Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 15 39 70 1 N NOME DE POPO O ITA MANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 21240/98 Croncon. 3297 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI-Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 16/11/00 Dott. Paolo STILE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta RE SEN TENZA dal Sig. per diritti L.3000 A sul ricorso proposto da: 3 FEB 2001 IL CANCELLIERE - SOCIETA' DI FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato LRE 3000 CANCELLERIA in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CG408330 ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio GAETANO, INFUSINO GIUSEPPE,IMPROGNO ARMANDO, DIENI dal Sig. NANGANO 3000 PUPO ETTORE, PANZA GIUSEPPE, FERRARO DANTE, CARBONE per diritti L. ||| 13 FEB, 2001 2000 UI, RI CO, elettivamente domiciliati IL CANCELLIERE 4745 in ROMA VIA ROMAGNA 14, rappresentati e difesi DIRITTI -1- dall'avvocato BUZZI ALBERTO, giusta delega in atti;
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrenti UFFICIO COPIE di Richiesta copia esecutiva avversO la sentenza n. 509/98 del Tribunale cal Sig. Bu COSENZA, depositata il 09/04/98, R.G.N. 1253/96; per diritti L. il11 15-2-01 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legate al Sig. Cars per diritti L. 38.2.01 IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign.AN GN, ed i suoi litisconsorti- tutti dipendenti delle spa Ferrovie dello Stato cessati dal servizio il 1.12.93 - hanno adito, con separati ricorsi successivamente riuniti, il Pretore di Cosenza perché questi condannasse la predetta società a corrispondere loro la una tantum prevista dal ccnl entrato in vigore il 18.11.94 o, in subordine, gli elementi retributivi premiali soppressi dallo stesso. Il Pretore ha accolto la domanda subordinata ritenendo che il nuovo ccnl non spiegasse efficacia per i lavoratori cessati dal servizio al momento della sua entrata in vigore (18.11.94). Il Tribunale di Cosenza. con sentenza del 9.4.98 ha ritenuto: -A che, in base al criterio interpretativo prioritario della letteralità, l'art.
5.7 del nuovo contratto non si è limitato a prendere atto della cessazione dei compensi premiali ma hatua, esso stesse, disposto, retroattivamente, la cessazione dell'efficacia delle clausole relative ai compensi premiali;
B- che per i lavoratori appellati la fonte degli elementi premiali fosse costituita dall'art.33 del ccnl 90/92 - che tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione ricomprende- alla lett.n -l'integrativo di cui all'accordo del 19.5.90 (che fissava non dalla in lire 150.000 il valore medio nazionale dell'integrativo; e contrattazione integrativa annuale prevista dall'art.390/92 ccnl alle quali le parti avevano demandato il compitodi stabilire, Anno per anno, criteri di riparto;
C-il diritto alle integrazioni non era venuto meno per effetto della perdita d'efficacia del contratto che la prevedeva atteso che, secondo una recente sentenza della S.C. (4563/1995), la scadenza di un contratto collettivo non determina l'automatica cessazione delle clausole a contenuto retributivo collegate, come nel caso di specie, alla professionalità del lavoratore e non a particolari modalità della prestazione, atteso che incidendo su beni di rilevanza costituzionale, quale la conservazione di un'esistenza libera e dignitosa, la loro efficacia permane fino a quando non intervengano fatti incompatibili con il permanere di essa. La F.S. chiede la cassazione con ricorso sostenuto da un unico ,articolato, motivo. Il sign. MP ed i suoi litisconsorti resistono con controricorso. Essi hanno anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo che sostiene il ricorso la spa Ferrovie dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in tema di efficacia e validità dei contratti collettivi di lavoro e della loro interpretazione nonché degli art.1362 ss cc.,1 ess, l.n.359/92,7 l.n. 438/92;difetti di motivazione. La complessa censura si articola in due distinti motivi ciascuno inerenti alle autonome ratio decidendi che sorreggono la decisione impugnata. 2 Il primo profilo rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto che la fonte degli istituti premiali ,rivendicati dai lavoratori posti in quiescenza anteriormente sia costituita non dall'art.3 ma dall'art.33 all'entrata in vigore del contratto del ccnl 1990/1992. L'art. 3 prevede che “viene istituita la contrattazione collettiva che avrà come oggetto in modo particolare la negozizione di inquadramenti professionali,di sistemi premianti per il personale, di programmi occupazionali.......” Risulta dalla lettera della norma che la stessa non enunciava il diritto dei dipendenti alla percezione dei trattamenti premiali ma solo la possibilità che in sede di contrattazione collettiva di introdurre elementi premianti non in maniera indiscriminata ma con il limite della coerenza con i programmi di produzione e con lo stato di attuazione del piano di risanamento e sviluppo. In coerenza con tale norma in sede di stipula dell'accordo integrativo 19 maggio 1990 le parti avevano,per tale anno istituito alcuni sistemi premiali,mantenuti dalla negoziazione del 1991 e 1992. L'art.33 dello stesso ccnl -nell'esprimere la nozione di retribuzione-collocava fra gli elementi aggiuntivi della retribuzione alla lettera n) anche l'integrativo di cui all'accordo 19 maggio 1990 >>. Fatta tale premessa la ricorrente contesta l'interpretazione del Tribunale atteso che l'art.33 lett.n) del ccnl non è norma istitutiva di alcunchè ma semplicemente si limita a qualificare- forse superfluamente- la natura retributiva ed aggiuntiva di un certo elemento del trattamento economico, 3 Il Tribunale ha quindi confuso fra qualificazione retributiva dell'erogazione e diritto al suo percepimento :in tal modo conferendo consistenza di diritto (agli elementi premiali) ad una mera aspettativa che necessitava invece ,per raggiungere tale stadio, della contrattazione collettiva. Il Tribunale era in possesso di numerosi elementi documentali dai quali risultava Jeitsil la contrarietà a corrispondere elementi retributivi aggiuntivi attraverso la contrattazione integrativa-unica fonte degli stessi in coerenza con quanto previsto dalle 1.n.359/92 e 438/92. Ancora la ricorrente addebita al Tribunale di aver ritenuto che l'art.
5.7 avesse natura innovativa e non di mera presa d'atto della cessazione dei sistemi premiali. La censura è inammissibile. Ed infatti, come si è detto, il Tribunale,premesso che l'art.
5.7 del nuovo ccnl aveva,esso, disposto la cessazione degli elementi premianti, ha ritenuto che gli stessi -il cui ammontare è stato stabilito dal Pretore in via equitativa spettassero ai lavoratori cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del nuovo ccnl che ad essi aveva sostituito una una tantum- sulla base del testo del predetto art.33; la cui lettera, comprendendo fra gli elementi retributivi quanto previsto dal contratto integrativo del 19.5 .90 (150.000 come valore medio nazionale dell'integrativo), consentiva di ritenere già facenti parte della retribuzioni elementi aggiuntivi-già previsti dal predetto contratto integrativo, h rispetto ai quali i contratti integrativi da stipularsi avevano una funzione di mera quantificazione (mentre la norma predetta disponeva in ordine all'an) cui equitativamente aveva supplito il Pretore con la sua decisione. Rispetto a tale opzione interpretativa, per cui non è riscontrabile alcun vizio logico o di motivazione, la ricorrente non ha denunciato come avrebbe dovuto giusta il costante indirizzo di questa Corte- alcuna specifica violazione di canoni ermeneutici,solo contrapponendo alla interpretazione del giudice di merito la propria. L'inammissibilità del profilo di censura relativo alla predetta autonoma ratio decidendi non consente alla Corte l'esame dell'ulteriore profilo che investe la ratio decidendi fondata sulla ultrattività della contrattazione collettiva per elementi retributivi legati alla professionalità. Le sentenze di questa Corte n.4534 e 7393/00 che esaminando una identica fattispecie sono pervenute a diversa decisione ritengono che il Tribunale non abbia spiegato come l'art.33 potesse essere la fonte del diritto dei lavoratori atteso che la richiesta dei lavoratori non era intesa ad ottenere l'intergrativo del 19.5.90 ma compensi premiali diversi, ossia il salario integrativo. Di conseguenza avendo ravvisato un difetto logico- motivazionale essa non ha esaminato l'ammissibilità del primo profilo di censura. Tale giudizio,come si è detto, non è condiviso dalla Corte nella presente decisione che ritiene ,invece, congruamente svolto il processo logico e motivazionale che sorregge la decisione. Inoltre, le predette sentenze,non escludono del tutto che il diritto possa derivare dal ccnl,e non dall'integrativo, negando, tuttavia che a detto contratto collettivo possa riconoscersi ultrattività in ordine ai predetti elementi premianti, ritenendo che la sentenza n.4563/95 di questa Corte,su cui il Tribunale fonda l'altra ratio decidendi che sorregge la propria decisone, sia in contrasto con l'indirizzo maggioritario. Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese 4.32.000 all'avv.Alberto Oltre lire 5.000.000 per onorari con distrazione Buzzi.distrattario. Roma 16 novembre 2000 Il Consigliere es. Collado Gaylili Il Presidente Ingliche Irault Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 3 FEB. 2001 oggi, LABORATORE I 3 0 A 1 D 3 S D CANCELLERIA , S . 5 T A O . T L R , L N A ' A O L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E E A , O L O D T T R E I A T T R S L I I N L G D E E E S D O R E