Sentenza 3 novembre 2004
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, poiché le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adozione delle misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile e opinabile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, sempre che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, nel qual caso nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all'evento.
Commentario • 1
- 1. Sicurezza sul lavoro: no al concorso di colpa del lavoratore in assenza di apposite precauzioniDaniela Sodo · https://www.filodiritto.com/ · 23 giugno 2021
La vicenda La vicenda giudiziale che ci occupa trae spunto dall'evento mortale occorso al lavoratore che, entrato nel raggio di azione di una gru manovrata dal suo datore di lavoro per salire sul cassone del camion dove la stessa gru stava prelevando del materiale ferroso, veniva attinto, e schiacciato, dal mezzo meccanico mentre questo compiva un'improvvisa rotazione. La sentenza di merito, dunque, che accertava e dichiarava la penale responsabilità del datore di lavoro, oltretutto anche autore materiale dell'evento lesivo, evidenziava altresì come alcuna doverosa cautela fosse stata dallo stesso imputato adottata per scongiurare quel prevedibile rischio, come invece prescritto nel DVR, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2004, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 03/11/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 1462
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 31877/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LE nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 26.4.2004 della Corte di Appello di Brescia;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Domenico Ruggerini del Foro di Mantova che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciata con il rito abbreviato, con cui LP LE era stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, sostituiva la pena detentiva inflitta con la multa pari ad euro 3.040,00, revocando, su richiesta dell'imputato, il beneficio della sospensione condizionale della pena e le statuizioni civili per revoca della costituzione di parte civile. Per una migliore comprensione dell'oggetto del presente giudizio di legittimità, si impone una sintetica ricostruzione della vicenda processuale.
L'imputato era stato chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo in danno della lavoratrice dipendente TI MA, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "LAMAPLAST 2000 s.r.l.".
L'incidente era avvenuto il giorno 7.5.1997: nel tentativo di sbloccare una pressa utilizzata per l'assemblaggio dei componenti dei fanali per auto, la capo reparto MA TI, mentre si trovava nella parte anteriore della macchina, con il capo nella zona di pericolo (ricompresa tra il punzone della pressa e la base dello stampo), rimaneva con la testa schiacciata dal movimento del piatto superiore in discesa verso la base, causato dal maldestro tentativo di ripristino del funzionamento della macchina posto in essere dal LP, premendo il pulsante di azionamento manuale della pressa posto sul lato posteriore della stessa.
Al LP, in relazione all'evento letale verificatosi, venivano contestati profili di colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, connessi alla omissione di cautele doverose impostegli anche dal ruolo di garanzia rivestito all'interno della società. In particolare, al prevenuto si addebitava di avere, "con leggerezza ed erronea convinzione di essere in grado e di avere le competenze tecniche per effettuare un tentativo di ripristino del funzionamento della macchina e con grave distrazione" premuto il pulsante di azionamento manuale della pressa, causando la discesa del punzone, con il conseguente schiacciamento della testa dell'operaia, che in quel momento si trovava nella parte anteriore della macchina con il capo nella zona di pericolo.
All'esito del giudizio di appello, la condanna veniva argomentata precisando l'addebito di colpa nel senso che la colpa del LP veniva individuata, oltre che sotto il profilo suddetto, anche nel non avere impedito alla TI, in violazione dei doveri connessi alla carica, e, quindi, alla conseguente posizione di garanzia, di mettere la testa dentro la macchina.
Propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, LE LP deducendo quattro motivi per inosservanza di legge penale e per difetto di motivazione. In particolare lamenta, con il primo motivo, l'illegittimità dell'ordinanza dibattimentale con la quale il primo giudice aveva respinto l'eccezione di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni del perito assunto, in violazione di ogni garanzia difensiva, dalla polizia giudiziaria in data 15 marzo 1999 ed il difetto di motivazione della pronuncia resa in grado di appello, avendo i giudici respinto la censura sul rilievo della ininfluenza dell'atto ai fini della decisione. Valutazione contestata dal ricorrente avendo la Corte privilegiata tra le ipotesi formulate dal perito proprio quella confermata nel citato verbale (vale a dire che il piatto superiore era improvvisamente ridisceso per l'azionamento manuale da parte del LP della elettrovalvola posta sul lato posteriore della macchina). Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 521 c.p.p. sul rilievo la Corte territoriale avrebbe evidenziato un profilo di colpa non specificamente individuato prima (ciò con precipuo riferimento alla disamina della condotta del LP, che non avrebbe impedito alla TI di porre in essere qualsiasi intervento all'interno della pressa che non era stata disattivata), così violando il principio di necessaria correlazione tra la sentenza e la contestazione. Tale violazione, si sostiene, avrebbe impedito una difesa adeguata, tale da consentire di dimostrare come nessun addebito potesse essere contestato all'imputato a causa della imprevedibilità del comportamento dell'operaia. Con il terzo motivo, strettamente connesso al secondo, sostiene il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che il comportamento della TI, eccezionale ed imprevedibile, aveva interrotto il nesso di causalità ponendosi come causa esclusiva dell'incidente mortale, autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro. Con il quarto motivo, si duole della mancanza e/o difetto di illogicità della motivazione sostenendo che i giudici di merito non avrebbe tenuto conto delle considerazioni svolte dalla difesa in merito ad una diversa possibile ricostruzione della dinamica del sinistro, formulate sulla base delle diverse ed ulteriori ipotesi elaborate dal perito, con riferimento ad un possibile sfilamento del tubo relativo alla camera inferiore del cilindro o ad una anomalia elettrica.
Tutti i motivi sono manifestamente infondati e non meritano accoglimento.
Con riferimento al primo motivo, osserva il Collegio che la censura è infondata sotto due profili.
Innanzitutto, la Corte, con motivazione logica e, pertanto, esente da censura ha rilevato che il giudizio di responsabilità del prevenuto è stato fondato sul contenuto e sulle conclusioni della perizia ritualmente svolta in sede di incidente probatorio, ritenendo implicitamente del tutto ininfluente il verbale di sommarie informazioni del perito assunto a chiarimento dagli ufficiali di polizia giudiziaria, del quale il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità.
Sotto tale profilo, la doglianza è inaccoglibile, invocando un controllo censorio sull'apprezzamento del quadro probatorio non esercitarle a fronte di una motivazione che non si appalesa ictu oculi illogica.
Del resto, va soggiunto ad abundantiam, in forza del principio di resistenza (cfr., su tale principio, Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2003, Masi ed altri), la sentenza gravata reggerebbe pur sempre al vaglio di legittimità, anche laddove fosse criticabile l'implicita motivazione di ininfluenza del verbale ritenuto inutilizzabile dal ricorrente, ove si consideri il complessivo quadro argomentativo posto a fondamento della responsabilità, basato principalmente su un'analitica disamina degli esiti dell'incidente probatorio, sulla cui logicità e completezza non riverbera i proprio effetti il contenuto del verbale de quo.
La doglianza è peraltro infondata anche nel presupposto fattuale sul quale questa è articolata. Non si può condividere l'assunto difensivo circa la denunciata inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese dal perito a seguito del deposito della perizia, in mancanza di alcuna norma da cui possa dedursi una tale inutilizzabilità, tale da rilevare -in ipotesi- anche nell'ambito del giudizio abbreviato.
Vero è che, secondo giurisprudenza ormai consolidata (v. ex pluribus Cass., Sez. 6^, 13.5.2004, Iasini)) il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la vicenda processuale sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel fascicolo del Pubblico Ministero quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Tuttavia, tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che nel rito speciale, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta "fisiologica" della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 dello stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. L'applicazione dei richiamati principi non può consentire di accogliere la doglianza del ricorrente.
L'incidente probatorio si è svolto regolarmente, rinvenendosi quale inutilizzabilità possa riguardare il verbale de quo collocato al di fuori dell'incidente e privo di qualsivoglia effetto sugli esiti di questo.
Nè, in senso contrario, potrebbero utilmente invocarsi le disposizioni richiamate dal ricorrente.
Infatti, nel caso in esame, per stessa ammissione del ricorrente, la perizia è stata ritualmente svolta in sede di incidente probatorio e, pertanto, non è applicabile l'art. 403 c.p.p., richiamato nel ricorso, che riguarda l'utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio.
Nè alcuna sanzione è, invece, prevista nel codice di rito per l'assunzione a sommarie informazione del perito successivamente al deposito della relazione, non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 391 bis c.p.p., invocato dal ricorrente, concernente le investigazioni difensive.
Infondato sono anche il secondo motivo ed il terzo motivo, strettamente connessi e, pertanto, trattabili congiuntamente. Non può sostenersi, con la difesa, che la Corte, evidenziando profili non specificamente evidenziati in primo grado (ciò con precipuo riferimento alla disamina della condotta del LP, che non avrebbe impedito alla TI di porre in essere qualsiasi intervento all'interno della pressa che non era stata disattivata), sarebbe incorsa nella violazione del principio di necessaria correlazione tra la sentenza e la contestazione. Tale violazione non vi è stata alla luce di quella che risulta essere stata la contestazione formulata nei confronti dell'odierno ricorrente, delle ampie possibilità defensionali che questi ha avuto, in relazione a tutti i profili di colpa generica addebitatigli.
Non va del resto dimenticato che, per assunto pacifico, il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 6^, 29 aprile 2003, Carboni). Ciò che nella specie deve ritenersi, non potendosi revocare in dubbio che il LP si sia trovato a rispondere della propria condotta, ritenuta colposa, senza che ne siano derivati pregiudizi per le sue scelte difensive. In particolare, il LP ha dedotto che se fosse stato posto in condizione di difendersi dall'ulteriore specifico addebito ritenuto dalla Corte di Appello, avrebbe dimostrato attraverso la prova testimoniale che il comportamento della TI era stata del tutto imprevedibile.
Siffatta censura (ripresa e meglio specificata con il terzo motivo), volta a prospettare l'interruzione del nesso causale basata sul comportamento della vittima (che avrebbe inopinatamente assunto l'iniziativa di mettere la testa all'interno della macchina) non tiene conto che, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2003, Valduga). Partendo da queste premesse indiscutibili in diritto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che, con ricostruzione dei fatti e analisi convincente, ha escluso che la condotta dell'operaia avesse integrato alcunché di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, avendo ravvisato questo, sempre con argomentazioni qui incensurabili e giuridicamente corrette, nelle inosservanze colpose ascritte all'imputato (in particolare, di non essersi preoccupato assolutamente della sicurezza ed incolumità fisica della TI, omettendo di impedirle qualsiasi manovra sulla macchina - riservata nella organizzazione aziendale ad un tecnico manutentore -, tenuto soprattutto conto che la stessa non era stata disattivata ma risultava solo bloccata).
Infondato è anche il quarto motivo che denuncia la mancanza e la illogicità della motivazione con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, fondata essenzialmente sul comportamento del LP che avrebbe azionato il pulsante di avviamento manuale della pressa, senza tener conto delle argomentazioni difensive formulate sulla base delle diverse ed ulteriori ipotesi elaborate dal perito, con riferimento ad un possibile sfilamento del tubo relativo alla camera inferiore del cilindro o ad una anomalia elettrica. In realtà, dietro l'apparente deduzione di un vizio di legittimità, il ricorrente vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata vantazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità.
Ciò che non è consentito in sede di legittimità laddove non è possibile una rinnovata valutazione dei fatti e degli elementi di prova.
È principio non controverso, infatti, che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lettera e), del c.p.p non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass., Sezione 5^, 13 maggio 2003, Pagano ed altri). In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio (Cass., Sezione 6^, 6 marzo 2003, Di Folco).
Ciò premesso in termini generali, deve ritenersi che, proprio con riguardo all'apparato argomentativo a supporto del ritenuto addebito di colpa, la sentenza di merito appare congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema di accertamento della colpa e di nesso di causalità.
La Corte di appello, attraverso un'analitica disamina degli atti di causa, ha ampiamente argomentato sui profili della ritenuta responsabilità dell'imputato, corrispondendo del resto puntualmente rispetto alle doglianze proposte con l'appello.
In particolare, i giudici di appello, con motivazione logicamente ineccepibile, hanno ricostruito la dinamica del sinistro, esaminando il comportamento dell'imputato, anche alla luce delle deduzioni difensive, che sono state disattese puntualmente con argomentazioni che hanno tenuto conto egli esiti della perizia.
In particolare, è stato sottolineato che il pulsante disattivante la barriera elettrica e di impulso della elettrovalvola manovrante "il piatto" era azionabile mediante una breve pressione e non era necessario l'ausilio di un giravite e sono state altresì esaminate le altre ipotesi prospettate dal perito sulla dinamica del sinistro, escludendone la rilevanza (in conformità peraltro alle conclusioni della relazione tecnica) con motivazione logicamente ineccepibile. Non è pertanto dubitale che l'evento mortale sia riconducibile al comportamento colposo del LP.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005