Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, con riferimento al principio della scindibilità della confessione che opera nel processo penale, il giudice può ritenere veridica anche soltanto parte della confessione resa dall'imputato disattendendo per contro altre parti, allorchè si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale, e purchè giustifichi la scelta valutativa con idonea motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2004, n. 40171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40171 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 16/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 964
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 43088/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NN;
avverso la sentenza in data 27.11.2001 della Corte d'appello di Genova;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. ANTONIO ALBANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la trasmissione degli atti al suo ufficio per l'esercizio dell'azione disciplinare.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 21.2.2002 NI UT ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27.11.2001 della Corte d'appello di Genova che in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal g.u.p. del Tribunale di Savona il 19.1.1993 (ma depositata dopo ben sette anni), ritenute prevalenti le attenuanti generiche sull'aggravante del numero delle persone, ed eliminata la pena accessoria, riduceva ad anni due di reclusione e lire 20.000.000 di multa la pena irrogata in prime cure per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 71, comma 1 e 74 comma 1, n. 2 e comma 2 della legge 685/75 e di cui agli artt. 6, comma 2, 110 c.p., 71, co. 1 e 74, comma 1 n. 2, l. 685/75, fatti del 1989-1990, ferme restando la ritenuta la continuazione, l'attenuante di cui all'art. 73, ult. co. D.P.R. 309/90 e la diminuzione premiale per la scelta del rito. Lamenta il ricorrente con il primo motivo l'inesistenza della sentenza del g.u.p. del Tribunale di Savona, siccome depositata non nei 60 giorni entro i quali si era riservato di decidere, termine che non poteva fissare, ciò competendo solo al giudice del dibattimento (Cass. 28.7.95, Chiurazzi, RV. 202249), ma dopo ben sette anni. Ciò in quanto una tale distanza di tempo lede i diritti della difesa, cui non consente di compiere precise e puntuali osservazioni su fatti avvenuti tanto tempo prima, lede il diritto-dovere dello Stato di far luce sui fatti verificatisi con tempestività, ed il diritto del cittadino a conoscere in un ragionevole lasso di tempo i motivi che hanno determinato il giudice a ritenere provata la sussistenza della sua responsabilità penale. Il motivo è palesemente infondato, stante il principio codificato della tassatività delle nullità. Con un secondo motivo lamenta l'imputato la declaratoria di responsabilità in ordine al capo b), ossia all'importazione di 305 grammi di cocaina, considerato che gli imputati hanno sostanzialmente ammesso i fatti, ma hanno escluso che la consegna fosse stata commissionata dal UT, di tal che le dichiarazioni vanno valutate nella loro globalità e non frammentate secondo l'uso che si intenda farne. Osserva questa Corte che il principio dell'inscindibilità della confessione opera nel processo civile (art. 2734 c.c.), e non in quello penale, di tal che il giudice ben può ritenere veridica una parte della confessione resa dall'imputato e nel contempo disattendere altre parti allorché si tratti di circostanze fra di loro non interferentesi fattualmente e logicamente (Cassazione penale, sez. 1^, 21 ottobre 1994, Riola, Cass. pen. 1996, 1564; Cass. pen., sez. 4^, 16.9.2003, Zaffuto), purché giustifichi le sue scelte con idonea e congrua motivazione.
Anche tale motivo è dunque manifestamente infondato. Nè maggior pregio può attribuirsi al rilievo che la colpevolezza è stata desunta sulla base di una sola telefonata intercettata più di un mese prima, apparendo generica la doglianza ed avendo comunque la corte di merito collegato con motivazione logica e coerente tale rapporto con il corriere all'introduzione dello stupefacente in Italia.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Gli atti vanno trasmessi, come da richiesta, al Procuratore Generale per quanto a praticarsi.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Ordina trasmettersi gli atti alla Procura Generale presso questa Corte.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004