Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
La rinuncia dell'imputato detenuto a comparire all'udienza camerale per il riesame di una misura cautelare reale sana la nullità determinata dalla tardiva notifica allo stesso dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, a nulla rilevando che il difensore abbia tempestivamente eccepito tale nullità, atteso che in caso di discrepanza tra il comportamento processuale dell'imputato e quello del suo difensore prevale la volontà del primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2010, n. 34737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34737 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
347 37 / 10 3%
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza in camera di consiglio del 15.6.2009 Sentenza n.306/10 Reg.gen.n.3635/2010
composta dai signori dott. Paolo Bardovagni Presidente dott. Filiberto Pagano Consigliere
dott. US Bronzini Consigliere dott. Mirella Cervadoro Consigliere dott. Geppino Rago Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dall'Avv.Franz Pesare, e dall'Avv.Domenico Di Terlizzi difensori di GO IM IA n. il 26.7.1963
Sul ricorso proposto dall'Avv.Biagio Leuzzi, difensore di ZO VI n. il
25.11.1968
Sul ricorso proposto dall'Avv.Biagio Leuzzi, difensore di ZO VI nella qualità di genitore esercente la potestà su GO IA n. il 6.11.1994, e
GO EA n. il 26.9.1987
Sul ricorso proposto dall'Avv.Gaetano Vitale, difensore di GO AS n. il 18.2.1986
avverso l'ordinanza n.115/2009 del Tribunale di Taranto, in data 5.11.2009.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Mirella Cervadoro.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr. Carmine Stabile
il quale ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi,
Uditi i difensori dei ricorrenti avv. Di Terlizzi Domenico per GO IM
IA, GO EA, ZO VI, e GO AS come da nomina depositata in udienza, e quale sostituto processuale dell'avv. Vitale Gaetano difensore di GO AS, avv. Leuzzi Biagio difensore di ZO VI,
GO IA e GO EA, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
GO IM IA, a seguito di una più vasta attività di indagine nella quale erano indagati anche altri soggetti per reati della stessa e diversa natura, veniva raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere il
16.2.2009 confermata dal Tribunale del Riesame il 10.3.2009 in ordine a due diverse ipotesi di usura aggravata commesse ai danni dell'esercente attività commerciale GI NZ e dell'esercente attività professionale avv.Traetta Lorenzo, per le quali il giudice delle indagini preliminari e quello dell'impugnazione cautelare riconoscevano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari di cui all'art. a) e c) dell'art. 274 c.p.p.
Con richiesta del 16.7.2009, il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio del GO in ordine alle ipotesi di usura di cui all'ordinanza cautelare e ad altre due fattispecie di usura contestate ai capi c) e d) della rubrica (e per le quali interveniva una seconda ordinanza di custodia cautelare) commesse ai danni degli esercenti attività commerciale De
AM TR e ER US.
In data 15.10.2009, il Giudice dell'udienza preliminare emetteva decreto di sequestro preventivo di numerosi beni immobili e mobili (appartamenti, fabbricati, appezzamenti di terreno, auto e moto) intestati rispettivamente a quest'ultimo, ad alcuni familiari (la moglie ZO VI ed i figli conviventi
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AS, EA e IA) ed alla compagna convivente (IL RE
RI), riconoscendo sulla scorta delle indagini reddito patrimoniali
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svolte dalla Guardia di Finanza di Manduria e dalla Direzione Investigativa
Antimafia Sezione Operativa di Lecce compendiate nelle informative del
25.3.2009, del 21.5.2009, e del 26.8.2009 - la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.321 comma 2 c.p.p. e 12 sexies legge 356/1992, e individuava nel vincolo di coniugio, di filiazione e di convivenza con il GO, in una con la mancanza e/o assoluta modestia dei redditi provenienti da attività lavorativa, la fittizietà delle intestazioni di vari beni immobili e autoveicoli in capo alla moglie, ai figli, alla compagna convivente sua e del figlio AS, dunque nella sproporzione dell'intero patrimonio acquisito nell'arco temporale ricompresso tra il 1990 e il 2009 e nella sua mancata giustificazione con denaro di provenienza lecita, le condizioni legittimanti il sequestro.
Avverso tale provvedimento GO IM IA, GO AS,
GO EA, GO IA e ZO VI (oltre ad altri) proponevano istanza di riesame, eccependo il totale difetto dei presupposti di legge idonei a sostenere l'impugnato decreto di sequestro sotto il profilo della ritenuta sperequazione redditi ufficiali/patrimonio effettivo, ma il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 5.11.2009, rigettava l'istanza.
Ricorre per cassazione il difensore di GO IM IA, con atto depositato il 23.11.2009, deducendo: 1) la violazione dell'art.606 lett.c cpp in relazione agli artt.324 co.6 e 178 lett. c cpp riguardante l'ordinanza emessa in data 5.11.2009 che ha rigettato l'eccezione di nullità sulla tardiva notifica della citazione dell'indagato all'udienza camerale, avendo lo stesso rinunciato a comparire;
2) la violazione dell'art.606 lett.b c.p.p. in relazione ad illogicità o mancanza di motivazione in riferimento alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e alle attività economiche del GO. Con successivo atto depositato il 3.12.2009, il difensore di GO IM
IA, avv.Domenico Di Terlizzi, deduceva altresì 1) la violazione dell'art.12 sexies 1.356/92 con riferimento al requisito della sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi e alle disponibilità finanziarie di fatto percepiti da GO IM IA, in quanto elemento indefettibile per
3 l'applicazione della misura patrimoniale in questione è l'accertata sproporzione tra il valore dei beni da confiscare e i proventi dell'attività del condannato nel periodo prossimo all'acquisizione dei beni medesimi, senza che di tale sproporzione il titolare sappia offrire una credibile giustificazione,
e tale sproporzione - secondo il dettato giurisprudenziale – va riferita non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquistati, e quindi è evidente l'errore del Tribunale, che non ha effettuato una ricostruzione cronologica dei redditi, e contestualizzato ciascun acquisto - e non l'intero patrimonio – nella
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condizione reddituale o, comunque, rispetto ad eventuali fonti di disponibilità finanziaria all'atto dell'acquisizione del bene medesimo;
2) la violazione dell'art.12 sexies 1.356/92 con riferimento al raffronto tra beni e redditi, nonché alla mancata considerazione, fra le legittime disponibilità, dei redditi agrari e dei risarcimenti danni conseguiti dal GO. La valutazione dei beni del GO non tiene in minimo conto le entrate legittime da questi conseguite e non indicate nella dichiarazione dei redditi, che, però, rendono ben compatibile il sostenimento dei costi per i lavori, e l'omessa considerazione di tali redditi ha finito per falsare il giudizio di proporzione tra il valore del bene in argomento e le legittime disponibilità economiche detenute in quel momento.
Ricorre per cassazione il difensore di ZO VI, deducendo la violazione dell'art.606 - lett.b) e c) c.p.p., per erronea applicazione della norma processuale di cui all'art.12 sexies 1.356/92, in merito ai presupposti di applicazione del provvedimento impugnato. ZO VI è entrata, infatti, in possesso degli immobili oggetto di sequestro, attingendo solo ed esclusivamente dalla capienza finanziaria della propria famiglia, effettivamente accumulata nel corso degli anni, capienza finanziaria incrementata, sicuramente, dall'attività lavorativa svolta da ZO SA (somme ricavate dai trattamenti pensionistici dei coniugi ZO-RR genitori di ZO VI e dalla vendita di alcuni immobili); a ciò aggiungasi che la stessa vive separata dal GO dal 2005, anno in cui il GO ha avuto un figlio dalla signora IL RE RI, attuale convivente, e quindi appare del tutto irragionevole considerarla prestanome del GO.
Ricorre per cassazione il difensore di ZO VI, quale legale rappresentante del minore GO IA, e di GO EA, deducendo la violazione dell'art.606 - lett.b) e c) c.p.p., per erronea applicazione della norma processuale di cui all'art.12 sexies 1.356/92, in merito ai presupposti di applicazione del provvedimento impugnato. La consulenza tecnica, finalizzata a chiarire i fatti di cui al processo, avvalora la tesi difensiva dell'evidente estraneità dei ricorrenti rispetto ai fatti per cui è processo, e la prova della legittimità della donazione realizzata dal nonno dei GO trova riscontro nell'atto notarile redatto in data 18.9.1998 dal notaio Latorraca.
Pertanto nei confronti dei ricorrenti non appare affatto configurata né la sproporzione tra le spese e le entrate, né la fittizietà dell'interposizione.
Ricorre per cassazione il difensore di GO AS, deducendo la violazione dell'art.606 lett.b) e c) c.p.p., per inosservanza ed erronea
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applicazione della normativa relativa al combinato disposto degli artt. 321
c.p.p. e 12 sexies 1.356/92, nonché della violazione della norma processuale prevista a pena di nullità di cui all'art.125 c.p.p. per carenza assoluta di motivazione in relazione alle doglianze mosse dal ricorrente. La difesa del
GO, in perfetta ottemperanza dell'onere probatorio previsto dalla normativa in questione, aveva ampiamente argomentato circa la legittima provenienza dei beni in sequestro, allegando documentazione atta a dimostrare che nulla di illecito si celava dietro il possesso dei beni mobili ed immobili indicati nel decreto in sequestro;
a fronte di tali precise deduzioni, il Tribunale del Riesame ha rigettato l'istanza di riesame con motivazione meramente apparente, con evidente violazione dell'art.125 co.3 c.p.p. Il
Tribunale di Taranto ha ritenuto la donazione di GO AS, nonno del ricorrente, un atto meramente fittizio, in quanto nell'anno della donazione e in quello precedente era percettore di un reddito di appena novemila euro,
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ma tale circostanza non esclude che lo stesso, negli anni precedenti, possa aver messo da parte risparmi tale da consentirgli di acquistare un immobile per i propri nipoti, ed il Tribunale non ha quindi indicato in modo specifico quegli elementi che avrebbero potuto ricondurre la reale disponibilità materiale degli appartamenti in capo a GO IM IA. Con riferimento agli altri beni ed alla complessiva situazione patrimoniale di
GO AS, il Tribunale non ha ritenuto di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica del dott.Latorre prodotta dalla difesa per giustificare la proporzione tra le entrate e le uscite (e nella quale risulta che nel periodo tra il 2005 ed il 2009 il GO AS aveva una disponibilità economica pari a euro 130.311,00 ed esborsi pari ad euro 98.486,00), affermando erroneamente che la consulenza perviene al primo dato positivo solo sulla scorta di documenti fiscali e non di documenti contabili, in quanto la normativa ex art.12 sexies d.
1.8.6.1992 n.306 prevede che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica. Nella consulenza prodotta veniva poi fatto riferimento a flussi finanziari derivanti dalla vendita del pastificio "La Spiga" per un totale di 50 mila euro a D'Ora IN IL, ed il Tribunale ha erroneamente affermato che non vi è traccia documentale dell'atto di cessione, mentre invece vi era la prova inconfutabile di tale disponibilità economica stante una serie di effetti cambiari intestati a GO AS a firma di D'Ora
IN IL. Per quanto riguarda infine il terreno in agro di Lizzano
e l'autocarro Daewoo, la difesa aveva evidenziato trattarsi di beni di modico valore dell'importo di circa 3000,00 euro, e anche sul punto la motivazione del Tribunale è stata meramente apparente.
Chiedevano, pertanto, tutti i ricorrenti l'annullamento del
provvedimento impugnato. Motivi della decisione
I ricorsi (secondo motivo del ricorso presentato dal difensore di GO
IM IA con atto depositato il 23.11.2009, e il ricorso di GO
AS in relazione al sollevato difetto di motivazione ex art.125 c.p.p.) di
GO IM IA e GO AS, nella parte in cui prospettano vizi di motivazione, sono inammissibili, essendo ammesso ricorso solo per la violazione di legge secondo quanto disposto dall'art. 325 c.1 c.p.p. relativo al contenuto dei ricorsi avverso i provvedimenti di sequestro (v. Cass. S.U, sent.
n. 25932/2008, Rv. 239692). Né nel caso in esame può parlarsi di totale carenza o mera apparenza di motivazione integrante vizio di violazione di legge ex art.125 e 606 co.1 lett.C c.p.p. ( cfr. Cass.Sez.IV, sent.n.5302/2004,
Rv.227095), concetto questo ben distinto dalla illogicità manifesta che può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art.606 steso codice (v. S.U. sent.n.5876/2004, Rv. 226710, proprio in materia di ricorsi avverso provvedimenti di sequestro).
Il primo motivo del ricorso, presentato dal difensore di GO IM
IA con atto depositato il 23.11.2009, con il quale è stata dedotta la nullità dell'ordinanza interlocutoria del Tribunale in data 5.11.2009, che ha rigettato l'eccezione di nullità sulla tardiva notifica della citazione dell'indagato all'udienza camerale, è infondato.
La notifica dell'avviso per l'udienza camerale avanti al Tribunale del
Riesame del 5.11.2009 è stata, invero, intempestivamente effettuata a GO
IM, all'epoca in stato di custodia cautelare presso il proprio domicilio, in data 4.11.2009, ma la mattina dell'udienza il GO ha espresso formale rinuncia a comparire all'udienza. Eccepita la nullità della citazione dell'imputato per violazione dei termini a comparire di cui all'art.324 co. 6
c.p.p., da parte del difensore del GO, il Tribunale, all'udienza del
5.11.2009, con separata ordinanza, ha rigettato l'eccezione, ritenendo che la nullità in questione, in quanto nullità di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall'art. 178 co.1 lett.c cpp, per la quale l'art.184 co.1 dello stesso !
codice prevede la sanatoria in conseguenza della detta rinuncia, era stata sanata dalla rinuncia a comparire dell'imputato.
La decisione sul punto non è censurabile, in quanto il Tribunale ha fatto corretta applicazione della norma di cui al primo comma dell'art.184 c.p.p., in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in caso di discreparanza tra il comportamento processuale dell'interessato che, rinunciando alla comparizione, abbia sanato la nullità verificatisi, e il comportamento processuale del difensore che tale nullità abbia eccepito, prevale la volontà della parte privata, rispetto a quella del difensore (v. Cass.
Sez.I, sent. n. 26012/2003, Rv. 227379; Sez.I, sent.n.5593/1997, Rv.208921 ).
Premesso che la norma di cui all'art.184 co.1 c.p. che prevede la sanatoria della nullità se la parte, che è stata invalidamente citata o avvisata, compare ugualmente o rinuncia a comparire - è applicazione del principio generale enunciato dall'art.183 lett. b) che stabilisce la sanatoria della nullità se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato, rileva il Collegio che la norma si applica a qualsiasi citazione, avviso e notificazione, e non esclusivamente alla citazione a giudizio, come erroneamente affermato dal ricorrente in base ad una lettura non attenta della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.8881/2002, Rv. 220841, la quale - chiamata a risolvere il quesito circa la disciplina da applicarsi nel caso in cui, a fronte della inosservanza del termine di tre giorni liberi e consecutivi di cui all'art. 324 c. 6 c.p.p., la parte compaia e dichiari di essere intervenuta al solo fine di eccepire l'irritualità della notificazione o della comunicazione - ha escluso che la disciplina dei commi 2 e 3 dell'art. 184 c.p.p. possa riguardare il procedimento per il riesame (ed ha ritenuto che, qualora sia validamente eccepita la nullità in questione, "il giudice è tenuto a provvedere, ex art. 185 c.p.p., alla rinnovazione dell'atto nullo, così garantendo sempre il rispetto del termine dei tre giorni liberi e consecutivi"), ma non ha in alcun modo affermato che la sanatoria prevista dal comma 1 dell'art.184 c.p.p. in caso di rinuncia a comparire (o di comparsa della parte che non dichiari di essere internata al solo fine di eccepire l'irritualità dell'avviso) non sia applicabile nel procedimento del riesame.
8 Gli ulteriori motivi dei ricorsi di GO IM IA (ricorso presentato dall'avv.Di Terlizzi), ZO VI, GO IA, GO EA
e GO AS sono infondati e, in quanto tutti concernenti violazione di legge, per erronea applicazione della norma processuale di cui all'art.12 sexies 1.356/92, in merito ai presupposti di applicazione del provvedimento impugnato, possono essere trattati congiuntamente.
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca è figura autonoma rispetto alla fattispecie disciplinata nell'art. 321 c.p.p., comma 1, dalla quale si differenzia innanzitutto per il suo carattere non obbligatorio (cfr., Sez. un., 29 gennaio 2003, n. 12878, PM in proc. Innocenti), e per il fatto che la sua applicabilità non è condizionata alla sussistenza del presupposto del pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, essendo sufficiente la condizione di confiscabilità del bene oggetto del sequestro, che non è subordinata alla pericolosità sociale dell'agente dal momento che l'art. 204 c.p. non riguarda le misure di sicurezza patrimoniali
(Sez. VI, 19 gennaio 1994, n. 151, Pompei). A riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il "periculum in mora" coincide infatti con la confiscabilità del bene, e consiste nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (v. Cass. S. U., 17 dicembre 2003, n.
920, Montella, la quale con riferimento poi all'accertamento della
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sproporzione tra il valore del patrimonio di cui l'indagato ha la disponibilità
e il suo reddito o l'attività economica da questi svolta non prevede
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limitazioni temporali per la verifica della sproporzione, ma afferma che questa deve essere riferita alla "somma dei singoli beni", non al patrimonio come complesso unitario, sicché la valutazione della sproporzione deve aver riguardo al reddito e alle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti, senza considerare il reddito dichiarato o le attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti).
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Considerato che
le condizioni per il sequestro in vista della futura confisca si riducono alla sussistenza del "fumus", nel senso della astratta configurabilità di un reato, e alla verifica che le cose da sottoporre a sequestro siano suscettibili di confisca, il sequestro preventivo dei beni disposto nei confronti di soggetto imputato di uno dei reati presi in considerazione dall'art. 12 sexies, deve ritenersi legittimo qualora si accerti che detti beni rientrano nella disponibilità dell'imputato, che il valore di essi
è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta e che lo stesso non sia in grado di giustificarne la provenienza (v., tra le tante,
Cass. Sez.V, sent. n. 20818/2009 Rv. 243942; Sez. I, sent. n. 469/1999, Fedele).
La prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull'accusa; ma una volta fornita tale prova sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni dell'interessato (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 25728/2008 Rv.
240471). La giustificazione che l'interessato ha l'onere di fornire in ordine alla provenienza dei beni suscettibili di confisca consiste infine nella prova della liceità della loro provenienza, e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (cfr. Cass.Sez.I, sent.
n. 10756/2009 Rv. 242896).
Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata non merita alcuna censura in merito al sequestro dei beni mobili e immobili
(appartamenti, fabbricati, appezzamenti di terreno, auto e moto) intestati a
GO IM IA, alla moglie RZ VI e ai figli conviventi
AS, EA e IA, in quanto tutti riconducibili a GO IM
IA, rinviato a giudizio per vari episodi di usura, reato che consente la confisca dei beni e delle utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.
Il Tribunale del Riesame di Taranto ha infatti ritenuto la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e all'attività economica esercitata dal
10 GO e dai suoi familiari, nonché la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro, secondo un corretto procedimento valutativo, in conformità con i principi enunciati da questa
Corte.
In particolare, per quanto riguarda la posizione di GO IM
IA, il Tribunale ha rilevato che la villa di residenza anagrafica su due livelli per una superficie coperta di 204 mq, abitata attualmente dal coniuge separato, è stata realizzata tra il 1998 e il 2002 impiegando somme di danaro non inferiori a 170 mila euro, gli altri immobili indicati nel provvedimento di sequestro sono stati acquistati rispettivamente in data 10.8.1994 (al prezzo dichiarato di lire 98.000.000), 9.7.2001 (al prezzo dichiarato di lire 40.000.000),
17.10.2001 (al prezzo dichiarato di lire 150.000.000), e in data 11.5.2005 (al prezzo dichiarato di euro 77.200), le autovetture e la moto di grossa cilindrata
(eccetto la smart) sono stati acquistati nuovi al prezzo di euro settantatremila nel quinquennio tra il 2003 e il 2008. A fronte dell'introito di tali beni, dalle informative della Dia e della Guardia di Finanza emerge la evidente sproporzione con i redditi annui percepiti dal GO, dipendente dell'Arsenale di Taranto con qualifica di falegname, somme indicate per gli anni 1984-1993 quali redditi da lavoro dipendente tra un minimo di tre a un massimo di undicimilioni di lire circa, e negli anni 2000-2007 - tenuto conto anche delle rendite catastali e da locazione degli immobili in questione - tra un minimo di 14 e un massimo di 26 mila euro circa, appena bastevoli a fronteggiare i bisogni quotidiani della numerosa famiglia. Nel periodo tra il
1994 e il 1999, il GO, destituito dal servizio per motivi disciplinari è rimasto privo di retribuzione;
le somme di lire 214.875.000 e 84.434.190, percepite dal medesimo rispettivamente nel mese di luglio del 2000 e nel gennaio 2001 a titolo di stipendi arretrati e interessi dopo la riammissione in servizio, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.1481/2000, non sono state ritenute dal Tribunale tali da riequilibrare gli investimenti compiuti, in quanto l'acquisto dell'appartamento e del box in San Giorgio
Jonico alla via Tintoretto al prezzo di 98.000.000 è di gran lunga anteriore e coincidente con il periodo di blocco dello stipendio, e le entrate in questione
11 appaiono inconsistenti ove rapportate alle spese sostenute nel triennio precedente per i lavori di costruzione dell'immobile sito in Lizzano e per l'acquisto di tre autovetture ed una moto per complessive lire 77 milioni d
✓re nonché di quelle sostenute nel trimestre successivo (9.7.2001-17.10.2001) per l'acquisto del locale di Sava al prezzo di 40 milioni di lire e del fabbricato sito a Carsosino al prezzo di 150 milioni di cui 50 versati prima della stipula,
e dei mezzi finanziari impiegati per il mantenimento della numerosa famiglia.
Rispetto a questa situazione, che dimostra l'esistenza di una evidente sproporzione tra i beni di cui si ha la disponibilità e le fonti di reddito, ancora più evidente poi ove si tenga conto del valore delle altre proprietà immobiliari e mobiliari, formalmente intestate alla moglie ZO VI e ai figli GO EA, IA e AS, appare del tutto corretta la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto ingiustificata la disponibilità di tutti i beni sequestrati.
Le ulteriori questioni, sollevate dal ricorrente in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato in merito alla sproporzione tra beni e redditi, si risolvono in censure in punto di fatto o nella prospettazione di un alternativo apprezzamento delle risultanze investigative, e quindi in doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, e tanto meno in tema di ricorso ex art. 325 c.p.p., come sopra evidenziato, ammesso soltanto per violazione di legge.
Va in particolare rilevato che la riconducibilità delle spese, dei lavori di costruzione (tra il 1998 e il 2002) della villa a due livelli in Lizzano, a GO
AS, padre di GO IM IA, dedotta dalla difesa nell'istanza di riesame, è stata esclusa dal Tribunale, in considerazione di alcuni dati di fatto indicati dai giudici di merito nell'intestazione del contratto di fornitura elettrica per "cantieri edili" direttamente a GO IM IA, al pagamento dell'ICI da parte di quest'ultimo, nonché nella circostanza più volte evidenziata nel provvedimento che il padre dell'imputato negli anni
1997-1998 era percettore di esigui redditi da pensione.
12 I presupposti, per disporre il sequestro in questione, mantengono la
-loro validità anche nell'ipotesi che il sequestro come nel caso di specie - abbia ad oggetto anche beni intestati a persona non indagata, sotto il profilo che l'intestazione sia meramente fittizia e che la proprietà effettiva faccia capo all'imputato; tanto premesso, sulla questione relativa alla presunzione di illecita provenienza dei beni (richiesti in restituzione da ZO VI, moglie separata di GO IM IA dal 2005, e dai figli GO
IA, GO EA e GO AS, assumendo, la ZO, che i beni a lei intestati sono stati acquistati con danaro dei genitori, GO IA e
GO Andrea che gli immobili oggetto di sequestro provengono da donazione del nonno GO AS, GO AS che i beni sono di legittima provenienza ed il patrimonio da lui accumulato è del tutto proporzionato ai redditi percepiti) ed al carattere fittizio della loro intestazione, osserva il Collegio che il Tribunale del riesame di Taranto ha compiutamente e correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata quegli elementi di fatto, che inducono a ritenere l'insussistenza di elementi idonei a giustificare la lecita provenienza del compendio patrimoniale sottoposto a sequestro e la titolarità effettiva, e non fittizia, dei medesimi in capo ai ricorrenti.
La ZO risulta essere priva di redditi da lavoro dipendente, fatta eccezione per l'esigua cifra di euro 2600 dichiarata nell'anno 2006; nell'anno
2002 risulta all'Anagrafe Tributaria percettrice di rendite annue di terreni e fabbricati pari alle irrisorie cifre di 167 e 199 euro. Nonostante la situazione di assoluta indisponibilità economica personale, la stessa ha acquistato in data 10.10.1997 un appartamento al prezzo dichiarato di 40 milioni di lire versato in contanti, e in data 23.4.2002 e 16.9.2002 due appezzamenti di terreno con pagamento sempre in contanti. Il Tribunale ha quindi rilevato che il vincolo di coniugio e di allora convivenza con GO IM IA, la circostanza che la ricorrente attualmente non abiti nell'appartamento di
Lizzano, ma nella villa in via per Fracagnano intestata al marito, l'ubicazione dei due appezzamenti di terreno nella campagna lizzanese proprio nella stessa contrada ove trovasi la villa nella quale abita GO IM IA
13 insieme ai figli AS, EA, IA, alla convivente IL RE
RI, al figlio IA avuto da quest'ultima, e alla convivente del figlio maggiore, BA VI, costituiscono elementi indiziari di serio e concreto spessore che depongono per la disponibilità effettiva dei beni in capo all'imputato. La consulenza ricostruttiva dei flussi finanziari dei coniugi
ZO SA e RR ZI, genitori di ZO VI, e le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive non sono state ritenute idonee a giustificare la provenienza dei beni, in quanto prive di riscontro documentale;
a ciò aggiungasi che la compravendita dalla quale i coniugi ZO-SA avrebbero ricavato la somma di 35 milioni di lire è di gran lunga antecedente all'acquisto dell'appartamento in sequestro da parte della ZO.
GO IA di anni 16, studente, è privo di reddito autonomo, GO
EA, di anni 23, titolare di partita IVA dal 16.5.2007 al 13.9.2007 quale esercente attività agricola, risulta non aver mai dichiarato redditi per tale attività. Nell'anno 2007 ha lavorato quale dipendente operaio della IRIS srl e in tale veste e per tale annualità dichiarava la somma di 6491 euro. L'atto di donazione in data 18.9.1998 con il quale il nonno GO AS, percettore di esigui redditi da pensione, negli anni 1997-1998, di appena nove milioni di lire, effettuava tre distinte donazioni i favore dei nipoti AS, IA
e EA di appartamenti del valore dichiarato di oltre 60 milioni ciascuno ubicati nello stesso immobile, non è stato dal Tribunale ritenuto idoneo a giustificare la provenienza lecita dei beni, in quanto gli stessi beni sono stati comprati da GO AS appena quattro mesi prima della avvenuta donazione per la somma di lire 225 milioni in contanti, e GO AS - anche a voler tener conto della consulenza di parte che indica un reddito di impresa non dichiarato al fisco di appena lire 49.688.656 per l'anno 1998 - non aveva rendite finanziarie idonee (né è ricorso a mutui bancari o ad altre forme di finanziamento), i contratti di fornitura di energia elettrica per i tre appartamenti sono intestati ai genitori dei ricorrenti e GO AS non ha effettuato nessuna donazione ulteriore di pari valore agli atri due figli e nipoti. Il vincolo di parentela con i beneficiari e con l'imputato, la disponibilità dell'intero immobile da parte di quest'ultimo costituiscono
14 gravi elementi indiziari della reale riconducibilità degli immobili, e quindi del loro acquisto, a GO IM IA.
GO AS, di anni 24, negli anni 2005-2007 ha esercitato presso il locale commerciale sito in Lizzano di proprietà del padre attività di vendita al dettaglio di pane con percezione di redditi pari a 11.211 euro;
nell'anno
2007 ha esercitato attività agricola con percezione i redditi pari ad euro 4025.
A fronte di simili modestissime entrate, GO AS risulta aver acquistato negli anni 2006-2008 tre appezzamenti di terreno e risulta intestatario, oltre che dell'appartamento di cui all'atto di donazione del nonno in data 18.9.1998, anche della lussuosa villa sita in Lizzano contrada
Bosco Annarella e San Trifone, immersa in un'estesa tenuta e dotata di mezzi di video sorveglianza a circuito chiuso, telecamere, palestra attrezzata di oltre 100 mq, piscina, sauna, solarium, maneggio per cavalli, garage, nella quale hanno stabile dimora l'imputato e l'intero nucleo familiare "allargato”.
I costi per i lavori della sua costruzione (iniziati nel 2007, ancor prima del formale acquisto del terreno da parte di GO AS) sono stati economicamente sostenuti da GO IM IA, al quale correttamente il Tribunale riconduce l'acquisto e il possesso. Per
l'appartamento formalmente donato dal nonno, la riconducibilità all'imputato si basa sulle medesime considerazioni esposte per i beni intestati ai fratelli EA e IA.
La consulenza prodotta dalla difesa per giustificare la proporzione tra le entrate e le uscite di GO AS non è stata ritenuta idonea a giustificare la provenienza legittima dei beni, in quanto i flussi finanziari di segno positivo da attività agricola, negli anni 2008-2009, non sono stati indicati sulla base di documenti contabili utili alla ricostruzione del volume d'affari e in ogni caso recano date successive ai notevoli costi sostenuti per la ristrutturazione della villa già completamente rifinita alla data del 27.6.2008,
e per quelli relativi alla vendita del pastificio "La Spiga" a D'Oria IN
IL pari a 50 mila euro con imputazione all'anno 2007 non vi è traccia documentale dell'atto di cessione dal quale inferire la veridicità del negozio e l'esatta individuazione delle parti contraenti;
gran parte delle cambiali
15 emesse dalla D'Oria recano, poi, data di scadenza per gli anni 2008-2009 in tempi successivi a quelli relativi alla costruzione della villa. Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, il conteggio prodotto dalla difesa è stato effettuato sulla scorta di una inattendibile stima di parte, e la consulenza trascura di considerare che alcune delle cambiali girate alle ditte fornitrici dei materiali e al muratore che ha effettuato i lavori a firma De AM TR
sono provento del reato di usura addebitato al GO IM IA.
Le doglianze sollevate poi dal ricorrente sulle argomentazioni del
Tribunale in ordine alla citata consulenza, prodotta dalla difesa per giustificare la proporzione tra le entrate e le uscite di GO AS, si risolvono invero in censure in punto di fatto, e quindi in doglianze non consentite in questa sede.
Il ricorso vanno pertanto rigettati.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, i ricorrenti che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 15.6.2010
Il Presidente Il Consigliere estensore
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