Sentenza 28 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di evasione dalla detenzione domiciliare, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di soggetto sorpreso in abbigliamento casalingo, sulla strada adiacente l'abitazione ed all'esterno della recinzione che delimitava l'immobile, intento a spazzare il cancello ed a liberare il binario di scorrimento che ne impediva la chiusura).
Commentari • 3
- 1. Art. 385 - Evasionehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2). 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3). 4. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della …
Leggi di più… - 2. Cosa deve intendersi per abitazione agli effetti dell’art. 385 cod. pen.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2022
Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 385) 1. La questione La Corte di Appello de L'Aquila confermava la condanna di un imputato in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso mediante allontanamento dall'abitazione nella quale si trovata ristretto in regime di detenzione domiciliare. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore della persona accusata che, con un unico motivo, deduceva cumulativamente violazione di legge e vizio di motivazione, asserendo, da un lato, che il ricorrente era stato sorpreso all'esterno della propria …
Leggi di più… - 3. Arresti domiciliari: recarsi in giardino è evasioneRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 20 dicembre 2016
La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 47317 del 2016, si è occupata di un interessante caso di evasione dagli arresti domiciliari, ex art. 385 del c.p.. Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per tale fattispecie, in quanto lo stesso era stato sorpreso nell'area esterna del luogo di detenzione. L'imputato proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, evidenziando la sua innocenza, in quanto egli era stato semplicemente colto, in abbigliamento casalingo e con una scopa in mano, mentre spazzava vicino al cancello dell'abitazione. La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2016, n. 47317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47317 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2016 |
Testo completo
47 3 1 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE M composta da 1566 Giacomo Paoloni - Presidente - N. sent. sez. - Relatore -Orlando Villoni UP 28/10/2016 N. R.G. 47089/2015 Ersilia Calvanese Emanuele Di Salvo Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di LO OM, n. Vieste (Fg) 30.6.1938 avverso la sentenza n. 3392/2008 della Corte d'Appello di Bari del 23/09/2014 esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. E. Delehaye, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Bernardino Masanotti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1 d 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Bari ha confermato quella emessa dal Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di Manfredonia il 15/05/2008 con cui OM Di LO è stato dichiarato colpevole del reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare (artt. 385 cod. pen. in relazione all'art. 47-ter, comma 3 I. n. 354 del 1975) aggravato dalla recidiva reiterata specifica infra- quinquennale e per l'effetto condannato alla pena nove mesi di reclusione. La Corte territoriale ha condiviso le valutazioni del giudice di primo grado, rite- nendo provata la materialità della condotta di evasione e infondate le giusti- ficazioni addotte dall'imputato riguardo alla sussistenza di un errore scusabile circa l'appartenenza dell'area esterna in cui era stato sorpreso all'abitazione costituente luogo di detenzione domiciliare.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che deduce inosser- vanza ed erronea applicazione degli artt. 47 e 385 cod. pen. e l'insussistenza del reato, essendo stato sorpreso in abbigliamento casalingo (mutande, canottiera e ciabatte) e con una scopa in mano sulla strada adiacente l'abitazione, vicino alla recinzione che ne delimita la proprietà, intento a spazzare il cancello e a libe- rarlo dai frutti caduti sul binario di scorrimento che ne impedivano la chiusura, situazione di per sé stessa incompatibile con il dolo di evasione. Deduce, inoltre, l'intervenuta prescrizione del reato già nella fase dibattimen- tale di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che ancorché formalmente riferito al dolo del reato di cui all'art. 385 cod. pen., esso evoca implicitamente ma chia- ramente il tema dell'estensione spaziale del luogo deputato a domicilio coatto, più volte affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in termini in genere rigoristici, nel senso che per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza, quali aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili che non ne costituiscano parte integrante, Sez. 6, sent. n. 3212 del 18/12/2007, dep. 2008, PM in proc. Perrone, Rv. 238413; Sez. 6, sent. n. 15741 del 07/01/2003, Favero, Rv. 22680; Sez. 6, sent. n. 9988 del 09/07/1993, Iovanovic, Rv. 196177 in fattispecie riguardante roulotte ubicata all'interno di campo nomadi e non massimate Sez. 6 sent. del 25/01/2012, Di Liberto e Di 2 Tullio;
Sez. 6 sent. del 11/07/2012, Graziano;
Sez. 6 sent. del 24/09/2012 Momodou;
Sez. 6 sent. del 05/02/2013, Di Nino). Limitate eccezioni sono state individuate nei casi in cui sussista continuità spa- ziale tra abitazione ed ambito accessorio, affermandosi così che non può essere escluso dal concetto di abitazione un'area condominiale, un giardino o un cortile che non presentino soluzioni di continuità con la medesima> (Sez. 6, sent. n. 4143 del 17/01/2007, Bompressi, Rv. 236570 e Sez. 6 del 10/07/2014, Sgura non massimata), con previsione di un'ulteriore eccezione all'eccezione per cui le aree in questione vanno escluse se di libero e accesso ed uso da parte di altri come i condomini o a fortiori i terzi> (Sez. 6 del 25/09/ 2014, Peritore non massimata). Talora è stata valorizzata a contrario la nozione di 'stretta pertinenza', nel senso che l'abitazione dalla quale la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari non deve allontanarsi va intesa soltanto come il luogo in cui il sog- getto conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza del tipo di aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili, che non siano di stretta pertinenza dell'abitazione stessa> (Sez. 6, sent. n. 5770 del 10/02/1995, Chimenti, Rv. 201670; Sez. 6, sent. n. 11000 del 04/10/1994, Bulgarini, Rv. 199932). Più raramente ai fini dell'esclusione tout court della responsabilità per art. 385 cod. pen. si è fatto, invece, ricorso alla nozione di 'pertinenza esclusiva' (Sez. 1, sent. n. 17962 del 30/03/2004, Maritan, Rv. 228292), categoria (al pari in verità di quella di 'stretta pertinenza') di dubbia origine normativa ed incerta applica- zione sul piano pratico. Dal punto di vista, invece, funzionale e in senso maggiormente restrittivo del concetto di abitazione destinata allo svolgimento degli arresti domiciliari, è stato stabilito che il fine primario e sostanziale della misura coercitiva [...] è quello di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mez- zo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal tratte- nersi negli spazi condominiali comuni> (Sez. 6, sent. n. 4830 del 21/10/2014, PM in proc. Capkevica, Rv. 262155). principioAlla luce di tale panorama interpretativo, il Collegio intende ribadire già affermato in altra decisione (Sez. 6, sent. n. 16098 del 18/03/2016, Trani) secondo cui la piena equiparazione stabilita dall'ordinamento tra arresti domi- ciliari e custodia cautelare in carcere (art. 284, comma 5 cod. proc. pen.) richie- de che la misura domiciliare si svolga, per quanto possibile, secondo modalità analoghe rispetto a quelle proprie della misura intra muraria, dovendosi pertanto dare esclusiva rilevanza allo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa (domi- cilio) indicata dall'interessato ed autorizzata dal giudice, mimesi in senso giuri- dico e giustificata dal favore per le esigenze di vita ed affettive dell'indagato o 3 del condannato dello spazio concluso tipico della detenzione in ambito peniten- ziario, suscettibile come tale di consentire eccezioni unicamente in relazione a quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine e simili) ma costituenti parte integrante dell'unità immobiliare di riferimento. Da ciò deriva l'impossibilità di ipotizzare la sussistenza di ogni seria questione inerente l'atteggiamento psicologico dell'imputato in fattispecie come quella og- getto del presente giudizio.
3. Quanto alla dedotta prescrizione, va rilevato che il reato risulta commesso il 18/07/2006 ma che all'imputato è stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale di cui all'art. 99, comma 4 cod. pen. in ragione dei plurimi precedenti penali risultanti a suo carico, recidiva ritenuta rilevante da entrambi i giudici di merito. La recidiva reiterata, infatti, costituendo a tutti gli effetti un'aggravante ad effetto speciale, rileva tanto ai sensi dell'art. 157, comma 2 cod. pen. ai fini della individuazione del termine di prescrizione ordinario quanto ai sensi dell'art. 161, comma 2 cod. pen. ai fini della determinazione del termine massimo (in tal senso v. Sez. 3, sent. n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, P.M. in proc. Pollicoro, Rv. 262015; Sez. 5, sent. n. 22619 del 24/03/2009, Baron e altri, Rv. 244204; Sez. 2, sent. n. 19565 del 09/04/2008, PG in proc. Rinallo, Rv. 240409), sempre che, come nella specie, sia stata contestata e ritenuta dal giudice (Sez. 2, sent. n. 40978 del 21/10/2008, PG in proc. Coviello e altro, Rv. 242245). Ne consegue che tempo di prescrizione ordinaria del reato in addebito va indi- viduato in dieci anni (sei anni più aumento di 2/3 a titolo di recidiva qualificata: 18/07/2016), mentre quello di prescrizione massima di sedici anni e otto mesi di cui all'art. 161, comma 2 cod. pen. è ovviamente lungi dal maturare.
4. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 28/10/2016 Il Presidente Il consigliere DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giacomo Paoloni Onando Villoni 10 NOV 2016 4 PREMA DICAT IL FUNZIONARIO GIUDIZIARION E Piola EspositoPipe T R O C