Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
Nei procedimenti "de libertate", costituisce motivo personale che osta all'estensione degli effetti dell'impugnazione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. la violazione dei diritti di difesa degli imputati non impugnanti ha comportato l'annullamento dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2003, n. 15660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15660 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/02/2003
1. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 3981
3. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 036499/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC NN N. IL 17/06/1951;
avverso ORDINANZA del 19/08/2002 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Melani Antonio che ha chiesto l'inamissibilità;
RITENUTO IN FATTO
In data 19/7/2002 la Corte di Assise di Appello di Napoli, rigettava la richiesta, presentata da vari imputati, tra cui AC NN, di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare per l'applicazione estensiva degli effetti dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, in data 11/4/2002, che su ricorso di Di AU AO, aveva annullato l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa dalla Corte di assise il 28 giugno 2001, ai sensi dell'ari 304.2 cpp.. Il tribunale di Napoli, con l'ordinanza 19/8/2002, rigettava l'appello, condannando il ricorrente alle spese del procedimento. Ricorre per Cassazione AC NN, insistendo sulla applicabilità nei suoi confronti della decisione della Corte di Cassazione, non basata su motivi personali, in quanto la violazione del diritto di difesa sancita nei confronti di Di AU, costituiva un vizio formale dell'ordinanza di sospensione dei termini, poiché le difese non avevano fatto le loro deduzioni sulla richiesta dei P.M.. Trattandosi della violazione di norma processuale, i suoi effetti dovevano estendersi a tutti gli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Risulta dagli atti che in datai 1/5/2001, il P.M. aveva richiesto alla Corte di Assise di Napoli nel procedimento CC NO - 16, la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati.
La Corte aveva disposto le udienze del 18 maggio e del 4 giugno 2001, per gli interventi difensivi e il 28 giugno 2001 aveva accolto la richiesta per la complessità del dibattimento.
L'ordinanza era stata appellata da uno dei coimputati (Di AU) e, dopo il rigetto da parte del tribunale del riesame, annullata dalla Corte di Cassazione e le difese degli altri coimputati avevano sollecitato l'applicazione nei loro confronti degli effetti favorevoli della decisione, non basata su motivi personali. Secondo il provvedimento impugnato, non poteva parlarsi di applicabilità del principio di cui all'ari 587 cpp., mentre il principio di diritto stabilito dal giudice di legittimità, non era vincolante nei confronti degli altri coimputati e riguardava esclusivamente il Di AU e non un vizio formale dell'ordinanza stessa.
Inoltre, trattandosi di istanza di decorrenza dei termini di custodia cautelare, nei confronti del AC non era stato in nessun modo precluso l'esercizio del diritto di difesa sulla richiesta avanzata dal P.M., essendo state disposte ben due udienze per consentire alle difese di controdedurre.
Si osserva.
La giurisprudenza di questa Corte, con riguardo alla richiesta avanzata dal P.M. di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, ha ritenuto (Sez. 5^, 23/3/1994, Moschera, CED 198018) che se intervenuta nella fase del giudizio, come nella specie, alla decisione del giudice debba partecipare anche la difesa dell'imputato, sempre presente nella fase del giudizio.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale e, poi, l'introduzione costituzionalizzata (ari 111) del principio fondamentale, per cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità, ha portato all'affermazione Sez. Un.11/10/2001, n. 31, Panella, CED. 219948) dei principi secondo cui, ai fini della legittima emissione dell'ordinanza di sospensione della durata dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, il giudice, per decidere sulla richiesta del P.M., deve sentire il difensore o porto in condizione di intervenire sulla questione e che il giudice è libero di scegliere le forme ritenute più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta, il suo esame e la eventuale replica sulla stessa. Il mancato rispetto di tali principi e, cioè, il mancato contraddittorio sull'istanza di sospensione suddetta, comporta il verificarsi di una nullità che si riflette e si trasferisce sull'ordinanza di sospensione. Trattasi di una nullità di ordine generale a carattere intermedio soggetta al regime previsto dagli artt. 180 e 182 cpp., da rilevarsi (art. 304.3 cpp.) con l'appello avanti il tribunale del riesame, ex art. 310 cpp.. Richiamato quanto sopra è evidente che la richiesta del AC è infondata.
Invero, è certo e incontestato che, a seguito della istanza inoltrata dal P.M. nel pubblico dibattimento alla presenza degli imputati e dei difensori, la Corte di Assise aveva assicurato il contraddittorio, riservando due udienze perché gli stessi avessero la possibilità di valutare la richiesta e di replicare rappresentando le proprie ragioni sul punto.
Ne consegue che, se anche alcuni difensori, tra cui quello del ricorrente, non avevano ritenuto di esporre le proprie difese, ritenendo di non avere nulla da eccepire in proposito, ciò non rende certamente nullo il provvedimento di sospensione dei termini cautelari, deliberato, in una udienza successiva e solamente dopo aver assicurato alle difese la possibilità di opporsì. Infatti, si sarebbe potuto sostenere la violazione dei diritti della difesa soltanto nel caso in cui il provvedimento di sospensione fosse stato assunto senza mettere i difensori in condizione di contraddire e non quando, assicurata tale possibilità, la scelta difensiva era stata quella di non svolgerla in concreto.
Inoltre, come sopra ricordato la lamentela in ordine alla violazione dei diritti difensivi costituisce, come ricordato, una nullità generale a regime intermedio, rilevabile ex art 310.1 cpp, con l'appello, per cui, in un procedimento con più imputati, non può che riguardare i singoli imputati, i quali sono tutti tenuti ad impugnare il provvedimento, mentre l'accoglimento nei confronti di uno degli imputati non coinvolge l'intero provvedimento nel suo complesso.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Seni 24/3/1995, Cacciapuoti), il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (nel processo plurisoggettivo), in favore di coimputato non impugnante, di cui all'art. 587 cpp. opera di diritto come rimedio straordinario, per cui, la decisione sul gravame che accoglie un motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato più diligente, estende i suoi effetti positivi anche nei confronti degli altri coimputati non impugnanti.
Presupposto necessario dell'estensione degli effetti favorevoli della decisione sull'impugnazione, agli altri coindagati rimasti estranei al procedimento di gravame, è che i motivi addotti non siano esclusivamente personali. Ora, nella specie, come emerge dalla decisione in data 11/4/2002, questa Corte, aveva annullato senza rinvio l'ordinanza 28/6/2001, della Corte di Assise di Napoli, con la quale era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art 304.2 cpp., impugnata dal coimputato Di AU, per violazione dei diritti della difesa e, quindi, per motivi esclusivamente personali del ricorrente, lamentando di non avere avuto alcuna possibilità di adeguata vantazione e replica relativamente all'istanza del P.M.. Poiché l'intervento della Corte di legittimità non aveva coinvolto il merito dell'ordinanza con conseguente esclusione della sussistenza della particolare complessità del dibattimento, ne consegue l'impossibilità di estendere gli effetti della decisione favorevole al Di AU, agli altri coimputati, i quali avrebbero dovuto, viceversa, a loro volta, censurare il contenuto dispositivo dell'ordinanza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500,00 ? alla cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'art 94 disp. att. cpp.. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003