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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/07/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG. 3837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3837 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. EMANUELA Parte_1
FERRELLI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentir
“condannare l' alla CP_1 Controparte_1
costituzione della rendita ex art.13 L. 118/71 così come riconosciuta in sentenza
n. 1104/2016; conseguentemente condannare l' al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente, della somma di € 19.421,37 a tal fine dovuta, a titolo di ratei maturati, oltre ratei maturandi sino all'effettiva liquidazione, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori di legge.”
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto:
- di aver presentato, esaurita la fase amministrativa, domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000;
- di essere stata riconosciuta, all'esito del giudizio di opposizione ad ATP iscritto al n.rg. 2086/2015, invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75%, con conseguente diritto ad usufruire dei benefici dell'art. 80
L.388/2000;
- di aver notificato detta sentenza alle competenti sedi;
CP_1
- di avere altresì trasmesso all'ente, in data 17/6/2019, la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione oggetto del presente giudizio
(assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71), posto che, “avendo cessato già dal
2017 ogni attività lavorativa, aveva integrato anche il requisito economico per la liquidazione della prestazione in oggetto”;
- che non è ancora pervenuta alcuna liquidazione, risultando il modello AP70 correttamente acquisito ma fermo alla fase “in lavorazione”.
Con decreto in data 9.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27.05.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La difesa di parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note suddette, mentre l non si è costituito in giudizio. CP_1
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve quindi dichiararsi la contumacia dell'ente convenuto.
Quanto alla domanda azionata in questa sede, deve esserne dichiarata l'improponibilità.
Va infatti ribadito il consolidato principio per cui la legge prevede in via generale, a pena di improponibilità (Cass., SU., 5 agosto 1994, n. 7269), la previa domanda amministrativa ogni qual volta sia fatto valere verso l'ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l'antecedente valutazione amministrativa della pretesa.
Quanto sopra è conseguenza del disposto dell'art. 7 L. 533/1973, in combinazione con l'art. 443 c.p.c.
E' infatti evidente che la condizione di procedibilità stabilita da quest'ultima norma (in relazione al previo esaurimento dei procedimenti o delle fasi di ricorso amministrativo) ha per presupposto il disposto dell'art. 7 cit. che, nel fissare i termini per la formazione del c.d silenzio-rifiuto, al fine di individuare un momento certo di ultimazione del procedimento di prima istanza e per le eventuali fasi di ricorso, delinea un complessivo sistema che si fonda sull'originaria sussistenza di una domanda amministrativa.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, è stata sempre univoca nel ritenere che l'azione giudiziale relativa a pretese previdenziali debba essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa, con i fini di cui si è detto (tra le molte, Cass. 21 luglio 2014, n. 11574; Cass. 732/2007 cit.; Cass. 28 gennaio
2003, n. 18265, fino alla citata Cass., S.U., 7269/1994).
Per quanto concerne la prestazione dedotta nel presente giudizio, peraltro, la necessità della domanda amministrativa è espressamente prevista dall'art. 20, comma 3, del D.L. n. 78/2009, conv. in L. 102/2009, ai sensi del quale “a decorrere dal 1.1.2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all' secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo”. CP_1
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né provato di aver presentato all' una domanda di invalidità civile. CP_1
Anzi, nel ricorso si legge espressamente che “la parte istante, esperita negativamente la fase amministrativa, presentava domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000”, giudizio conclusosi con sentenza n. 1104/2016, pubblicata il 29/11/2016, dichiarativa della sussistenza, in capo alla ricorrente, di una “riduzione della capacità di lavoro del 75% a decorrere dal gennaio 2014”.
Orbene, è evidente che la notifica all' di detta sentenza, non preceduta da CP_1
una previa domanda amministrativa volta ad ottenere la prestazione di invalidità civile richiesta in questa sede, non possa sortire alcun effetto (al di fuori di quello per il quale era stato incardinato il predetto giudizio, ovvero il riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 80 L. 388/2000), nemmeno se seguita dalla successiva trasmissione del “modello AP70”, il quale non può ovviamente ritenersi sostitutivo della presentazione di una valida domanda amministrativa.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara l'improponibilità del ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 01/07/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3837 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. EMANUELA Parte_1
FERRELLI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentir
“condannare l' alla CP_1 Controparte_1
costituzione della rendita ex art.13 L. 118/71 così come riconosciuta in sentenza
n. 1104/2016; conseguentemente condannare l' al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente, della somma di € 19.421,37 a tal fine dovuta, a titolo di ratei maturati, oltre ratei maturandi sino all'effettiva liquidazione, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori di legge.”
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto:
- di aver presentato, esaurita la fase amministrativa, domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000;
- di essere stata riconosciuta, all'esito del giudizio di opposizione ad ATP iscritto al n.rg. 2086/2015, invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75%, con conseguente diritto ad usufruire dei benefici dell'art. 80
L.388/2000;
- di aver notificato detta sentenza alle competenti sedi;
CP_1
- di avere altresì trasmesso all'ente, in data 17/6/2019, la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione oggetto del presente giudizio
(assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71), posto che, “avendo cessato già dal
2017 ogni attività lavorativa, aveva integrato anche il requisito economico per la liquidazione della prestazione in oggetto”;
- che non è ancora pervenuta alcuna liquidazione, risultando il modello AP70 correttamente acquisito ma fermo alla fase “in lavorazione”.
Con decreto in data 9.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27.05.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La difesa di parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note suddette, mentre l non si è costituito in giudizio. CP_1
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve quindi dichiararsi la contumacia dell'ente convenuto.
Quanto alla domanda azionata in questa sede, deve esserne dichiarata l'improponibilità.
Va infatti ribadito il consolidato principio per cui la legge prevede in via generale, a pena di improponibilità (Cass., SU., 5 agosto 1994, n. 7269), la previa domanda amministrativa ogni qual volta sia fatto valere verso l'ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l'antecedente valutazione amministrativa della pretesa.
Quanto sopra è conseguenza del disposto dell'art. 7 L. 533/1973, in combinazione con l'art. 443 c.p.c.
E' infatti evidente che la condizione di procedibilità stabilita da quest'ultima norma (in relazione al previo esaurimento dei procedimenti o delle fasi di ricorso amministrativo) ha per presupposto il disposto dell'art. 7 cit. che, nel fissare i termini per la formazione del c.d silenzio-rifiuto, al fine di individuare un momento certo di ultimazione del procedimento di prima istanza e per le eventuali fasi di ricorso, delinea un complessivo sistema che si fonda sull'originaria sussistenza di una domanda amministrativa.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, è stata sempre univoca nel ritenere che l'azione giudiziale relativa a pretese previdenziali debba essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa, con i fini di cui si è detto (tra le molte, Cass. 21 luglio 2014, n. 11574; Cass. 732/2007 cit.; Cass. 28 gennaio
2003, n. 18265, fino alla citata Cass., S.U., 7269/1994).
Per quanto concerne la prestazione dedotta nel presente giudizio, peraltro, la necessità della domanda amministrativa è espressamente prevista dall'art. 20, comma 3, del D.L. n. 78/2009, conv. in L. 102/2009, ai sensi del quale “a decorrere dal 1.1.2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all' secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo”. CP_1
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né provato di aver presentato all' una domanda di invalidità civile. CP_1
Anzi, nel ricorso si legge espressamente che “la parte istante, esperita negativamente la fase amministrativa, presentava domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000”, giudizio conclusosi con sentenza n. 1104/2016, pubblicata il 29/11/2016, dichiarativa della sussistenza, in capo alla ricorrente, di una “riduzione della capacità di lavoro del 75% a decorrere dal gennaio 2014”.
Orbene, è evidente che la notifica all' di detta sentenza, non preceduta da CP_1
una previa domanda amministrativa volta ad ottenere la prestazione di invalidità civile richiesta in questa sede, non possa sortire alcun effetto (al di fuori di quello per il quale era stato incardinato il predetto giudizio, ovvero il riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 80 L. 388/2000), nemmeno se seguita dalla successiva trasmissione del “modello AP70”, il quale non può ovviamente ritenersi sostitutivo della presentazione di una valida domanda amministrativa.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara l'improponibilità del ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 01/07/2025
Il Giudice
IO Busoli