Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell'art.4 D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1999, n. 11406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11406 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 6/7/1999
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N.2672
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N.1614/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI MO TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Gela in data 24/02/'98, Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. A. Albano, il quale ha chieste il rigetto del ricorso, perché infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Gela in data 24/02/'98 ON Di RA veniva condannato alla pena di L. 600.000 di ammenda quale colpevole del reato previsto dagli ant. 4 e 391 lett. b) D.P.R. 27/04/'55, n. 547, che gli era stato contestato per avere, quale capo squadra presso la "Petroservices Mediterranea s.r.l." corrente in Gela, omesso di disporre ed esigere che i singoli lavoratori usassero i mezzi di protezione posti a loro disposizione ed, in particolare, che NO PA usasse, il 23/06/'95, i guanti di protezione prima di afferrare due lastre in ferro a temperatura elevata, procurandosi ustioni di primo grado ad un dito della mano sinistra.
Affermava ed osservava, fra l'altro, il Pretore, che dalle indagini esperite dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta e dalle dichiarazioni e precisazioni fornite in giudizio dal verbalizzante Ispettore Amico, era emerso e doveva ritenersi accertato:
a) che, in base all'organigramma della società, responsabile della sicurezza all'interno della azienda era NI IA il quale aveva specificamente delegato al capo squadra ON Di RA la vigilanza in ordine all'effettivo e corretto uso dei mezzi di protezione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) che fra i compiti del detto capo squadra rientravano quello di sovrintendere ai lavori dando le opportune direttive ai lavoratori e quello di accertarsi che gli addetti al settore affidatogli usassero i mezzi di protezione sopra indicati;
c) che il soggetto con qualifica di capo squadra deve essere annoveralo fra i "preposti" di cui all'art. 4 D.P.R. 547/'55 e, dunque, fra i destinatari delle norme di prevenzione antinfortunistica;
d) che il legale rappresentante della società, datore di lavoro, aveva fornito i propri dipendenti di idonei guanti di protezione che il PA aveva negligentemente omesso di usare prima di afferrare la lastra di ferro, ancora calda, che gli aveva procurato, il 23/06/'95, delle ustioni;
e) che all'imputato, quale capo squadra, era addebitabile il fatto di non avere controllato e preteso che il lavoratore da ultimo menzionato usasse i guanti in questione, così venendo meno all'obbligo di far rispettare la norma di prevenzione degli infortuni sul lavoro che imponeva l'uso dei detti guanti.
Avverso tale decisione l'imputato proponeva appello, con l'ausilio del proprio difensore, per chiedere l'assoluzione dal reato ascrittogli, con formula piena, contestando di essere destinatario, al momento del fatto, dell'obbligo di controllo del rispetto delle norme di prevenzione antinfortunistica in quanto l'Ing. NI Di LO, rappresentante legale della società, l'11/05/'95 aveva nominato responsabile del servizio di sicurezza l'Ing. NI IA, sicché era costui preposto al controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, compito non delegabile, mentre a lui, quale capo squadra, erano devolute le mansioni di gestione delle operazioni del settore affidatogli e quelle di controllo della manutenzione dei relativi impianti. La Corte d'Appello di Caltanissetta, cui gli atti erano stati inviati, rilevato trattarsi di impugnazione di sentenza non appellabile - perché di condanna, per contravvenzione, a pena solo pecuniaria - con ordinanza del 5/11/'98 qualificava la stessa come ricorso in sede di legittimità e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, per il corso ulteriore.
Con memoria dell'1/07/'99 il difensore del Di RA ha prodotto, come si rileva dall'indice in essa contenuto, i seguenti documenti: relazione dell'Ispettorato del Lavoro di Caltanissetta n. 71 del 7/03/'96; dichiarazione di assegnazione di incarico al Di RA;
nomina del responsabile del servizio di prevenzione nella persona dell'Ing. IA NI e curriculum professionale del responsabile del servizio prevenzione.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art.616 c.p.p, al pagamento delle spese processuali.
Preliminarmente la Corte rileva l'inammissibilità della produzione dei documenti allegati alla memoria in data 1/07/'99, volti a lumeggiare circostanze di fatto non valutabili in sede di legittimità, sicché di essi non viene tenuto alcun conto. In punto di fatto deve ritenersi accertato - e non può essere discusso in questa sede - che al Di RA fosse stata conferita specifica e regolare delega anche per il controllo del rispetto, nel settore affidatogli come capo squadra, delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, una delle quali imponeva agli operai di usare i guanti, ricevuti in dotazione, prima di toccare lastre incandescenti.
Ciò premesso, la qualifica di "preposto" attribuita al ricorrente deve essere considerata legittima sia perché, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento di essa ad un soggetto va fatta, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alla mansioni effettivamente svolte nell'impresa, sia perché chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da potere loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto, a norma dell'art. 4 D.P.R. 27/04/'55, n. 547, all'osservanza, ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori (v. conf. Cass. Sez. IV, 20/01/'98, Cichetti e sez. lavoro, 20/08/'96, n. 7669, Soc. India c. INAIL).
Il controllo che il datore di lavoro o il preposto debbono esercitare sull'operato dei dipendenti, affinché non si verifichino infortuni, essendo finalizzato alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, non può risolversi nella sola messa a loro disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire uno degli impegni prioritari degli stessi, gravando su di loro anche l'onere di fare cultura sul rispetto delle norme di prevenzione e di svolgere continua ed assidua azione pedagogica con il ricorso, se necessario, a sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non si adeguino alle dette disposizioni (v. conf. Cass. Sez. IV, 6/10/'95, Villa). L'art. 4 lett. c) D.P.R. 547/'55 impone pure ai "preposti" l'obbligo di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione e, quindi, essendo stato il ricorrente ritenuto - in punto di fatto - investito di tale qualifica, legittimamente egli è stato considerato destinatario dell'obbligo di controllo del rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da ON Di RA avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Gela in data 24/02/'98 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1999