Sentenza 18 febbraio 2002
Massime • 1
Nel giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del proprietario di un natante di pagare all'ente previdenziale i contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le iscrizioni contenute nel ruolo di equipaggio hanno efficacia probatoria di prova legale, ex art. 178 cod. nav., non infirmabile con il disconoscimento della sottoscrizione apposta dal marittimo sul ruolo di imbarco e con la prospettazione di dubbi di falsità materiale, essendo necessaria, per l'impugnazione dell'atto, ex art. 2700 cod. civ., la proposizione della querela di falso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del Presidente Dott. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Paolo Marchini, FA Fonzo e Domenico Ponturo e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n.17 in Roma;
- ricorrente -
contro
AN RE, elettivamente domiciliato in Roma alla via Otranto 36 presso l'avv. Mario Massano, che, unitamente all'avv. Enrico Cornelio, lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- Controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
IA IO
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 78 del 19.9.1998, reg. gen. n. 14/98.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2001 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Antonino Sgroi per delega dell'avv. Fonzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.5 1998 il Tribunale di Venezia, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di IC ZO, nonché su quello di IA FA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, dichiarava inammissibile l'appello del IA e rigettava quello dell'INPS perché l'appello del IA era tardivo e quello dell'INPS infondato. Premetteva in motivazione che il IC era proprietario del natante e titolare della autorizzazione all'esercizio del servizio di taxi aqueo. In ordine alla natura del rapporto di lavoro tra lui e il IA riteneva che non potesse privilegiarsi l'iscrizione del IA nel ruolino dell'equipaggio come capo barca motorista e, quindi, lavoratore dipendente, sulla realtà del rapporto ed il suo concreto svolgimento, quale era risultata dal libero interrogatorio del IA. Era emerso, infatti, che quest'ultimo, in cambio dell'utilizzo del motoscafo, corrispondeva al IC la metà degli incassi e che non vi era sottoposizione del IA a potere direttivo e disciplinare del IC. Si doveva, quindi, escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In ordine alla domanda di condono, presentata dal IC all'INPS per il periodo gennaio-maggio 1987 ed alla allegazione dell'INPS della inefficacia del condono per tardivo pagamento di una rata, osservava che l'INPS non aveva documentato la tardività del pagamento, che questa eccezione era stata sollevata solo in appello, che l'INPS non aveva precisato l'ammontare dei contributi e delle somme aggiuntive dovute per detto periodo.
Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi l'INPS;
resiste con controricorso il IC e propone ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti a sensi dell'art. 335 c.p.c. Vanno preliminarmente esaminati le questioni proposte con i due motivi del ricorso incidentale, pur proposto come condizionato, con i quali si deduce la inammissibilità del ricorso per l'insufficiente esposizione di fatti di causa e per la sussistenza di un giudicato sulla natura del rapporto di lavoro, essendo entrambe questioni pregiudiziali e rilevabili (per la seconda cfr. SS.UU. n. 226 del 25.5.2001). Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 366 c.p.c., il vicinanza lamenta in particolare la carente esposizione dei fatti ed in particolare sul contenuto della sentenza di secondo grado.
La censura è in parte inammissibile e per il resto infondata. Il controricorrente riconosce che il ricorso dedica quattro pagine per adempiere all'onere della sommarla esposizione dei fatti di causa, prescritta dal primo comma, n. 3, dell'art. 366 c.p.c., e deduce l'insufficiente esposizione della sentenza impugnata ma non indica su quali punti l'eccessiva sommarietà della esposizione non abbia consentito la tempestiva e completa difesa, che costituisce la prima delle due rationes della norma, sicché, sotto il profilo della idoneità dell'atto ad instaurare il contraddittorio, la censura è inammissibile.
In ordine, poi, al requisito dell'autosufficienza del ricorso per cassazione e cioè dalla autonoma idoneità del ricorso a consentire al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di decidere la causa, seconda ratio della norma, si osserva che dall'insieme del ricorso si desume quali sono i fatti di causa e le questioni dibattute tra le parti.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., il IC afferma che il giudicato che si è formato tra le parti private in ordine alla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, esclude che possa esservi un obbligo contributivo verso l'INPS e rende inammissibile il ricorso. Rileva, comunque. mancanza di motivazione in ordine agli effetti riflessi del giudicato.
Osserva il Collegio che la ritenuta qualità di terzo dell'Istituto assicuratore rispetto al rapporto di lavoro ed inoltre l'autonomia dei suoi diritti, rispetto a quelli delle parti private, preclude ogni efficacia, anche solo riflessa, del giudicato nei suoi confronti. cfr. Cass. n. 2795 del 1999, n. 4142 del 2001. Con i primi due motivi del ricorso principale, che si trattano congiuntamente perché connessi, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2709, 2730, 2732, 2735 c.c., 178, 325, 328, 330, 332 cod. nav. 3,5 e 19 RDL 23.9.1937 n. 1918, 17, 18, 19 e 20 del regolamento di esecuzione, DM 6.7.74, della legge n. 27 del 1973 e dell'art. 1417 c.c. ed il vizio di motivazione con il secondo motivo ed il vizio di motivazione, (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'INPS lamenta che il Tribunale abbia ignorato il valore di atto pubblico del ruolo di equipaggio e la sua efficacia probatoria sino a querela di falso, precisa che il ruolo, costituisce il documento sul quale, secondo le norme sulla previdenza marinara, deve essere effettuato dall'ente previdenziale il controllo dell'adempimento delle obbligazioni contributive. Aggiunge che, come le altre scritture dell'imprenditore, esso fa piena prova contro di lui. Rileva poi che la prova della simulazione non poteva essere tratta da dichiarazioni postume delle parti, ma doveva risultare da controdichiarazioni anteriori o coeve al rapporto di lavoro. Contesta, infine, che dalle dichiarazioni del IA potesse escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Le censure sono fondate.
Non è controverso in fatto che il IA risulti essere iscritto nel ruolo di equipaggio della imbarcazione del IC quale capo barca motorista Tale annotazione eseguita dall'autorità marittima (art. 358 del regolamento della navigazione marittima) a sensi dell'art. 178 del Codice della navigazione prova con efficacia di atto pubblico la sussistenza del contratto di arruolamento, anche esso stipulato con atto pubblico (art. 328 cod. nav.) per un rapporto di lavoro subordinato nautico e la sua esecuzione.
Il controricorrente contesta la natura di atto pubblico del ruolo e richiama il disconoscimento delle firma sulla domanda di imbarco del IA e prospetta la possibilità che la qualifica di dipendente attribuita nel ruolo al IA sia stata apposta dalla Capitaneria di Porto.
La natura di atto pubblico del ruolo si evince dalla funzione dell'atto, contenente annotazioni e iscrizioni eseguite e sottoscritte dall'autorità marittima e previste dall'art. 171 del cod. nav., di attribuire ad esse pubblica fede, come espressamente riconosciuto dall'art. 178 del cod. della navigazione (cfr Cass.
6.3.2001 n. 3241). Consegue a tale natura la sua particolare efficacia probatoria di prova legale, non infirmabile con il mero disconoscimento della propria sottoscrizione sulla domanda di imbarco e con la prospettazione di dubbi di falsità materiale, essendo necessaria per impugnarlo a norma dell'art. 2700 c.c. la proposizione della querela di falso.
Tanto premesso, non essendo stata dedotta la simulazione del contratto di arruolamento, peraltro non opponibile all'INPS quale terzo (art. 1415 c.c.), si deve concludere che la sentenza impugnata, che nel valutare le prove ha preferito ad una prova legale, costituita da atto pubblico, le risultanze del libero interrogatorio, che non costituisce mezzo di prova ma solo elemento sussidiario per il convincimento del giudice, ha violato le norme che regolano l'efficacia dei mezzi prova di cui agli artt. 2700 c.c. e 420 c.p.c.. Infatti al principio generale della libera valutazione delle prove (art. 116 c.c.) la legge pone il limite delle prove legali, sostituendo la valutazione compiuta in via astratta e preventiva dal legislatore a quella concreta del giudice.
L'accoglimento di primi due motivi comporta l'assorbimento del terzo avente per oggetto la sussistenza o meno della prova di una estinzione parziale della complessiva obbligazione contributiva. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa nel dispositivo, che nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto:
"I principi della libera valutazione delle prove e della mancanza di gerarchia tra esse trovano un limite nelle prove legali, e tra esse in primo luogo l'atto pubblico (art. 2700 c.c.), consegue che il giudice nel valutare la prova non può disattendere le risultanze dell'atto pubblico e privilegiare prove di rango inferiore o meri elementi sussidiari per il suo convincimento, quali le dichiarazioni rese dalle parti nel libero interrogatorio." Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2002