Ordinanza presidenziale 12 gennaio 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 14/04/2026, n. 6757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6757 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Hippogroup Roma Capannelle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Largajolli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolò Tartaglia 3;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ippomed S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento:
per l’annullamento
- del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. - D.G. Ippica prot. n. 067560 di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 del 23 dicembre 2024 e dei suoi allegati;
- del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. - D.G. Ippica prot. n. 0577473 del 31 ottobre 2024 e suoi allegati;
- per quanto possa occorrere, della relazione tecnica istruttoria prot. n. 575429 del 31 ottobre 2024, richiesta con accesso agli atti del 21 novembre 2024 e della relazione tecnica istruttoria prot. 675591 del 23 dicembre 2024, richiesta con accesso agli atti del 30 dicembre 2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente.
- del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. prot. n. 0179725 del 18.04.2025 e dei suoi allegati;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Per quanto riguarda l’atto recante motivi aggiunti notificato dalla parte ricorrente il 6 maggio 2025:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. prot. n. 0179725 del 18 aprile 2025 e dei suoi allegati tutti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 30 dicembre 2024, tempestivamente depositato, la Hippogroup Roma Capannelle S.r.l. (d’ora in poi Società ricorrente) - Società che gestisce l’ippodromo di Roma galoppo e trotto - ha impugnato il Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. - D.G. Ippica prot. n. 067560 di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 del 23 dicembre 2024 ed il Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. - D.G. Ippica prot. n. 0577473 del 31 ottobre 2024 e tutti gli altri atti istruttori indicati in epigrafe.
La Società ricorrente, premesso che il calendario di corse per l’anno 2025 si fondava su criteri determinati sulla base di quanto disposto, in via generale, dal Decreto del Sottosegretario di Stato prot. n. 644641 del 6 dicembre 2024, recante i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività, e dal successivo Decreto del Direttore Generale prot. n. 662731 e relativi allegati, recante la classificazione degli ippodromi in attività alla data del 16 dicembre 2024, ha censurato i provvedimenti impugnati nella parte in cui è stata disposta una riduzione delle giornate di corse nei propri confronti.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure.
1.1. Con unico motivo, sono stati lamentati “ violazione di legge: art. 1, 3, 9 e 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti, illogicità manifesta, irragionevolezza ”.
Secondo la Società ricorrente, i provvedimenti opposti sarebbero affetti da violazione di legge ed eccesso di potere, sia per la illogica sequenza temporale con cui essi si sarebbero palesati rispetto a quelli di classificazione degli ippodromi, sia per la totale distonia che gli stessi riporterebbero rispetto al decreto successivo di classificazione; l’odierna ricorrente, infatti, rispetto alla classifica conseguita avrebbe subito un inspiegabile taglio di giornate di corse.
1.2. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente monetario.
2. In data 23 gennaio 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
3. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 6 maggio 2025, tempestivamente depositato, contenente istanza incidentale di adozione di misure cautelari, la Società ricorrente ha, poi, impugnato il Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. prot. n. 0179725 del 18 aprile 2025 e suoi allegati tutti, lamentandone, in sintesi, l’illegittimità derivata.
4. Con istanza depositata il 15 maggio 2025, la Società ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta cautelare incidentalmente proposta con il suindicato atto recante motivi aggiunti.
5. Alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentale, il Presidente della Sezione, preso atto di quanto dichiarato dalla Società ricorrente con l’istanza depositata il 15 maggio 2025, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
6. Con ordinanza presidenziale n. 28/2026, pubblicata il 12 gennaio 2026 il Presidente della Sezione ha poi disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati mediante pubblici proclami.
7. In data 14 gennaio 2026, la Società ricorrente ha documentato l’integrazione del contraddittorio.
8. Con memoria depositata 7 marzo 2026, l’Avvocatura dello Stato ha concluso per il rigetto del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
9. Ippomed S.r.l., intimata individualmente come controinteressata, non si è costituita in giudizio.
10. Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2026, fissata per la trattazione del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, il difensore della Società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, comunque, la sopravvenuta carenza d’interesse ad una decisione nel merito; all’esito, la causa è stata introitata per la decisione.
11. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c ) e 84, comma 4, c.p.a., in ragione della (irrituale) dichiarazione di rinuncia resa a verbale dal difensore della parte ricorrente in sede di discussione orale della causa.
Infatti, l’art. 84 comma 4 c.p.a. dispone che: “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ”.
11.1. Per tali motivi, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi sopra precisati.
12. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | MA Caminiti |
IL SEGRETARIO