Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione proposto dal datore di lavoro avverso il decreto con il quale gli sia stato ingiunto il pagamento nei confronti dell'INPS delle somme relative ai contributi afferenti a lavoro straordinario, il cui mancato versamento sia stato contestato dall'Ispettorato del Lavoro, non è opponibile all'INPS il giudicato, intervenuto tra datore di lavoro e dipendenti, relativo alla mancata effettuazione di ore di lavoro straordinario. Infatti, l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato stesso, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del Lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
2. Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
3. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
4. Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
5. Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
E. NI & C. Specialità Casearie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. IO RN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Puccini 10, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Ferri, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Maero del foro di Saluzzo
- ricorrente -
CONTRO
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 - Avvocatura Centrale dell'Istituto - presso gli Avv.ti Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, per mandato in calce al controricorso
- Controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 122/98 del Tribunale del Lavoro di Cuneo del 7/4/1998/18/4/1998 R.G. n. 861/1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
Uditi gli Avv.ti Giancarlo Ferri per delega Maero e Antonietta Coretti;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 10/1/1996 la S.p.A. RN & C. proponeva opposizione avverso il decreto del Pretore di Cuneo in data 9/11/1995, con il quale era stato ingiunto ad essa società di pagare all'INPS la somma di L. 36.623.828 in relazione a verbale dell'Ispettorato del Lavoro di Cuneo, che aveva contestato alla medesima società di non avere versato contributi per lavoro straordinario prestato dai dipendenti MA CH, LS AR e MA SA.
La RN a sostegno dell'opposizione produceva le sentenze n. 59/93 e 60/93 del Tribunale di Saluzzo, le quali avevano respinto le domande proposte dai dipendenti anzidetti sul presupposto che costoro non avevano effettuato ore di lavoro straordinario, oltre quello conteggiato in busta paga.
La parte convenuta si costituiva rilevando che le sentenze richiamate dalla RN non potevano essere opposte ad esso Istituto, rimasto estraneo ai giudizi in questione.
All'esito l'adito Pretore di Cuneo con sentenza 355/97 del 25/10/1997 rigettava l'opposizione e tale decisione, appellata dalla RN, veniva confermata dal Tribunale di Cuneo con sentenza del 7/4/1998/18/4/1998. In particolare il Tribunale osservava che le sentenze richiamate dall'appellante non erano opponibili all'INPS, rimasto estraneo ai relativi giudizi, che riguardavano prestazioni diverse da quelle accertate dagli Ispettori del Lavoro.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la RN con due motivi, al quali resiste l'INPS con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.
Il punto decisivo della controversia consiste, ad avviso della ricorrente, nel verificare ed accertare se i lavoratori abbiano percepito compensi non registrati nel prospetti paga. Al riguardo la RN sostiene che la sentenza impugnata è contraddittoria, in quanto afferma da un lato che i lavoratori avevano confermato quanto dichiarato agli ispettori, dall'altro lato che lo CH e il AR avevano detto di non ricordare l'entità dei compensi percepiti fuori busta, mentre il SA aveva riferito che qualcosa a titolo di straordinario avevano ricevuto, ma non tutto il dovuto.
Altra contraddizione della sentenza secondo la ricorrente è da ravvisare nel fatto che il Tribunale ha omesso di considerare che le controversie dei lavoratori si fondavano sulla circostanza del mancato pagamento degli straordinari prestati, mentre la pretesa spiegata dall'INPS si basava sul fatto che gli straordinari erano stati pagati, ma fuori busta.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. La RN osserva che l'efficacia soggettiva limitata del giudicato non può essere intesa in modo da consentire che due controversie, aventi ad oggetto i medesimi elementi di fatto, risultino decise in modo diametralmente opposto.
Ciò premesso, la ricorrente rileva che tale efficacia del giudicato non può essere fondatamente invocata quando i rapporti non risultino reciprocamente autonomi o incompatibili, per essere dotati del nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica operanti al livello del diritto sostanziale, in modo che un rapporto costituisca elemento in senso ampio della fattispecie da cui deriva l'altro rapporto. I motivi, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Quanto alle asserite contraddittorietà presenti nell'impugnata sentenza si osserva che il Tribunale ha dato ampia giustificazione della sussistenza del credito vantato dall'INPS a seguito di dettagliato esame delle dichiarazioni dei testi escussi e di raffronto con gli elementi risultanti dalle sentenze del Tribunale di Saluzzo.
La valutazione del giudice di appello così condotta è corretta e non censurabile in sede di legittimità, poiché secondo l'indirizzo più volte ribadito da questa Corte l'apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito, al quale spetta valutare gli elementi probatori, controllarne l'attendibilità, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, con l'unico limite di indicare le ragioni del proprio convincimento (ex plurimis Cass. 26 novembre 1998, n. 6380; Cass. 12 marzo 1996, n. 2008; Cass. 6 settembre 1995, n. 9184), il che si è verificato, come già si è detto, nel caso di specie.
Con riguardo all'efficacia riflessa del giudicato relativo alle richiamate sentenze del Tribunale di Saluzzo le doglianze della ricorrente non hanno pregio e quindi non sono condivisibili. Sul punto correttamente il Tribunale ha affermato la non opponibilità di tali sentenze nei confronti dell'INPS, rimasto estraneo ai relativi giudizi, precisando che il loro oggetto non coincideva con quello riguardante la controversia in esame. In questo senso del resto è l'orientamento di questa Corte, secondo il quale l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del Lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass. sentenza n. 2795 del 1999; Cass. sentenza n. 11622 del 1995). Il ricorso in conclusione è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in L. 20.000, oltre L.
4.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001