'impresa";
"la sentenza individua la fonte della responsa™
bilità del AL PO nella asserita concreta inge- renza dello stesso nell'organizzazione del lavoro che lo avrebbe reso destinatario degli obblighi di natura cautelare, riconducibili alla norma di ca-
40; cpv. rattere generale contenuta nell'art.
laddove è certo che tale circostanza di fat c.p.
to non può considerarsi sufficiente a determinare il sorgere di obblighi di natura cautelare ex art. 40 c.p.";
"l'ingerenza può considerarsi fonte di obblighi di natura cautelare solo nell'ipotesi che il terzo
concretamente insediato nella posizione si sia del datore di lavoro, assumendo su di Sé propria l'organizzazione o direzione dell'attività lavora-
6 tiva e in tal modo incidendo sulla sfera di autonomia del medesimo, sicché il comportamento del terzo, che non comporti un esautoramento dei
poteri dai quali discendono gli obblighi cautela-
ri del datore di lavoro, non può giudicarsi suffi-
ciente a costituire una posizione di garanzia con-
corrente con quella di quest'ultimo"; d denuncia, con il quarto motivo, "violazione degli artt. 125 e 546 e mancanza di motivazione per non avere la sentenza impugnata concesso al
AL PO le attenuanti generiche prevalenti E per non avere configurato nell'operato del medesimo un
contributo di minima rilevanza";
denuncia, con il quinto motivo, "violazione
dell'art. 592 C.p-p- per avere la sentenza impu-
gnata condannato l'imputato alle spese processuali del secondo grado di giudizio nonostante il par-
ziale accoglimento dell'impugnazione avendo assol-
to la corte l'imputato dalla imputazione di frode processuale contestata al capo b)".
RO Мой I I I l difensore di TE IO e di
IO chiede, nei due ricorsi pressoché identi-
7 ci si distinguono nel quinto e nel settimo moti- Vo riservato soltanto a IO ER l'an-
nullamento della sentenza con sette motivi.
a Denuncia, con il primo, "inosservanza ed erro
in relazione nea applicazione dell'art. 40 c.p. all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e manifesta
illogicità della motivazione".
Deduce che "la corte di appello ha erroneamente
ritenuto che nella vicenda non vi sarebbe stata
interruzione del nesso di causalità, richiesto dall'art. 40, comma 2, c.p."
"
PremessO che l'istruttoria dibattimentale non
ha escluso l'eventualità che l'incidente occorso
al ET possa essere avvenuto per caso fortui-
oppure a causa di un comportamento assoluta-to,
mente colposo dello stesso ET, tanto nella
scelta della scala di legno, quanto nell'uso che
della stessa è stato fatto, il ET ha palese-
mente violato la norma antinfortunistica, dal mo-
mento che l'art. 8 del D.P.R. m. 164 del 1956 pre-
vede che, 'quando non sia attuabile l'adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale
0 devono essere trattenute al piede da altra perso-
na" : il ET è salito sulla scala senza che qualcuno la trattenesse al piede e tale comporta-
mento non può non definirsi anormale e inopinabi-
le, nonché del tutto esorbitante rispetto al lavo-
ro che il ET, insieme con il De NO, do-
compiere, lavoro che non prevedeva in alcunveva
modo che il ET salisse sulla scala".
b www Denuncia, con il secondo motivo, inosservanza erronea applicazione degli artt. 45 e 43 c.p. e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato rilievo della non evitabilità
dell'evento-morte in connessione con il verificar-
si di un altro evento eccezionale (improvviso ma-
lore del lavoratore)".
Deduce che la corte errà quando afferma che
'anche una caduta accidentale, un malore o simili
non escludono il nesso Causale tra la condotta an-
tidoverosa del datore di lavoro, per mancata pre-
disposizione di misure di prevenzione, l'even-
to", laddove la corte si sarebbe dovuta porre il quesito se, in presenza di un malore improvviso,
la predisposizione di misure di sicurezza avrebbe evitato la caduta e, quindi, le lesioni cui conse-
gui la morte, quesito la risposta al quale non può non essere negativa".
C Denuncia, con il terzo motivo, "inosservanza 0
erronea applicazione dell'art. 1655 C.C-> mancanza
© manifesta illogicità della motivazione su di un punto decisivo della controversia relativamente alla qualificazione del rapporto contrattuale tra la AI e la TA IO come 'rapporto da contratto di appalto' non, Come era stato in realtà, come rapporto da lavori in economia'
Premesso che "si ha esecuzione dei lavori in e-
conomia' quando il proprietario o, in genere, chi
ha bisogno di un'opera o di un servizio, si fa e-
gli stesso organizzatore dei lavori, coordinandone dirigendone direttamente l'esecuzione o acqui- e stando i materiali e procurandosi le necessarie prestazioni di lavoro"; che "il lavoro in economia
è l'antitesi, la negazione dell'appalto" e che
nel lavoro in economia la direzione dei lavori da "
questi parte del committente determina in capo a l'obbligo di garantire la sicurezza dal punto di antinfortunistico", deduce che la corte di vista
10 merito non ha affrontato il problema della quali-
ficazione del rapporto contrattuale tra la Rai a la ditta IO, rapporto che, stando al con-
tratto stipulato e a tutta una serie di circostan-
ze, era quello proprio dei lavori affidati in eco-
nomia, il che voleva dire che i due IO non
autonomia nella avevano nessuno spazio, nessuna gestione dei lavori". d Denuncia, con il quarto motivo, mancanza
illogicità della motivazione in ordinemanifesta alla partecipazione di RO IO al reato di Domicidio colposo", deducendo che nessuna respon-
sabilità può essere attribuita a Mauro IO
dal momento che, come è emerso dalle dichiarazioni rese in dibattimento, sono stati il preposto
Maurizio Canale e il direttore dei lavori I l
AL PO a dirigere di fatto e in concreto, per conto della AI, i lavori ai quali partecipava anche il ET, dando precise e continue dispo-
sizioni sulle varie fasi operative e sulle opera-
zioni da compiersi così esercitando l'effettiva direzione dei lavori".
" A Denuncia, con il quinto motivo, mancanza e
1 1 manifesta illogicità della motivazione e, comun-
applicazione que, inosservanza ed erronea dell'art. 40, comma 2, C.p., sotto il profilo del- la insussistenza del nesso di causalità per difet- to di specifici poteri di impedimento in capo a
" Mauro IO", deducendo che, a prescindere dal problema della delega, conferita da TE Me-
rigioli al figlio RO, questi non aveva poteri di spesa né poteri di gestione, il che significa che di fatto era privo di capacità decisionale in-sicché non poteva considerarsi effettivamente vestito di una posizione di garanzia avente ad og-
getto la salute e l'incolumità dei lavoratori". f Denuncia, con il sesto motivo, ""inosservanza a-degli artt. 125 e 546 c.p.p. e 69 c.p. per non
vere la sentenza impugnata concesso a Mauro Meri-
gioli le attenuanti generiche prevalenti sulla ag-
gravante": deducendo che "la corte di merito,
che "tenuto conto del descritto nell'affermare di ben grave trascuratezza rispetto a contesto esigenze di tutela del lavoratore che molto age-
volmente si potevano fronteggiare in cui è matu-
pervenirerato il fatto, non ritiene la corte di alle modifiche sollecitate anche dalla difesa Me-
12
J. S rigioli', non dà assolutamente conto del percorso logico che l'ha condotta a negare il giudizio di
prevalenza delle attenuanti sull'aggravante".
Come si è già accennato, i motivi nell'interesse di TE IO sono identici a quelli appena sintetizzati, fatta eccezione per i motivi quinto e settimo. Nel quinto motivo i l ricorrente denuncia ed erronea applicazione dell'art."inosservanza
40, comma 2, c.p. € D.P.R. 626/1994 e successive modifiche e manifesta illogicità della motivazio-
ne", deducendo che "sulla pretesa inefficacia del-
la delega la corte d'appello adduce come elemento
a sostegno della irrilevanza della delega stessa
circostanza che RO IO sarebbe statola
impiegato in altri cantieri, ponendo, così, a ba se della efficacia della delega, in materia antin-
esclusività fortunistica, un requisito di della posizione di garanzia che appare del tutto estra-
neo ai presupposti necessari richiesti dalla SU-
prema Corte per l'efficacia della delega, ché nul la vieta che un soggetto sia investito della vigi-
lanza di più cantieri".
13 Nel settimo motivo il ricorrente denuncia nos-
servanza dell'art. 175 C.p. e degli artt. 125 e
546 c.p.p., illogicità della sentenza e mancanza di motivazione, per non avere la sentenza impugna-
ta concesso a TE IO il beneficio della non menzione", deducendo che "la corte ha afferma-
to apoditticamente che la valutazione del giudice "
di primo grado, sul punto, è da condividere alla
luce di una pregressa condanna sempre nell'ambito dell'attività d'impresa (violazione di norme sul
collocamento)*".
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Il ricorso proposto nell'interesse del Dal
PO è infondato.
I Se si esamina la sentenza del pretore si con-
stata che questi non ha condannato il AL PO per un fatto diverso da quello contestato come
sostiene nel primo motivo ma per lo stesso fat- to, avendolo condannato per il reato ascritto al capo a), nel quale era stato rimproverato all'im-
putato di aver messo a disposizione di NA
ET una scala non idonea e, comunque, di aver
14 consentito che il ET la utilizzasse. condot-
ta commissiva, azione. posta in essere in coope-
razione con TE e RO IO.
I l pretore, però, doveva spiegare, motivare,
perché riteneva gli imputati responsabili della condotta commissiva loro contestata e, se per che il Walter e RO IO ha sottolineato primo era datore di lavoro del ET e il secon- do direttore del cantiere e, quindi, preposto al
cantiere, per il AL PO ha chiarito che, estra-
neo alla ditta IO, era da ritenersi respon-
ascritta sabile della stessa condotta commissiva ai due IO per essersi ingerito nel lavoro,
per avere dato ordini sulla esecuzione di quel la-
voro ai quali il De NO e il ET avevano
obbedito.
D'altro canto, se si riflette che il capo di im-
putazione, nel descrivere la qualità degli impu-
dopo avere detto che TE IO ri- tati,
spondeva in quanto titolare della omonima ditta di costruzioni edili e che RO IO rispondeva in quanto direttore del cantiere, precisava, per
il AL PO, che questi rispondeva perché sovrin-
1 tendeva i lavori al momento dell'infortunio, ci si rende perfettamente conto che il pretore doveva chiarire, spiegare appunto, in che cosa fosse con™
sistito quel sovrintendere del AL PO e lo ha chiarito avvalendosi di quanto era emerso dagli atti, in particolare dalle deposizioni testimonia-
li, le quali avevano descritto il AL PO in termini tali da far concludere che questi si era
ingerito, indicando, anche in quel momento,
quale lavoro dovesse essere fatto e come dovesse essere fatto.
Si comprende, allora, perché la corte di appello abbia potuto dire che il pretore, lungi dall'ave- re ritenuto un fatto diverso da quello contestato,
si era limitato ad esplicitare, a rendere, cioè,
costi- esplicito quel sovrintendere che altro non tuiva che il presupposto, il titolo sulla base
della quale il AL PO veniva chiamato a rispon-
dere, si era limitato a spiegare perché al AL
PO dovesse essere attribuito quel reato commis-
sivo.
Най I I La corte di appello, quanto all'ingerenza del
AL PO negata nel secondo motivo ha riper-
16 corso la strada già percorsa dal pretore, con alcune puntualizzazioni sulle prove testimoniali
dalle quali l'ingerenza era stata desunta.
La corte ha premesso che, "sul punto", sul in anticipo fatto che 'fu AL PO a comunicare
:
all'impresa quale lavoro si dovesse fare, ma anche
a determinare l'inizio del lavoro stesso” De Stefano è stato nettissimo al primo dibattimento nel riferire che la mattina dell'incidente era stato AL PO a venire a dire che dovevamo fare questo buco là sopra".
La corte, subito dopo, ha dato atto che "le di-
chiarazioni del teste in sede di indagini prelimi- nari "le direttive sul lavoro da svolgere le ri- ceveva da AP o dall'altro dipendente della
IO, Pellegrini" erano state di diverso contenuto ed erano state contestate al De NO
in applicazione dell'art. 500, comma 1, c.p.p.. leMa, ciò precisato, la corte ha affermato che dichiarazioni nella fase delle indagini prelimina- ri non sembrano togliere validità alla deposizio-
ne De NO nella parte in cui accredita una si-
17 tuazione di concreta ingerenza di AL PO, perché
tale profilo è esattamente lo stesso emerso nella
fase concitata, e proprio per questo più affidabi-
le sul piano della verità dei fatti, della scoper-
ta del grave infortunio".
"Si pensi ha proseguito la corte alla testi-
monianza SI, netta nel senso che in quegli attimi lui si rivolse a AL PO perché era questi che dirigeva i lavori;
del resto, lo stesso Simo-
nacci ha riferito che generalmente il AL PO an-
dava da AP, ma 'quando non c'era AP ve-
niva direttamente lui a darci disposizioni".
La corte, dunque, ha ritenuto attendibili le di-
chiarazioni rese da De NO in dibattimento perché suffragate dalle dichiarazioni del Simonac-
ci relative alla fase concitata verificatasi dopo l'infortunio, fase nella quale il Simonacci si
era rivolto al AL PO "perché era lui che diri-
geva i lavori".
Né può obiettarsi, come si fa nel motivo quasi a volerne sottolineare la contraddizione, che il
SI in dibattimento aveva detto, in un pri
18 Mo momento, che i lavori di poca rilevanza gli venivano indicati dal geometra AL PO e, in un
secondo momento, che le direttive sui lavori le prendeva da IO o da AP.
E', invero, agevole osservare sia che il Simo- nacci non ha escluso che alcuni lavori, sia pur di poca rilevanza, gli venissero indicati dal Dal
PO, insia che, stando alle sentenze e, parti-
colare, per quanto riguarda il AP, alla sen-
tenza del pretore, è incontroverso che il Simonac-
ci ricevesse direttive dal IO e dal AP
o, meglio, anche dal IO e dal AP. inIl pretore, infatti, ha posto accuratamente luce che il AP era il preposto al quale il
AL PO si rivolgeva in assenza di IO Mau-
direttore del cantiere, e che solo quando ilro,
IO e il AP mancavano e nel momento
dell'incidente né il IO, né il AP
erano sul luogo dell'incidente il Dal PO dava direttive agli operai della ditta appaltatrice.
E' da dire, quindi, che la tesi dell'ingerenza è stata adeguatamente e logicamente motivata dalle
19 due sentenze di merito.
III E' senza dubbio esatta la prima parte dell'affermazione che si legge nel terzo motivo,
mentre è priva di fondamento giuridico la seconda
parte.
E' esatto dire che "l'ingerenza può considerarsi fonte di obblighi solo nell'ipotesi che il terzo
si sia insediato nella posizione propria del dato- re di lavoro, assumendo su di sé l'organizzazione direzione dell'attività lavorativa", ma non
affatto esatto dire che "in tal modo colui che si ingerisce incide sulla sfera di autonomia del da-
tore di lavoro, sicché il comportamento del terzo,
non comporti un esautoramento dei poteri che dai quali discendono gli obblighi cautelari del datore di lavoro, non può giudicarsi sufficiente a costi-
tuire una posizione di garanzia concorrente con
quella di quest'ultimo".
E', per vero, innegabile che colui che si inge-
risce e. ingerendosi dando disposizioni e ordi- vede eseguite le proprie di- Wan ni ai dipendenti sposizioni e obbediti i propri ordini, si compor-
20 ta, di fatto, in quel momento, a seconda delle di-
sposizioni che dà o degli ordini che impartisce,
come si comporterebbero il datore di lavoro, il direttore del cantiere o il capo cantiere.
di Ma, ciò non significa affatto che il datore lavoro, il direttore del cantiere, il preposto siano esautorati dei loro poteri, quasi fossero stati vittime di un atto di violenza, ma significa
вар soltanto che, in quel momento o in quel lasso di che può essere più o meno lungo non 11 tempo esercitano e che altri, cui le maestranze ricono- scono un potere di supplenza, li sostituisce eser-
citando gli stessi poteri, esercizio che viene me-
no allorché coloro che sono investiti iure di quei poteri tornano ad esercitarli. Ed è sulla base di questo ricorrente dato fat- tuale che la giurisprudenza di questa suprema
corte ha sempre affermato che risponde della vio-
lazione delle norme antinfortunistiche non solo chi non le osservi 0 non le faccia osservare pur essendovi istituzionalmente tenuto, ma anche chi,
pur non avendo nella impresa una veste istituzio-
nale formalmente riconosciuta, si comporti, di
21 fatto, come se l'avesse impartisca ordini nell'esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto delle norme antin-
fortunistiche, responsabilità, quest'ultima, che non esclude, ove ne ricorrano le condizioni, come nel caso di specie, quella di coloro cui spetta di diritto di impartire gli ordini e di pretende-
re il rispetto delle norme antinfortunistiche. IV La corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego del giudizio di prevalenza, avendo mes-
so in evidenza la ben grave trascuratezza "rispet-
to alle esigenze di tutela del lavoratore che mol-
to agevolmente si potevano fronteggiare" e avendo
rilevato, quanto alla attenuante della minima par-
temi entrambi tecipazione, ex art. 114 C.p. >
trattati nel quarto motivo che l'attenuante in
"appariva inadeguata alla importanzaquestione
dell'effettivo contributo causale dell'imputato dal PO che dette il via ai lavori".
stando alle Se il AL PO si è ingerito e,
l'ingerirsi, di merito, si è ingerito sentenze воб incompati- caso di specie, è ontologicamente nel bile, per come descritto nelle due sentenze, con
22 la attenuante della minima partecipazione, del pressoché insignificante contributo causale.
E ' vero che AL PO & stato assolto dalla کیا
corte dalla imputazione di frode processuale w ca-
po B) sicché si sostiene nel quinto motivo 3
doveva essere condannato al pagamento delle non spese del grado.
Ma, è proprio ciò che la corte di merito ha fat-
to, dicendo espressamente, nella motivazione, che
alle spese del grado sarebbero stati condannati soltanto i IO e condannando, nel dispositi-
soltanto questi ultimi.VO.
Il dispositivo letto in udienza che è ripor- tato nella sentenza è, però, diverso, essendo-
si data per scontata la fondatezza della censura "
risultata, invece, infondata.
Dovrà provvedersi alla relativa correzione. 2 I ricorsi di IO ER e di IO
RO sono infondati. I www E' destituita di qualsiasi fondamento giuridi-
23 la tesi, sostenuta nel primo motivo, secondo CO
cui 1'istruttoria dibattimentale non avrebbe scluso che l'incidente possa essersi verificato per caso fortuito, oppure a causa di un comporta- mento assolutamente colposo dello stesso ET,
quantotanto nella scelta della scala di legno,
nll'uso che della stessa è stato fatto in palese
1956:violazione dll'art. 8 del D.P.R. n. 164 del il ET era salito sulla scala senza che qual-
cuno la trattenesse al piede e tale comportamento non può non definirsi anormale e inopinabile, del
tutto esorbitante rispetto al lavoro del ET e
del De NO.
2 La corte di merito ha escluso che l'infortu-
nio possa essere dipeso da un caso fortuito, quale l'improvvisa e imprevedibile interruzione dell'e-
nergia elettrica, negata, senza incertezze, dal De
NO e affermata, con molte incertezze, da
altri e non in relazione al luogo in cui si trova-
Va i l ET.
вой I ] ricorrente, comunque, si è limitato ad af-
fermare che l'istruttoria dibattimentale non aveva
escluso l'eventualità che l'incidente occorso al
24 ET potesse essere avvenuto per caso fortuito,
affermazione che, come può notarsi, non tiene in
alcun conto quanto la corte ha scritto sul punto e la cui genericità, quindi, è fuori discussione.
E', invece, manifestamente infondata la tesi b l'infortunio potrebbe essersi verificato per che condotta colposa del ET, da ravvisarsi 0
nell essere salito il ET su quella scala sen-
za avere alcuna ragione di farlo 0 nell'esservi salito a ragione ma, comunque, per imprudenza perché senza che qualcuno la trattenesse al pie-
de, ponendo, così, in essere, in entrambi 1. casi,
un comportamento anomalo, inopinabile, esorbitan-
te.
E' da premettere, sul punto, che il ET, 0-
peraio, è salito sulla scala della quale si era servito in precedenza il suo collega De Stefano.
scala certamente non appartenente agli operai. né
scelta da costoro, ma dagli stessi utilizzata
perché era la scala posta a loro disposizione per
eseguire quel lavoro, come risulta, con certezza,
dalle sentenze di merito.
Ciò chiarito, ove rispondesse al vero che il Pe-
25 tulla è salito su quella scala imprudentemente perché non aveva alcuna ragione per salirvi, non
per questo la condotta del lavoratore potrebbe de-
finirsi anomala, inopinabile, esorbitante.
Al ET, infatti, come accertato dalle sentenze di merito, era stato affidato un lavoro,
quel lavoro che avrebbe dovuto eseguire insieme con il De NO che imponeva di accedere, con se, per la scala, in un cunicolo, sicché, anche essere stato preceduto dal De NO, il quale aveva iniziato a praticare;
in quel cunicolo, 11
buco che doveva essere fatto, non era indispensa- bile che pure il ET salisse, poteva benis- simo accadere che, per una qualche ragione procedendo semplicemente per vedere come stessero
- il ET quei lavori ai quali era interessato dove si si portasse sulla scala per accedere trovava il De NO.
Il ET, dunque, è salito pur sempre in occa-
sione del lavoro, grazie al lavoro, che stava ese-
quendo, donde l'assoluta insussistenza della anor-
malità della sua condotta.
Ma, che il ET sia salito su quella scala
26 in non avendo ragione di salirvi è stato escluso,
termini impu-più che persuasivi, dalla sentenza gnata, avendo messo in risalto la corte di appello sia che il muratore era il ET mentre il De
NO era soltanto il manovale, sia che accanto
al corpo del ET furono trovati oggetti
- me-
tro, livella e martello chiaramente collegati al SUO ruolo di muratore", il che vuol dire, innega-
bilmente, che il ET stava salendo su quella scala in relazione al suo ruolo, alle sue mansio-
ni.
Né ha diverso rilievo l'imprudenza nella secon-
da ipotesi, nell'essere salito il ET sulla scala, pur dovendo salirvi, ma senza preoccuparsi che qualcuno la trattenesse al piede.
Volendo darla per scontata, si sarebbe trattato,
infatti, di un'imprudenza che, per giurisprudenza costante, non costituisce causa esclusiva da sola sufficiente a determinare l'evento, perché, se il
lavoratore non deve essere imprudente, è, in ogni
Caso, il datore di lavoro o gli altri eventuali
dirigenti con poteri di intervento in questo ca-
so il direttore tecnico e il AL PO
- che avreb
27 bero dovuto impedire l'imprudenza, ché, come que-
l'obbligo sta suprema corte ha sempre affermato,
del datore di lavoro e degli altri che sono tenuti al rispetto delle norme antinfortunistiche è pre-
visto anche per impedire le imprudenze dei lavora-
tori, ai quali debbono essere forniti strumenti di lavoro corrispondenti alle norme di legge quanto a sicurezza e ai quali va interdetto l'uso di stru-
menti privi dei presidi che la legge esige venga-
no posti in essere.
II I l secondo motivo con il quale si censura
l'affermazione della sentenza che "anche una con-
dotta accidentale, un malore o simili non escludo-
rapporto di causalità tra la condotta dove-no il
rosa del datore di lavoro, per mancata predisposi-
zione di misure di prevenzione, e l'evento" è,
in un certo senso, fondato, anche se da questa non possono trarsi le consequenze volu-fondatezza te dai ricorrenti, tenuto conto che la corte di merito ha, comunque, escluso che causa dell'even-
to sia stata un malore improvviso.
WM lo si è appena ricordato E' che le vero.
- laantinfortunistiche tendono a garantire misure
28 incolumità del lavoratore anche dalle sue impru-
denze, con la conseguenza che, se il lavoratore,
per esempio, non usa le cinture di sicurezza 0
perché non fornitegli o perché, pur fornitegli,
lo obbliga ad indossarle, o se, Come nel nessuno senza ispecie, si avvale di una scala caso di presidi antinfortunistici previsti dalla legge,
l'eventuale infortunio seguito da lesioni 0 da morte non può non essere addebitato al datore di lavoro. Ma, ciò, ovviamente, alla condizione che l'in- fortunio sia dipeso dalla violazione della norma antinfortunistica 0 anche dalla violazione della norma antinfortunistica, sicché, ove si accertasse
che, certa la violazione della norma antinfortuni-
stica, l'infortunio non ha avuto Come causa la violazione di quella norma, ma un malore improv-
viso, una caduta accidentale, nei quali quella violazione non ha avuto alcuna incidenza, l'evento
è indubbio non potrebbe essere posto a carico del datore di lavoro o degli altri ai quali, per le funzioni © mansioni che esercitano nell'azien-
da o nell'impresa, potrebbe essere posto a carico.
E nella fattispecie la corte di merito, se ha
29 fatto la non corretta affermazione censurata nel motivo, l'ha fatta dopo avere detto, concludendo
sull'argomento, "che non vi sono elementi di una qualche serietà per ritenere che ET fosse all'atto dell'incidente in condizioni di salute tali da determinare di per sé un malore", proposi-
zione che consente di ritenere quella affermazione un inutile obiter dictum.
III Non è fondata la censura del terzo motivo secondo cui la corte di merito non ha risposto al quesito, devolutole con i motivi di appello, sul-
la natura del contratto tra la AI e la ditta Me-
rigioli.
Quest'ultima aveva sostenuto e 10 ribadisce motivo che il rapporto contrattuale che la nel legava alla AI non era un "rapporto da contratto
di appalto", ma "rapporto da lavori in economia",
la cui peculiarità sta nel fatto che "il proprie-
tario 0 in genere, chi ha bisogno di un'opera
-
un servizio, si fa egli stesso organizzatore di dei lavori, coordinandone e dirigendone diretta-
mente l'esecuzione O acquistando i materiali procurandosi le necessarie prestazioni di lavoro",
30 con la conseguenza che "nel lavoro in economia la direzione dei lavori da parte del committente de-
termina in capo a questi l'obbligo di garantire la sicurezza dal punto di vista antinfortunistico",
sicché, nella specie, soltanto sulla AI gravava
l'obbligo della sorveglianza e della tutela antin-
fortunistica".
Ebbene, la censura non è fondata perché la cor-
te di appello ha risposto puntualmente a tutto ciò
3 pag. 12, nella quale, dopo avere premessSO che
"non poteva prestarsi ad incertezze di sorta l'at-
tribuzione della responsabilità dell'infortunio al
1992 a sua firma indirizzata alla Rai". ваю datore di lavoro, ha aggiunto che "IO Val-
ter non ha certo contestato la lettera 30 novembre Meri-"In questa lettera proseguiva la corte gioli ER comunicava alla AI di avere redatto
'il piano delle misure di sicurezza fisica dei la-
voratori', di avere programmato "l'analisi det-
tagliata dei processi di costruzione delle opere
Oggetto dell'appalto, le modalità esecutive, le
attrezzature di cantiere...le misure di sicurezza,
le protezioni collettive e/o individuali che ver-
31 ranno adottate per ciascuna fase od operazioni 8-
secutiva, per assicurare il pieno rispetto delle
disposizioni vigenti, le operazioni di manutenzio- ne periodica da effettuare sulle attrezzature,
macchine e dispositivi installati
"Comunicava, inoltre, così, sempre la corte di avere nominato IO RO direttore del
dell'ap- cantiere, responsabile delle condizioni in particolare, dell'adozione delle misu- palto e,
re di sicurezza".
I l commento della corte, dopo la trascrizione di questa lettera, è stato nel senso che tali impe-
gni sono, all'evidenza, di tale ampiezza da azze-
rare il valore di quell'argomentazione dei gravami secondo cui sarebbe decisivo il fattoIO
che le opere erano in concreto prestate con ordi-
ne aperto', cioè senza indicazione del tipo di la-
vorazione".
La corte ha escluso, dunque, con ragioni logi-
camente ineccepibili che quello scritto consentis-
se di dubitare che il contratto AI-IO fos- вот Se un contratto di appalto e, quindi, di dubitare
32 l'impresa sia sulla individuazione del soggetto,
IO, avrebbe eseguito le opere, siache conseguentesulla individuazione del soggetto,
sempre l'impresa IO, cui sarebbe spettata
la tutela antinfortunistica, descritta, in quella lettera, con dovizia di particolari, e siffatto
giudizio della corte sulla natura del contratto giudizio di fatto non prestandosi ad alcun ri-
lievo sul piano logico-giuridico, sfugge del tutto al controllo di legittimità. IV Il difensore di IO RO deduce, nel
che nessuna responsabilità può es-quarto motivo,
sere attribuita all'imputato dal momento che, come
:
e emerso dalle dichiarazioni rese in dibattimento,
sono stati il preposto m il Canale e il diretto-
re dei lavori il Dal Pont a dirigere di fatto
7e in concreto, per conto della AI, i lavori" e
" nel quinto motivo, che, in ogni caso, a prescin- dere dalla delega, conferita da ER IO
figlio, questi non aveva poteri decisionali, al sicché non poteva dirsi investito di una posizione di garanzia".
I due motivi sono infondati.
33 La corte di merito, dopo essersi soffermata sul-
la natura del contratto, è entrata nel dettaglio dimostrando perché IO RO dovesse essere
ritenuto responsabile dell'infortunio, mettendo in
"AP aveva riferito che Dalrisalto che
PO, uno o due giorni prima dell'infortunio, lo aveva informato del lavoro da eseguire e lui ne aveva parlato a IO RO, anche con riferi-
mento alla scala da usare, una più alta;
e lo stesso IO RO aveva confermato di avere che, conoscenza sommaria dei lavori" E in genere
AP gli aveva parlato di una scala comunque,
idonea circa tre metri da acquistare ed era pacifico ha aggiunto la corte che la scala che
-
serviva fu appunto acquistata subito dopo aver ap-
preso, il IO, il tipo di lavorazione da
eseguire".
I l IO, quindi, era stato informato dei lavori che sarebbero stati eseguiti anche perché
preoccupasse di fornire i lavoratori di una si scala idonea, informazione che, tra l'altro, non sostiene nel terzo motivo, appena esaminato, il вот avrebbe certamente avuto alcun senso se, Come si
34 rapporto contrattuale fosse stato un rapporto da lavori in economia con piena assunzione di respon-
sabilità, anche ai fini antinfortunistici, del committente.
Ai dettagli, sulla posizione del IO, che si leggono nella sentenza impugnata debbono ag-
giungersi quelli che si leggono in due pagine del-
la sentenza del pretore. Nella pagina dedicata al AP, pretore,
dopo avere detto si è avuto già occasione di sottolinearlo che "il AL PO si rivolgeva al
AP in assenza di RO IO", ha ag-
giunto che "il AP aveva un'autonomia di Cassa che certamente non era destinata solo alla ripara-
zione del camion da lui guidato se con i fondi presenti in cassa fu acquistata la scala".
pagina precedente il pretore aveva af - E nella con maggiore puntualità, che "lo stesso fermato,
imputato RO IO aveva riconosciuto di avere dato disposizioni per l'acquisto della
scala in quanto dovevano essere effettuati lavori in alto e di avere appreso tale circostanza circa
35 due giorni prima, il che si evince anche dalla di-
chiarazione del AP che ha confermato di avere
acquistato la scala in accordo con RO IO
perché due giorni prima AL PO aveva detto loro che dovevano essere effettuati i lavori".
inD'altro canto, la corte ha, a ragione, posto rilievo, quanto alle risorse di cui poteva dispor- re IO RO come direttore tecnico e re-
antinfortuni-sponsabile del rispetto delle norme stiche. che, in questo caso, si trattava non di "
assicurare sofisticate attrezzature in funzione di opere complesse, ma di (acquistare) una semplice scala, cioè di uno strumento elementare dell'atti-
vità edile".
E certa, lapertanto, la supremazia o se non
-
supremazia, la contitolarità del potere di inter-
vento di IO RO nel cantiere ed è certo
1'intervento inperché dimostrato dai fatti quel caso. affinché venissero rispettate le norme
antinfortunistiche con l'acquisto di una scala i -
donea, scala, peraltro, acquistata, ma non posta a disposizione dei lavoratori.
V m Il problema delle attenuanti generiche, pre-
36 valenti sulla aggravante, non è stato devoluto dai al giudice di appello, come, invece,IO
lo era stato per il AL PO ma > come ha sotto-
lineato la corte a pag. 15 della sentenza, è stato trattato dalla difesa soltanto nella discussione dinanzi al giudice di appello.
applicazione dellaNon può allora, non farsi sentenza delle ss.UU. 16 marzo 1994, Magatti, se-
condo cui "l'art. 597, comma 5, c.p.p. > nello sta-
bilire, tra l'altro, che 'può essere effettuato,
quando occorre, il giudizio di comparazione tra circostanze a norma dell'art. 69 c.p., ha attri-
buito al giudice di appello non un ulteriore pote-
re d'ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta, Se in preceden- za erano state applicate solo circostanze aggra-
vanti il giudizio di comparazione, come si evin-
ce appunto dall'uso dell'inciso 'quando occorre'".
"Ne deriva che il potere di effettuare il giudi-
zio di comparazione ai sensi della detta norma subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti".
37 La corte, non avendo applicato d'ufficio cir-
costanze attenuanti, non poteva porsi d'ufficio il problema di un più favorevole giudizio di compara-
zione; tuttavia, se 10 ఉ posto, risolvendolo,
come si è visto per il AL PO, con considerazio- ni più che adeguate.
VI I l quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di IO ER mon merita ac-
coglimento.
Nel motivo non si contesta che IO Mauro,
al quale il padre ER aveva conferito, nel caso
di specie, la delega anche ai fini dell' osservan-
za delle norme antinfortunistiche, fosse contempo-
raneamente impegnato in altri cantieri.
E, allora, 1'affermazione del pretore, Fatta
propria dalla corte di appello, che questa contem-
poraneità rendeva la delega pressoché inoperante e, quindi, inidonea, è tutt'altro che erronea.
princi- I ] datore di lavoro. come è noto. f
antinfortunistiche, pale destinatario delle norme
38 i l che significa che è colui cui spetta fornire i
e pretendere, per primo,presidi antinfortunistici che le norme antinfortunistiche vengano osservate.
I l datore di lavoro, però, può delegare ad altri delega sia suoi poteri alla condizione che la
: inequivoca e alla ulteriore condizione che il de- :
legato sia in grado di esercitare i poteri delega-
tigli sia perché capace, sia perché posto nelle
condizioni di esercitarle, condizioni che non può
sussistano allorché si accerti, come hanno dirsi accertato i giudici di merito, che IO RO
contemporaneo controllo di diversi can- il
A
B
A
E
B
tieri.
Il delegato, rappresentando il datore di lavoro,
non può non essere presente nal cantiere.
La sua assenza, infatti, equivarrebbe all'as-
senza del datore di lavoro, il quale, invece, non
può non essere là dove si svolge il lavoro potendo ritenersi esonerato dall'essere presente 41. può
avere valide ragioni per non esserlo rilasciando idonea delega a persona che sia in grado di esser-
ne l'alter ego anche ai fini antinfortunistici.
39 OS-Ma, prescindendo da ciò, la corte ha anche servato che "IO ER non aveva negato,
nel corso del SUO esame, di essersi comunque rim gestione del servato uno spazio personale nella cantiere dicendo "controllavo io, sennò mio fi-
glio", espressione che, a ben vedere, ha il valore
logico attribuitogli implicitamente della corte
di appello di una concreta riappropriazione dei poteri delegati sul presupposto che il figlio fos-
inadeguato o, comunque, non fosse in gradose di provvedere al controllo. VII La Corte ha negato il beneficio della non menzione wwww settimo motivo nell'interesse di Meri-
gioli ER facendo proprio il giudizio nega- tivo del pretore, il quale aveva fondato il rim
fiuto SU una pregressa condanna nell'ambito motivazione, dell'attività di impresa" e questa corretta sul piano logico-giuridico, non si presta a censure in questa sede.
3 Ciò premesso, la sentenza impugnata va annul-
lata limitatamente alla condanna di AL PO Gian- franco al pagamento delle spese processuali;
11
40 ricorso va rigettato nel resto;
vanno, poi, riget-
tati i ricorsi di IO ER e IO
RO che vanno condannati al pagamento delle spe-
se processuali;
tutti vanno condannati alla rifu-
sione delle spese a favore delle parti civili.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di AL PO NF al pagamento delle spese processuali;
rigetta i] ricorso nel resto e rigetta
ricorsi di IO ER e IO RO 1.
che condanna
in solido al pagamento delle spese processuali.
تجھے condanna altresì, tutti i ricorrenti in solido alla rifu-
sione delle spese sostenute dalle parti civili AD
AT LA ES che liquida in Com-
plessivi euro 2000,00, di cui euro 20,66 per spe-
se.
41 Così deciso in Roma
estensore il 18 dicembre 2002.
Il presidente
CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Fenale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 1 NOV. 2003 E
R
R
IL COLLABORATORE ON CANCELLERIA U
A
Maria Angelilli
42 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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Rom. 12-x+2005 Remis Shr-
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