Sentenza 24 marzo 1999
Massime • 1
Il giudicato negativo circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro, intervenuto tra il prestatore d'opera e il beneficiario della prestazione lavorativa, non spiega efficacia riflessa nel giudizio tra quest'ultimo e l'Ispettorato del lavoro, avente ad oggetto l'accertamento delle violazioni delle norme sul collocamento per l'assunzione del personale che si assume dipendente; infatti l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuno delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5466 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5466 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1354/2021 R.G., proposto da: F.A., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Savarese, elettivamente domiciliata in Roma, Via Riboty 3, presso l'avv. Lucia Licitra. – ricorrente – contro ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DEL LAVORO E …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/1999, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI Presidente
Dott. Fernando LUPI Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere
Dott. Pasquale PICONE Consigliere
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISPETTOTATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA
in persona del rapp.te p.t., rapp.to e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA COSET a.r.l.
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. sig. TE RO, rapp. to e difeso dagli avv. ti Giuseppe Saverio Sorda, del Foro di Genova, e Bruno Cossu, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Alberico II, n. 33, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
T A V A R O L I S T E F A N O
rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Saverio Sorda, del Foro di Genova, e Bruno Cossu, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Alberico II, n. 33, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e da
C O O P E R A T I V A C O S E T a r. l.
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. sig.TE RO, rapp. to e difeso dagli avv. ti Giuseppe Saverio Sorda, del Foro di Genova, e Bruno Cossu, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Alberico II, n. 33, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale,
- ricorrente incidentale -
contro
ISPETTOTATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA
- intimato -
e da
T A V A R O L I S T E F A N O
rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Saverio Sorda, del Foro di Genova, e Bruno Cossu, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Alberico II, n. 33, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
ISPETTOTATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA
- intimato -
per l'annullamento della sentenza della Pretura di Chiavari n. 00110/97 del 29.04/16.05.1997. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 04.11.1998 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi che ha concluso per la riunione dei due ricorsi, per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, e per il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 marzo 1996 TE RO e la Cooperativa Coset a r.l. proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Genova n. 30/95 del 22 maggio 1995 con la quale si ingiungeva loro il pagamento della somma di lire 88.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli artt. 11, 13 e 18 della legge n. 264 del 1949. Il Pretore accoglieva parzialmente la domanda, dichiarava gli opponenti responsabili dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 13 e 18 della legge n. 264 del 1949 e 26 della legge n. 56 del 1987, e, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, condannava gli opponenti in solido tra loro al pagamento della somma di lire 16.500.000 a titolo di sanzione amministrativa;
spese del grado interamente compensate tra le parti.
Osserva il Pretore per quanto ancora di rilievo in questa sede:
l'eccezione di giudicato sollevata dagli opponenti in ragione della sentenza del Pretore di Chiavari emessa nel giudizio tra i soci e la Cooperativa ed al quale l'Ispettorato era stato estraneo, va respinta perché "l'autorità del giudicato non può incidere su posizioni giuridiche del terzo titolare di un rapporto connesso con quello accertato" ovvero "sia titolare di un proprio autonomo diritto"; non è praticabile il rimedio di cui all'art. 404 c.p.c., atteso che detto rimedio è consentito al terzo titolare di posizione con natura di diritto soggettivo, che non ricorre in capo all'Ispettorato, titolare, invece, di un potere;
è vero che la mancata annotazione della delibera di socio ha mera efficacia probatoria e non costitutiva dello status di socio, il che, peraltro, non significa postulare e provare la contestualità delle delibera con l'assunzione, tuttavia nel caso di specie risulta che molti soci sono stati iscritti nel relativo libro in epoca (per alcuni anche considerevolmente) posteriore alla loro assunzione in qualità di dipendenti della Cooperativa;
risulta, comunque. che qualche lavoratore non è mai stato iscritto nel libro dei soci;
la condotta della Cooperativa, tuttavia, integra la fattispecie di cui all'art.26, secondo comma, della legge n. 56 del 1987, "non concretando un'attività di esercizio della mediazione per l'avviamento al lavoro"; la Cooperativa non può avvalersi della disciplina sulla continuazione dell'illecito amministrativo, limitata dal disposto dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 alla sola materia della previdenza obbligatoria, mentre può avvantaggiarsi della previsione di cui al primo comma dello stesso articolo "in quanto le diverse violazioni interessanti più lavoratori compiute nella medesima giornata, possono ricondursi ad un'unica azione e pertanto soggiacciono alla sanzione base aumentata sino al terzo".
Ricorre per cassazione l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Genova affidando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della sentenza.
La Cooperativa Coset a r.l. e RO TE si sono costituiti con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi di censura.
L'Ispettorato , Provinciale del Lavoro di Genova non si è costituito avverso il ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi essendo i relativi ricorsi proposti avverso la medesima sentenza. In via preliminare va anche disattesa eccepita tardività del ricorso dell'Ispettorato sul presupposto che alla controversia in esame è inapplicabile la sospensione dei termini durante il periodo feriale. La controversia in esame, in quanto inerente più specificamente alla disciplina, intesa in senso lato, del lavoro, non è assimilabile alle controversie individuali ex lege n. 533 del 1973, e per essa, pertanto, non è ravvisabile quella "urgenza" sottintesa all'inapplicabilità ad esse della indicata sospensione dei termini nel periodo feriale.
Questa Corte (per tutte Cass. 28.03.1997, n. 0 2830) ha già avuto modo di affermare che "il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 07 ottobre 1969, n. 742, dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, ne' può a tal fine, farsi rientrare nelle controversie soggette al rito del lavoro, applicabile soltanto in forza del richiamo espresso contenuto nell'art. 35 della stessa legge n. 689 del 1981 nel caso in cui l'opposizione verta in tema di violazione delle norme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Ne consegue che il termine per la proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal pretore in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (nella specie, comminata dall'Ispettorato del Lavoro in relazione all'assunzione di lavoratori senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nonché in relazione all'omessa comunicazione alla suddetta sezione circoscrizionale della cessazione del rapporto di alcuni lavoratori) è soggetta a sospensione durante il periodo feriale". Sempre in via preliminare va disattesa anche la ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa esposizione dei fatti di causa, nell'occasione adempiuta attraverso la ,"semplice copiatura della sentenza del Pretore". In realtà, l'eccepita inammissibilità segue alla mancata esposizione dei fatti di causa, e non anche alla (non prevista) modalità con cui i fatti di causa vengono esposti, sicché una volta esposti i fatti di causa, non è dato neanche indagare le modalità in cui detti fatti sono stati esposti o da quale fonte essi provengono. a meno di una loro esposizione in termini di assoluta insufficienza ad introdurre il corretto esame della vicenda, e che nella specie non risultano indicati.
Con l'unico motivo di ricorso l'Ispettorato denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la norma ex art. 8 citato "si riferisce ad una o più violazioni commesse con una sola azione od omissione non già con più azioni od omissioni, come si riscontra, invece, nella fattispecie in esame"; la probabile applicazione analogica al caso di specie, operata dal Pretore, dell'art 1 sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, è illegittima, costituendo la disposizione citata una scelta del legislatore, come tale limitata all'ambito dell'assistenza obbligatoria. Con il primo motivo di ricorso incidentale la Cooperativa Coset a r.l. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.. 324 e 404, primo comma, c.p.c. e 2909 c.c.: la sentenza pretorile n. 194 del 1994, che aveva riconosciuto a seguito di precisa domanda in tal senso, una retrodatazione dello status di socio ad alcuni lavoratori al fine di prioritarie, chiamate al lavoro, esplica efficacia di giudicato sostanziale sulla riconosciuta retrodatazione anche nei confronti dell'Ispettorato, che ha il potere-dovere di sanzionare un comportamento illegittimo "che alla luce della sentenza in questione certamente illegittimo non è", quale terzo estraneo al processo non titolare "di diritti soggettivì, che possono venir pregiudicati dalla sentenza stessa"; comunque l'Ispettorato ben avrebbe potuto attivare il rimedio di cui all'art. 404 c.p.c. e che presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo, la cui tutela e il cui esercizio è incompatibile con la sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
Con il secondo motivo di ricorso la Cooperativa Coset a r.l. denunzia contraddittorietà, illogicità manifesta e carenza di motivazione sul punto essenziale della controversia: l'istruttoria testimoniale rivela che tutti i soci avevano presentato domanda di iscrizione alla cooperativa in epoca antecedente alla loro assunzione, così maturando a quella data il detto status di socio, e che il Consiglio di amministrazione della cooperativa si riuniva tutte le volte in cui "era necessario costituire un rapporto di lavoro associativo con nuovi elementi e deliberava l'inserimento degli stessi in qualità di socio"; di tali elementi istruttori non vi è cenno nella motivazione della sentenza.
Ragioni di opportunità impongono il preliminare esame del ricorso incidentale proposto dalla Cooperativa Coset a r.l. e da RO TE in proprio.
Il primo motivo del detto ricorso incidentale è infondato. Il giudicato negativo circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro, intervenuto tra il prestatore d'opera e il beneficiario della prestazione lavorativa, non spiega efficacia riflessa nel giudizio tra quest'ultimo e l'Ispettorato Provinciale del Lavoro avente ad oggetto l'accertamento delle violazioni delle norme sul collocamento per l'assunzione di personale che si assume dipendente. Tale efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia che fa qualificare come res inter allos acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto. il principio ora indicato, già affermato da questa Corte in termini di autonomia tra diritti aventi ad oggetto contributi previdenziali e diritti e obblighi nascenti da un rapporto di lavoro subordinato (Cass.08.11.1995, n. 11622), trova decisiva valenza anche nella ipotesi di specie in considerazione di un possibile accertamento incidenter tantum della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, cui è ricondotta l'applicabilità delle norme sul collocamento per l'assunzione dei dipendenti. Nè, conseguentemente, può condividersi il riferimento, peraltro proposto in termini stranamente possibilistici, all'art. 404 c.p.c.. L'opposizione ordinaria di terzo, invero, non costituisce certamente un rimedio obbligatorio per l'Ispettorato, e dunque, ammesso l'accertamento incidentale della natura subordinata del rapporto ai fini dell'applicabilità della disciplina sul collocamento, nulla vieta che l'Ente pubblico, legittimamente esercitando la propria potestà accertativa, possa pervenire, con autonoma iniziativa (indagine e ingiunzione), all'accertamento, anche in contrasto con la decisione giudiziale, di una diversa qualificazione giuridica del rapporto. Il secondo motivo di ricorso incidentale è, invece, fondato, e va accolto, dovendosi ritenere a questo punto anche assorbito il ricorso principale dell'Ispettorato.
La sentenza impugnata perviene al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dei lavoratori indicati nei verbali di accertamento sulla scorta del pacifico e documentale ritardo, a volte notevole, e/o della stessa omissione della iscrizione degli "assuntì" nel libro dei soci.
La contraddittorietà e insufficienza della motivazione è evidente. Il Pretore, dopo aver dato atto del valore meramente probatorio della iscrizione della delibera del Consiglio di Amministrazione attributiva dello status di socio ex art. 2525 c.c., pone, a fondamento del negato status, esclusivamente il ritardo o anche la omessa iscrizione della delibera di ammissione nel libro dei soci, con ciò facendo rientrare il valore ad substantiam della detta iscrizione in luogo di quello affermato ad probationem. E tanto più è evidente il vizio di motivazione in quanto comunque era stato tempestivamente denunziato che tutta una procedura (domanda dell'aspirante, riunione del Consiglio di Amministrazione, delibera di quest'ultimo) per l'assunzione dello status di socio veniva sistematicamente messa in atto ogni volta che si rendeva necessaria la costituzione di rapporti di natura associativa, e che (circostanza non certamente priva di qualsiasi valore) la qualifica di socio era stata a detti soggetti comunque riconosciuta con sentenza passata in giudicato. Di tale necessaria indagine e dei conseguenti risultati non esiste il minimo accenno nella sentenza ricorsa, con ciò inficiandosi la conclusione sulla sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro dei soggetti interessati, e la stessa statuizione pretorile su di essa fondata.
L'assorbimento del ricorso principale dell'Ispettorato appare a questo punto evidente, proponendo esso questione da trattarsi dopo l'accertamento nel merito della indicata natura subordinata del rapporto.
Il secondo motivo del ricorso incidentale, pertanto, va accolto, rigettato il primo, ed assorbito il ricorso principale, la sentenza del pretore va cassata, e la causa va rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nel Pretore di Genova, il quale provvederà a regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C O R T E riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e ne rigetta il primo, assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Pretore di Genova.
Così deciso in Roma, il 04 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 1999