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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In persona del dott. IO LL quale Giudice del Lavoro,
All'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa RG n. 648/2024
RG + 649/24 e 650/24 RG riuniti, promossa da
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F. ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Parte_3 C.F._3
RA ed elettivamente domiciliati nel di lui studio in Nocera Superiore (SA) alla Via G. Matteotti,
n. 9, giusta mandato n atti;
RICORRENTI
E
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Augusto Carlo Ciriello ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Pietragalla alla Via Principessa Giovanna n.2, giusta mandato in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con separati ricorsi depositati il 2.3.2024 e ritualmente notificati, poi riuniti in corso di causa,
, e premesso di essere stati assunti: in data Parte_1 Parte_2 Parte_3
01.10.2017, la in qualità di operaia addetta alle pulizie, con attribuzione del Livello 1 A del Pt_1
CCNL Igiene Ambiente (Fise – Assoambiente) con lettera di assunzione inviata il 28 settembre 2017 con contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, per ore 8,44 settimanali articolate su turni comunicati dalla datrice di lavoro, in data 01.10.2017, con mansioni di operatore ecologico Pt_2 con attribuzione del Livello 1 A del CCNL Igiene Ambiente (Fise – Assoambiente) con contratto di lavoro lavoro a tempo parziale ed indeterminato, mediante l'articolazione dell'orario di 12,67 settimanali, su turni comunicati dalla datrice di lavoro, il con mansioni di operatore Pt_3 ecologico con attribuzione del Livello 1 A del CCNL Igiene Ambiente (Fise – Assoambiente) con contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, mediante l'articolazione dell'orario di 12,67 settimanali articolate su turni comunicati dalla datrice di lavoro, esponevano che la datrice di lavoro in data 19 Luglio 2018 comunicava che il periodo dell'01.08.2018 al Controparte_1
31.12.2018 la prestazione lavorativa passava dalle ore 12 alle ore 16 ore settimanali con turni successivamente comunicati;
in data 31 dicembre 2018 prorogava la disposizione dapprima fino al
31.12.2019 poi fino al 30.09.2021 per essere infine ridotto in data 01.12.2021 alle ore 12 fino all'attualità. Evidenziava che l' di Potenza e Matera, intervenuto su richiesta Controparte_2 dei lavoratori, con nota del 20.12.2022 accertava la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 10, punto 5 del vigente CCNL in quanto l'assunzione era stata effettuata e la prestazione lavorativa fornita per un orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno, e diffidava la società a integrare l'orario di lavoro sino alla garanzia del rispetto dei minimi Controparte_1 contrattuali come previsto dal CCNL. La successiva procedura di conciliazione attivata dalla parte datoriale si concludeva con esito negativo, e stante il mancato riscontro alla diffida formale inviata dai ricorrenti, e persistendo il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali, adivano pertanto il
Tribunale per l'accertamento della violazione dell'art. 10, comma 4 CCNL dei servizi ambientali vigenti, norma inderogabile ai sensi dell'art. 2077 c.c., e per la declaratoria di sussistenza del diritto dei ricorrenti all'aumento dell'orario di lavoro fino a 18 ore settimanali, pari al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, con articolazione su tre ore giornaliere, come da CCNL, oltre al risarcimento del danno e al ristoro delle spese processuali.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante p.t., preliminarmente Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti, facendo rilevare nel merito la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie atteso che nel caso di specie, la era estranea alla modifica del piano orario in quanto era sato il a CP_1 Parte_4 comunicare formalmente di non poter “riconoscere alcun emolumento aggiuntivo in quanto trattasi di gara di appalto pubblicata dall'Unione dei Comuni, e che precedenti riconoscimenti retributivi sono stati effettuati in maniera illegittima”. Pertanto unici soggetti responsabili del mancato adeguamento delle ore risultano essere il e l'”Unione dei Comuni Alto Bradano” Parte_4
e per tali motivi concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, venivano riuniti i procedimenti sopra indicati e la causa, rigettata la richiesta di chiamata in giudizio del e dell'Unione dei Parte_4
Comuni Alto Bradano, veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
A seguito della gara d'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani porta a porta, indetta con determina n. 112 del 18.05.2016 dall' ”Unione dei Comuni Alto Bradano”, a seguito di presentazione di offerta più vantaggiosa, risultava aggiudicataria la società Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. a r.l., che con nota del 03.05.2017 comunicava alla Stazione Appaltante che il servizio aggiudicato sarebbe stato espletato dal socio Il 26.09.2017 le firmatarie del Controparte_1 Pt_5
C.C.N.L. Fise - Assoambiente, la Stazione Appaltante e la sottoscrivevano Controparte_1 il verbale di passaggio d'appalto per i lavoratori interessati dal cantiere “Unione dei Comuni Alto
Bradano”, con elenco dei lavoratori previsti da bando di gara giusto art. 6 del C.C.N.L. Fise -
Assoambiente e, quindi, soggetti a clausola sociale. Il monte ore dei lavoratori previsto dal bando di gara era fissato in 12 ore settimanali;
tuttavia trascorso un anno dalla sottoscrizione del predetto verbale di accordo, la di Potenza segnalava all'Ente ove i ricorrenti svolgono l'attività CP_3 lavorativa, l'anomalia riguardante l'orario settimanale assegnato ai lavoratori, per cui preso atto della problematica rimodulava il maggior costo alla per l'aumento delle ore Controparte_1 lavorative con l'avallo del RUP dell'”Unione dei Comuni Alto Bradano” (vds provvedimento del
16.07.2018). Nel prosieguo dell'appalto in data 12.11.2021 il ha ridotto Parte_4 nuovamente il riconoscimento del maggior costo sostenuto dall'azienda ripristinando il precedente orario di lavoro settimanale per 8,44 ore. Nessun effetto sortivano gli incontro tra l'Ente, l'azienda e le rappresentanze sindacali, fino all'incontro promosso dal datore di lavoro, nel corso del quale il venendo meno agli impegni assunti, dichiarava di non poter riconoscere alcun Parte_4 Pt_4 emolumento aggiuntivo all'azienda in quanto trattasi di gara di appalto pubblicata dall'Unione dei
Comuni, e che precedenti riconoscimenti retributivi sono stati effettuati in maniera illegittima.
Le parti ricorrenti invocano il rispetto delle condizioni iniziali di assunzione ritenendo che il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 28.09.17 ha violato l'art. 10, comma 4 CCNL dei servizi ambientali vigenti, norma inderogabile ai sensi dell'art. 2077 c.c. e pertanto chiedono accertarsi il diritto all'aumento dell'orario di lavoro fino a 18 ore settimanali, pari al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, con articolazione su tre ore giornaliere e il diritto al risarcimento del danno patito da liquidarsi in via equitativa.
Orbene dalla documentazione acquisita è possibile confermare la ricostruzione come effettuata dalla resistente società.
I ricorrenti sostengono che il contratto collettivo nazionale di lavoro in quanto fonte di riferimento per tutti i contratti individuali di lavoro in materia dei servizi ambientali, prevede che nei casi in cui l'orario di lavoro come da contratto individuale risulti inferiore alle previsioni del contratto collettivo nazionale, può essere comunque impugnato dal lavoratore e richiedere ai sensi dell'art. 2077 del codice civile, l'applicazione del regime più favorevole previsto a sua tutela dalla contrattazione collettiva.
Invero, in base all'art. 1 comma 1175 della Legge n. 296/2006 che prevede l'obbligo del rispetto degli
“accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, la l'”Unione Controparte_1 dei Comuni Alto Bradano” e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative hanno sottoscritto un “verbale di accordo sindacale” stabilendo l'applicazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (FISE-
Assoambiente), alle condizioni economiche e normative previste dal suddetto CCNL e alle condizioni indicate (assunzioni alle dipendenze della ditta appaltatrice con qualifica di operaio, mansione di operatore ecologico, livello 1A, part time, a 8,47 ore settimanali). Tra l'altro, l'art. 17 del contratto
(Orario di lavoro), al comma 3 stabilisce che “in relazione all'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro, anche in deroga all'articolo dieci, quinto comma, del presente c.c.n.l., è fatta salva la possibilità per il datore di lavoro e il lavoratore a tempo parziale, in forza al 31/01/2017, di pattuire specifiche condizioni contrattuali”. Per cui l'accordo di cui al “verbale di accordo sindacale”, in base al quale i lavoratori sono transitati dalla ditta appaltatrice uscente alla nuova ditta aggiudicataria,
è stato possibile perché questi erano già in servizio con la precedente azienda ma con applicazione del nuovo orario di lavoro. Peraltro, nello sviluppo del rapporto stesso, risulta che la nuova riduzione dell'orario di lavoro da ultimo intervenuta, è dovuta alla decisione dell'Ente, , e Parte_4 dell che non hanno inteso -evidentemente per ragioni Controparte_4 economiche- riconoscere maggiori emolumenti economici. Trattandosi di determinazione della stazione appaltante ogni costo ulteriore eventualmente corrisposto dalla comporterebbe un CP_1 costo non remunerabile e quindi non sostenibile, stazione appaltante nel cui potere organizzativo- dispositivo può derogare al monte ore definendo un minimo di ore settimanali per una specifica categoria di lavoratori in quel particolare appalto, sicchè la norma speciale del contratto prevale su quella generale del C.C.N.L. in quanto la deroga è prevista espressamente nel bando e non contrasta con principi di legge, per di più stante l'accordo sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'interesse dei lavoratori e sulla scorta della platea storica fornita dall'Ente.
In conclusione, da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi per insussistenza dei motivi addotti.
4. in punto di spese di lite, le stesse, vista la valida dichiarazione reddituale in atti, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1 Parte_2 Parte_3 depositato il 2.3.2024 e riuniti, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) spese irripetibili.
Potenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
IO LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In persona del dott. IO LL quale Giudice del Lavoro,
All'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa RG n. 648/2024
RG + 649/24 e 650/24 RG riuniti, promossa da
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F. ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Parte_3 C.F._3
RA ed elettivamente domiciliati nel di lui studio in Nocera Superiore (SA) alla Via G. Matteotti,
n. 9, giusta mandato n atti;
RICORRENTI
E
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Augusto Carlo Ciriello ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Pietragalla alla Via Principessa Giovanna n.2, giusta mandato in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con separati ricorsi depositati il 2.3.2024 e ritualmente notificati, poi riuniti in corso di causa,
, e premesso di essere stati assunti: in data Parte_1 Parte_2 Parte_3
01.10.2017, la in qualità di operaia addetta alle pulizie, con attribuzione del Livello 1 A del Pt_1
CCNL Igiene Ambiente (Fise – Assoambiente) con lettera di assunzione inviata il 28 settembre 2017 con contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, per ore 8,44 settimanali articolate su turni comunicati dalla datrice di lavoro, in data 01.10.2017, con mansioni di operatore ecologico Pt_2 con attribuzione del Livello 1 A del CCNL Igiene Ambiente (Fise – Assoambiente) con contratto di lavoro lavoro a tempo parziale ed indeterminato, mediante l'articolazione dell'orario di 12,67 settimanali, su turni comunicati dalla datrice di lavoro, il con mansioni di operatore Pt_3 ecologico con attribuzione del Livello 1 A del CCNL Igiene Ambiente (Fise – Assoambiente) con contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, mediante l'articolazione dell'orario di 12,67 settimanali articolate su turni comunicati dalla datrice di lavoro, esponevano che la datrice di lavoro in data 19 Luglio 2018 comunicava che il periodo dell'01.08.2018 al Controparte_1
31.12.2018 la prestazione lavorativa passava dalle ore 12 alle ore 16 ore settimanali con turni successivamente comunicati;
in data 31 dicembre 2018 prorogava la disposizione dapprima fino al
31.12.2019 poi fino al 30.09.2021 per essere infine ridotto in data 01.12.2021 alle ore 12 fino all'attualità. Evidenziava che l' di Potenza e Matera, intervenuto su richiesta Controparte_2 dei lavoratori, con nota del 20.12.2022 accertava la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 10, punto 5 del vigente CCNL in quanto l'assunzione era stata effettuata e la prestazione lavorativa fornita per un orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno, e diffidava la società a integrare l'orario di lavoro sino alla garanzia del rispetto dei minimi Controparte_1 contrattuali come previsto dal CCNL. La successiva procedura di conciliazione attivata dalla parte datoriale si concludeva con esito negativo, e stante il mancato riscontro alla diffida formale inviata dai ricorrenti, e persistendo il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali, adivano pertanto il
Tribunale per l'accertamento della violazione dell'art. 10, comma 4 CCNL dei servizi ambientali vigenti, norma inderogabile ai sensi dell'art. 2077 c.c., e per la declaratoria di sussistenza del diritto dei ricorrenti all'aumento dell'orario di lavoro fino a 18 ore settimanali, pari al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, con articolazione su tre ore giornaliere, come da CCNL, oltre al risarcimento del danno e al ristoro delle spese processuali.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante p.t., preliminarmente Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti, facendo rilevare nel merito la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie atteso che nel caso di specie, la era estranea alla modifica del piano orario in quanto era sato il a CP_1 Parte_4 comunicare formalmente di non poter “riconoscere alcun emolumento aggiuntivo in quanto trattasi di gara di appalto pubblicata dall'Unione dei Comuni, e che precedenti riconoscimenti retributivi sono stati effettuati in maniera illegittima”. Pertanto unici soggetti responsabili del mancato adeguamento delle ore risultano essere il e l'”Unione dei Comuni Alto Bradano” Parte_4
e per tali motivi concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, venivano riuniti i procedimenti sopra indicati e la causa, rigettata la richiesta di chiamata in giudizio del e dell'Unione dei Parte_4
Comuni Alto Bradano, veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
A seguito della gara d'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani porta a porta, indetta con determina n. 112 del 18.05.2016 dall' ”Unione dei Comuni Alto Bradano”, a seguito di presentazione di offerta più vantaggiosa, risultava aggiudicataria la società Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. a r.l., che con nota del 03.05.2017 comunicava alla Stazione Appaltante che il servizio aggiudicato sarebbe stato espletato dal socio Il 26.09.2017 le firmatarie del Controparte_1 Pt_5
C.C.N.L. Fise - Assoambiente, la Stazione Appaltante e la sottoscrivevano Controparte_1 il verbale di passaggio d'appalto per i lavoratori interessati dal cantiere “Unione dei Comuni Alto
Bradano”, con elenco dei lavoratori previsti da bando di gara giusto art. 6 del C.C.N.L. Fise -
Assoambiente e, quindi, soggetti a clausola sociale. Il monte ore dei lavoratori previsto dal bando di gara era fissato in 12 ore settimanali;
tuttavia trascorso un anno dalla sottoscrizione del predetto verbale di accordo, la di Potenza segnalava all'Ente ove i ricorrenti svolgono l'attività CP_3 lavorativa, l'anomalia riguardante l'orario settimanale assegnato ai lavoratori, per cui preso atto della problematica rimodulava il maggior costo alla per l'aumento delle ore Controparte_1 lavorative con l'avallo del RUP dell'”Unione dei Comuni Alto Bradano” (vds provvedimento del
16.07.2018). Nel prosieguo dell'appalto in data 12.11.2021 il ha ridotto Parte_4 nuovamente il riconoscimento del maggior costo sostenuto dall'azienda ripristinando il precedente orario di lavoro settimanale per 8,44 ore. Nessun effetto sortivano gli incontro tra l'Ente, l'azienda e le rappresentanze sindacali, fino all'incontro promosso dal datore di lavoro, nel corso del quale il venendo meno agli impegni assunti, dichiarava di non poter riconoscere alcun Parte_4 Pt_4 emolumento aggiuntivo all'azienda in quanto trattasi di gara di appalto pubblicata dall'Unione dei
Comuni, e che precedenti riconoscimenti retributivi sono stati effettuati in maniera illegittima.
Le parti ricorrenti invocano il rispetto delle condizioni iniziali di assunzione ritenendo che il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 28.09.17 ha violato l'art. 10, comma 4 CCNL dei servizi ambientali vigenti, norma inderogabile ai sensi dell'art. 2077 c.c. e pertanto chiedono accertarsi il diritto all'aumento dell'orario di lavoro fino a 18 ore settimanali, pari al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, con articolazione su tre ore giornaliere e il diritto al risarcimento del danno patito da liquidarsi in via equitativa.
Orbene dalla documentazione acquisita è possibile confermare la ricostruzione come effettuata dalla resistente società.
I ricorrenti sostengono che il contratto collettivo nazionale di lavoro in quanto fonte di riferimento per tutti i contratti individuali di lavoro in materia dei servizi ambientali, prevede che nei casi in cui l'orario di lavoro come da contratto individuale risulti inferiore alle previsioni del contratto collettivo nazionale, può essere comunque impugnato dal lavoratore e richiedere ai sensi dell'art. 2077 del codice civile, l'applicazione del regime più favorevole previsto a sua tutela dalla contrattazione collettiva.
Invero, in base all'art. 1 comma 1175 della Legge n. 296/2006 che prevede l'obbligo del rispetto degli
“accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, la l'”Unione Controparte_1 dei Comuni Alto Bradano” e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative hanno sottoscritto un “verbale di accordo sindacale” stabilendo l'applicazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (FISE-
Assoambiente), alle condizioni economiche e normative previste dal suddetto CCNL e alle condizioni indicate (assunzioni alle dipendenze della ditta appaltatrice con qualifica di operaio, mansione di operatore ecologico, livello 1A, part time, a 8,47 ore settimanali). Tra l'altro, l'art. 17 del contratto
(Orario di lavoro), al comma 3 stabilisce che “in relazione all'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro, anche in deroga all'articolo dieci, quinto comma, del presente c.c.n.l., è fatta salva la possibilità per il datore di lavoro e il lavoratore a tempo parziale, in forza al 31/01/2017, di pattuire specifiche condizioni contrattuali”. Per cui l'accordo di cui al “verbale di accordo sindacale”, in base al quale i lavoratori sono transitati dalla ditta appaltatrice uscente alla nuova ditta aggiudicataria,
è stato possibile perché questi erano già in servizio con la precedente azienda ma con applicazione del nuovo orario di lavoro. Peraltro, nello sviluppo del rapporto stesso, risulta che la nuova riduzione dell'orario di lavoro da ultimo intervenuta, è dovuta alla decisione dell'Ente, , e Parte_4 dell che non hanno inteso -evidentemente per ragioni Controparte_4 economiche- riconoscere maggiori emolumenti economici. Trattandosi di determinazione della stazione appaltante ogni costo ulteriore eventualmente corrisposto dalla comporterebbe un CP_1 costo non remunerabile e quindi non sostenibile, stazione appaltante nel cui potere organizzativo- dispositivo può derogare al monte ore definendo un minimo di ore settimanali per una specifica categoria di lavoratori in quel particolare appalto, sicchè la norma speciale del contratto prevale su quella generale del C.C.N.L. in quanto la deroga è prevista espressamente nel bando e non contrasta con principi di legge, per di più stante l'accordo sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'interesse dei lavoratori e sulla scorta della platea storica fornita dall'Ente.
In conclusione, da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi per insussistenza dei motivi addotti.
4. in punto di spese di lite, le stesse, vista la valida dichiarazione reddituale in atti, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1 Parte_2 Parte_3 depositato il 2.3.2024 e riuniti, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) spese irripetibili.
Potenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
IO LL