Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2002, n. 43343
CASS
Sentenza 18 dicembre 2002

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In tema di cognizione del giudice di appello, l'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., nello stabilire, tra l'altro, che "può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione" tra circostanze a norma dell'art. 69 cod. pen., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta ( se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti ), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall'uso dell'inciso "quando occorre". Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti.

In tema di infortuni sul lavoro, risponde della violazione delle norme antinfortunistiche non solo colui il quale non le osservi o non le faccia osservare essendovi istituzionalmente tenuto, ma anche chi, pur non avendo nell'impresa una veste istituzionale formalmente riconosciuta, si comporti di fatto come se l'avesse e impartisca ordini nell'esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto della normativa a presidio della sua sicurezza. ( Nella fattispecie la Corte ha rilevato come fosse rimasta accertata una concreta ingerenza da parte dell'imputato - ancorché privo di attribuzioni formali o deleghe all'interno dell'organizzazione del cantiere - che tra le altre disposizioni aveva impartito quella cui conseguì l'evento dannoso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2002, n. 43343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43343
    Data del deposito : 18 dicembre 2002

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