Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2016, n. 47317
CASS
Sentenza 28 ottobre 2016

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Massime1

In tema di evasione dalla detenzione domiciliare, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di soggetto sorpreso in abbigliamento casalingo, sulla strada adiacente l'abitazione ed all'esterno della recinzione che delimitava l'immobile, intento a spazzare il cancello ed a liberare il binario di scorrimento che ne impediva la chiusura).

Commentari3

  • 1Art. 385 - Evasione
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2). 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3). 4. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della …

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  • 2Cosa deve intendersi per abitazione agli effetti dell’art. 385 cod. pen.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2022

    Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 385) 1. La questione La Corte di Appello de L'Aquila confermava la condanna di un imputato in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso mediante allontanamento dall'abitazione nella quale si trovata ristretto in regime di detenzione domiciliare. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore della persona accusata che, con un unico motivo, deduceva cumulativamente violazione di legge e vizio di motivazione, asserendo, da un lato, che il ricorrente era stato sorpreso all'esterno della propria …

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  • 3Arresti domiciliari: recarsi in giardino è evasione
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 20 dicembre 2016

    La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 47317 del 2016, si è occupata di un interessante caso di evasione dagli arresti domiciliari, ex art. 385 del c.p.. Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per tale fattispecie, in quanto lo stesso era stato sorpreso nell'area esterna del luogo di detenzione. L'imputato proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, evidenziando la sua innocenza, in quanto egli era stato semplicemente colto, in abbigliamento casalingo e con una scopa in mano, mentre spazzava vicino al cancello dell'abitazione. La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2016, n. 47317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47317
Data del deposito : 28 ottobre 2016

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